Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7317 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7317 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 14/3/2024 la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma in data 16/12/2023, disponendo la revoca della confisca della somma di euro 3.200, sequestrata al ricorrente e confermando nel resto la sentenza impugnata.
v
2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione COGNOME il quale lamenta vizio di motivazione relazione alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione tra il d di ricettazione e quello di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Deduce che la Corte di appello, con motivazione illogica ovvero meramente apparente, fondata su asserzioni non argomentate, pur ravvisando tra i delitti contestati un collegamen finalistico: il ciclomotore ricettato era stato utilizzato per il trasporto dello stupef negato il vincolo della continuazione.
3.Con il secondo motivo deduce violazione di legge avendo la Corte di appello negato i beneficio della sospensione condizionale del pena assumendo che l’entità della pena irrogata fosse ostativa al beneficio, senza considerare che l’imputato, all’epoca dei fatti infraventunenne pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 163, comma 3 cod. proc. pen., poteva beneficiarne.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è parzialmente fondato avuto riguardo al secondo motivo proposto.
Il primo motivo è infondato. La Corte di appello, congruamente motivando ( pag. 8), ha negato il vincolo della continuazione tra il delitto di ricettazione e quello di illecita det sostanza stupefacente “non potendo ritenersi le singole violazioni parte integrante di un uni programma deliberato sin dall’inizio per conseguire un determinato fine”.
A fronte di tale motivazione la difesa ha reiterato la medesima doglianza insistendo sul nes strumentale tra le due condotte e cioè sul fatto che Vespa utilizzava il ciclomotore ogg della ricettazione, come mezzo per la detenzione ed il trasporto della sostanza stupefacente.
Orbene, premesso che l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguat motivazione (cfr. Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Rv. 254006) va osservato che, nell specie, la decisione della Corte romana è, sul punto relativo, coerente con i dati processua giuridicamente corretta.
E’ stato infatti segnalato (pag. 8 della sentenza impugnata) che l’imputato non aveva forn indicazioni circa la previa deliberazione di un medesimo disegno criminoso che prevedesse il conseguimento del bene compendio di furto come funzionale ai fini della esecuzione dell’attività di detenzione e trasporto della sostanza stupefacente.
Ed invero, l’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contigui spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra le diverse fattispecie incriminatr successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti rea ponendo invece in risalto l’occasionalità di uno dei due (Sez. 6, n. 35805 del 24/05/2007, 237643 e Sez. 5, n. 1863/99 del 26/11/1998, Rv. 212519).
3. Il secondo motivo è fondato.
La Corte di appello ha ritenuto che l’entità della pena irrogata fosse ostativa alla concess del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma non ha considerato che l’imputato, all’epoca dei fatti, era infraventunenne pertanto occorreva tener conto, ai fi beneficio, del limite di anni due e mesi sei di cui all’art. 163, comma 3, cod. pen.
In tema di cumulo materiale delle pene, l’art. 71 cod. pen. prevede che quando con un’ unica sentenza si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona si applicano le norme di cui agli articoli seguenti, tra questi l’art. 73 cod. pen. dispone che se pi importano pene temporanee detentive concorrenti della stessa specie si applica una pena unica per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati e le pene della stessa specie concorrenti si considerano una pena unica ( art. cod.pen.).
4.Tanto premesso, nel caso di specie, sono state irrogate pene della stessa specie per più rea nei confronti della stessa persona che vanno considerate come pena unica, pari ad anni due e mesi quattro e gg. 14 di reclusione (ragguagliata la pena pecuniaria a quella detentiva ex a 135 cod. pen.), pertanto non può dirsi superato il limite per la concedibilità del benefic art. 163, comma 3, cod. pen..
Valuterà allora la Corte del giudizio di rinvio, ai fini della concessione della sospe condizionale della pena, se sia possibile formulare una prognosi favorevole in ordine al fut comportamento dell’imputato, che deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen.
5.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere, in parte qua, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, mentre, nel resto, il ricorso deve essere rigetta
p.q.m.
Annulla la sentenza impugnata limitatamene al benefico della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso 1’8/01/2025