Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6180 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6180 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Sibiu (Romania) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dell’11/02/2025 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio, in relazione alla disposta revoca d’ufficio della sospensione condizionale, rigettando il ricorso nel resto;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME è imputato di resistenza a pubblico ufficiale, minaccia aggravata e porto in luogo pubblico di oggetto atto all’offesa (un coltello da cucina).
In primo grado, il Tribunale di Ascoli Piceno lo ha giudicato colpevole e la sentenza di condanna, da lui impugnata, è stata confermata in appello.
La sentenza d’appello è stata però annullata con rinvio da questa Corte (sentenza n. 15119 del 15 marzo 2023), per un difetto di notificazione all’imputato del decreto di citazione a giudizio, con conseguente assenza di prova della conoscenza del processo da parte dello stesso.
All’esito del giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Perugia, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna, altresì revocando la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado.
Il ricorso dell’imputato, per lui proposto dal suo difensore, poggia su due motivi.
2.1. Il primo consiste nella violazione dell’art. 601, commi 1 e 3, cod. proc. pen., in quanto all’imputato non sarebbe mai stato notificato il decreto di citazione a giudizio in appello, bensì solamente l’avviso della fissazione del procedimento in camera di consiglio, previsto, ma solo per i difensori, dal successivo comma 5. Per di più, tal ultimo atto gli sarebbe stato irritualmente notificato, in quanto inviato mezzo pec presso il suo difensore di fiducia, a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza un preventivo tentativo di notificazione al domicilio da lui dichiarato all’atto della presentazione dell’appello.
2.2. La seconda doglianza riguarda la violazione degli artt. 163, 164 e 168, cod. pen., nonché dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena, invece concessa con la sentenza di primo grado. Le censure sono plurime, ovvero:
non essendo stata appellata sul punto la sentenza di primo grado, la Corte d’appello non avrebbe potuto revocare d’ufficio – come invece ha fatto – la relativa statuizione, salvo che la ritenuta causa ostativa non fosse nota al primo giudice: nello specifico, invece, le precedenti sentenze di condanna per più di due anni complessivi, perciò ritenute ostative al beneficio, erano precedenti a quella di primo grado e, dunque, presumibilmente note al Tribunale; in ogni caso, la Corte distrettuale ha omesso l’indispensabile accertamento sul punto;
l’unica sentenza di condanna precedente a pena sospesa, emessa dalla Corte di appello di Ancona il 14 marzo 2014 e divenuta irrevocabile il 31 ottobre seguente, riguardava la pena di due mesi e venti giorni di reclusione: per cui, sommando ad essa quella di otto mesi di reclusione, irrogata nel presente processo, comunque non risulta superata la soglia di due anni complessivi, prevista dall’art. 163, cod. pen., per accedere al beneficio;
quanto alla condanna ad un anno e nove mesi di reclusione, inflitta dalla Corte di appello di Ancona con sentenza del 2 aprile 2019, irrevocabile dal 4 febbraio 2021, per fatti commessi il 4 marzo 2017, essa era nota alla stessa Corte d’appello al momento in cui ha emesso la sentenza poi annullata con rinvio in
questo processo e, ciò nonostante, quei giudici non avevano revocato la sospensione condizionale; non ricorre, infatti, nessuno dei presupposti per la revoca del beneficio, previsti dall’art. 168, primo comma, cod. pen.: né quello, cioè, di cui al n. 1), perché il reato oggetto delle predetta sentenza è stato commesso prima di quello per cui si procede; né quello di cui al n. 2), perché quest’ultimo reato, rispetto alla data d’irrevocabilità di tale sentenza, è stat commesso oltre il termine di durata della sospensione, previsto dall’art. 163, cit.
Ha depositato requisitoria scritta la Procura AVV_NOTAIO, chiedendo di annullare la sentenza con rinvio, in relazione alla disposta revoca d’ufficio della sospensione condizionale, rigettando il ricorso nel resto.
Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l’accoglimento dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Dalla consultazione del fascicolo processuale, consentita al giudice di legittimità in ragione della natura procedurale della questione sottoposta al suo esame, risulta che la notifica all’imputato dell’atto introduttivo del giudizio appello sia stata effettuata per posta al domicilio da lui dichiarato, presso il quale, però, egli è risultato irreperibile. Cosicché la stessa è stata per lui correttamente effettuata al suo difensore, per via telematica, così come dispone l’art. 161, comma 4, cod. proc. pen..
È fondata, invece, la seconda doglianza, in punto di sospensione condizionale della pena.
Va precisato, tuttavia, che quella disposta dalla sentenza impugnata non è una revoca – per così dire – in senso proprio, quella, cioè, disciplinata dall’art 168, cod. pen., che riguarda la sospensione condizionale di una pena disposta con sentenza irrevocabile nell’àmbito di un processo e per un reato diversi. Si tratta, piuttosto, della eliminazione del beneficio riconosciuto con la sentenza di primo grado dello stesso processo, dovendo, perciò, trovare applicazione la regula iuris delineata da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004, secondo cui, in caso di sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di primo grado in violazione dell’art. 164, cod. pen., per la presenza di una causa ostativa a lui ignota, il giudice d’appello, laddove si avveda di tale causa ostativa, non può procedere d’ufficio alla revoca del beneficio, se non investito dell’impugnazione sul
punto, dovendo comunque trovare applicazione il principio devolutivo, stabilitoin via AVV_NOTAIO dall’art. 597, comma 1, cod. proc. pen..
Da tanto consegue che, sul punto, la sentenza impugnata dev’essere annullata senza rinvio, rimanendo perciò sospesa alle condizioni di legge la pena inflitta al ricorrente, così come disposto dal Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza di primo grado, e dovendo eventualmente essere rimessa alla fase esecutiva la delibazione della ricorrenza o meno dei presupposti per la revoca del beneficio (art. 674, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, confermando il beneficio. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026.