Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43521 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43521 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 gennaio 2023, la Corte di appello di Roma ha revocato, in executivis ed in adesione alla richiesta del pubblico ministero, la sospensione condizionale della pena di un anno e sette mesi di reclusione, applicata a NOME COGNOME con sentenza del 19 febbraio 2021, divenuta irrevocabile il 6 luglio 2021.
La revoca è avvenuta in applicazione del combinato disposto degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, terzo comma, cod. pen. sul rilievo che il beneficio era stato concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., giacché la pena sopra indicata, cumulata con quella, pure condizionalmente sospesa, irrogata a COGNOME con la precedente sentenza del Tribunale di Viterbo del 5 giugno 2019, divenuta irrevocabile il 19 ottobre 2019, supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen..
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione.
Lamenta, in particolare, che il giudice dell’esecuzione non abbia ha adempiuto all’onere – imposto da consolidata giurisprudenza di legittimità – di acquisire il fascicolo processuale relativo al procedimento nell’ambito del quale il beneficio della cui revoca si discute era stato riconosciuto, al doveroso fine di accertare se l’esistenza del precedente ostativo fosse o meno nota al giudice del merito.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La Corte di appello di Roma ha disposto la contestata revoca della sospensione condizionale della pena inflitta a NOME sull’espressa considerazione, mutuata dalla istanza in proposito presentata dal locale Procuratore generale, della violazione della regola stabilita dall’art. 168, terzo comma, c.p., che impone la revoca della sospensione applicata in presenza di causa ostativa ex art. 164, quarto comma, cod. pen., nella fattispecie rappresentata dalla precedente condanna a pena, condizionalmente sospesa,
che, cumulata a quella de qua agitur, oltrepassa il limite biennale stabilito dall’art. 163 cod. pen..
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, richiamato in ricorso, il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.
A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381; Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2020, COGNOME, Rv. 279906; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, COGNOME, Rv. 272832).
Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione non ha dato atto di avere eseguito il prescritto controllo che, eccepisce il ricorrente, avrebbe consentito, qualora effettuato, di appurare che il Tribunale aveva ordinato la sospensione a dispetto del fatto che la documentazione allegata a quel fascicolo al momento della decisione rendesse evidente l’esistenza della preclusione, così incorrendo in un errore di diritto che, non essendo intervenuta impugnazione del pubblico ministero, si è, a suo modo di vedere, ormai definitivamente consolidato.
Tanto basta a dimostrare l’esistenza del vizio dedotto e ad imporre l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma in vista di un nuovo giudizio, nel quale si dovrà, in primo luogo, procedere all’accertamento del profilo omesso, funzionale alla corretta applicazione del principio di diritto, sopra richiamato, consacrato dalla menzionata sentenza n. 37345/2015, COGNOME.
Nell’ambito del giudizio di rinvio potrà verificarsi, ulteriormente, se ricorrono o meno le condizioni per disporre, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena di due anni di reclusione, inflitta all’odierno ricorrente con sentenza del Tribunale di Viterbo del 5 giugno 2019, divenuta irrevocabile il 19 ottobre 2019.
P.Q.M.
appello di Roma.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Così deciso in Roma, il 28 giugno 2023.