Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50831 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50831 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata a Messina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 05/04/2023 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata;
4.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 aprile 2023 il Tribunale di Messina, quale Giudice dell’esecuzione, su conforme richiesta del AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Messina il 13 gennaio 2023, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena che era stata concessa ad NOME COGNOME con la sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 12 marzo 2019, divenuta irrevocabile il 26 ottobre 2020.
La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa ad NOME COGNOME conseguiva al fatto che la ricorrente, dopo il riconoscimento del beneficio sospensivo, era stata ulteriormente condannata con sentenza emessa il 12 marzo 2019, divenuta irrevocabile il 26 ottobre 2020.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 168 cod. pen., conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio sospensivo concesso alla condannata, che erano stati valutati dal Tribunale di Messina con un percorso argomentativo incongruo e smentito dalle risultanze processuali.
Secondo la parte ricorrente, l’incongruità del percorso argomentativo seguito dal Giudice dell’esecuzione messinese discendeva dal fatto che, nel caso in esame, non si era tenuto conto della conoscenza o comunque della conoscibilità delle cause ostative alla concessione del beneficio sospensivo da parte del giudice della cognizione, che si era limitato a richiamare genericamente le emergenze processuali, con la conseguente inosservanza della giurisprudenza di legittimità consolidata (recte Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381 – 01).
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui il Tribunale di Messina, quale Giudice dell’esecuzione, su
conforme richiesta del AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Messina, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad NOME COGNOME con la sentenza emessa il 12 marzo 2019, divenuta irrevocabile il 26 ottobre 2020.
La revoca del beneficio sospensivo concesso ad NOME COGNOME, in particolare, conseguiva al fatto che la ricorrente, dopo il riconoscimento del beneficio sospensivo, era stata ulteriormente condannata, con sentenza emessa il 12 marzo 2019, divenuta irrevocabile il 26 ottobre 2020.
A fronte di tali, incontroversi, dati processuali, deve rilevarsi che, nel caso in esame, la misura sospensiva concessa alla ricorrente poteva essere revocata dal Tribunale di Messina, in accoglimento dell’istanza presentata dal Pubblico ministero, solo sulla base di una verifica preliminare sulla conoscenza o comunque sulla conoscibilità di eventuali cause ostative. Tali cause ostative, valutabili mediante il richiamo del fascicolo processuale, dovevano essere presenti al momento del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, concessa con la sentenza irrevocabile emessa dallo stesso Tribunale il 12 marzo 2019, che postulava il vaglio analitico degli atti e del certificato del casellario giudiziario del condannato.
In questa cornice, il percorso valutativo compiuto dal Giudice dell’esecuzione messinese appare in contrasto con la previsione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen., così come interpretata dalle Sezioni Unite nell’ultimo arresto chiarificatore, secondo cui: «Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, cit.).
Ne discende che l’ordinanza impugnata risulta inficiata dall’erronea applicazione della legge, nella direzione evidenziata, in quanto il Tribunale di Messina, con l’ordinanza impugnata, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad NOME COGNOME senza avere accertato preventivamente, mediante il richiamo del fascicolo processuale, se le cause ostative richiamate risultassero documentalmente al momento della concessione del beneficio. Solo in presenza di tali condizioni, infatti, il provvedimento revocatorio censurato poteva ritenersi rispettoso dei parametri stabiliti dall’art. 164, comma quarto cod. pen., che presupponevano la conoscenza o comunque la conoscibilità di eventuali cause ostative alla concessione del beneficio sospensivo controverso, non riscontrate in executivis (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, cit.).
Per q ueste ra g ioni, l’ordinanza impu g nata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Messina per un nuovo g iudizio, che dovrà essere ese g uito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impu g nata con rinvio per nuovo g iudizio al Tribunale di Messina.
Così deciso il 10 novembre 2023.