Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 427 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 427 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2022
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Chiaravalle il DATA_NASCITA;
Avverso l’ordinanza emessa il 09/11/2021 dal Tribunale di Catanzaro;
Sentita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 9 novembre 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale Giudice dell’esecuzione, su richiesta del Procuratore della Repubblica di Catanzaro, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena che era stata precedentemente concessa a NOME COGNOME, con la sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 3 maggio 2017, divenuta irrevocabile il 2 settembre 2017.
La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a NOME COGNOME conseguiva al fatto che il ricorrente, dopo il riconoscimento del beneficio sospensivo, era stato ulteriormente condannato alla pena di tre anni di reclusione e 14.000,00 euro di multa, per la commissione del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.).
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio sospensivo precedentemente concesso, che erano stati valutati dal Tribunale di Catanzaro con un percorso argomentativo incongruo e smentito dalle risultanze processuali.
Secondo la parte ricorrente, l’incongruità del percorso argomentativo seguito dal Giudice dell’esecuzione catanzarese discendeva dal fatto che, nel caso in esame, non si era tenuto conto della conoscenza o comunque della conoscibilità delle cause ostative alla concessione del beneficio sospensivo da parte del giudice della cognizione, con la conseguente inosservanza della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381).
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui il Tribunale di Catanzaro, quale Giudice dell’esecuzione, su richiesta del Procuratore della Repubblica di Catanzaro, disponeva la revoca della
sospensione condizionale della pena, precedentemente concessa a NOME COGNOME, con la sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 3 maggio 2017, divenuta irrevocabile il 2 settembre 2017.
La revoca del beneficio sospensivo concesso a NOME COGNOME conseguiva al fatto che il ricorrente, dopo il riconoscimento del beneficio sospensivo, era stato ulteriormente condannato alla pena di tre anni di reclusione e 14.000,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 73 T.U. stup.
A fronte di tali, incontroversi, dati processuali, deve rilevarsi che, nel caso in esame, la misura sospensiva illegittimamente concessa a COGNOME poteva essere revocata dal Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell’istanza presentata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, solo sulla base di una verifica preliminare sulla conoscenza o comunque sulla conoscibilità di eventuali cause ostative, da effettuarsi mediante il richiamo del fascicolo processuale, presenti al momento del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, effettuato con la sentenza irrevocabile emessa dallo stesso Tribunale il 3 maggio 2017.
In questa cornice, il percorso valutativo compiuto dal Giudice dell’esecuzione catanzarese appare in contrasto con la previsione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen., così come interpretata dalle Sezioni Unite nell’ultimo arresto chiarificatore, secondo cui: «Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, cit.).
Ne discende che l’ordinanza impugnata risulta inficiata dall’erronea applicazione della legge, nella direzione sopra evidenziata, in quanto il Tribunale di Catanzaro, con l’ordinanza impugnata, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a NOME COGNOME, senza avere accertato preventivamente, mediante il richiamo del fascicolo processuale, se le cause ostative richiamate risultassero documentalmente al momento della concessione del beneficio. Solo in presenza di tali condizioni, infatti, il provvedimento revocatorio censurato poteva ritenersi rispettoso dei parametri stabiliti dall’art. 164, comma quarto cod. pen., che presupponevano la conoscenza o comunque la conoscibilità di eventuali cause ostative alla concessione del beneficio sospensivo controverso, non riscontrate in executivis (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, cit.).
Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso il 18 ottobre 2022.