Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22336 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22336 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AVEZZANO il 03/09/1959
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata relativamente al diniego della sospensione condizionale con rinvio per nuovo esame sul punto.
Udito l’avvocato NOME COGNOME che insistito per l’accoglimento del ricorso
Con sentenza in data 19 settembre 2024, la Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Avezzano, ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di bancarotta patrimoniale dístrattiva e documental
condannandolo alla pena di due anni di reclusione, oltre alla pena accessoria la durata di tre anni.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione deducendo un’unica censura con cui lamenta vizio di violazione di legg processuale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione de beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale avre erroneamente ritenuto ostativa la precedente condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa, il cui ragguaglio avrebbe determinato il superamento del limite di due anni. Secondo il ricorrente in tal modo la sentenza impugna avrebbe violato l’art. 164, comma 1, n. 1 cod. pen. a mente del quale, ai fini concessione della sospensione condizionale della pena, rileva soltanto precedente condanna a pena detentiva per delitto, non dovendosi perciò tene conto della pena pecuniaria. Deduce, inoltre, che il precedente da cui ris gravato il ricorrente è una contravvenzione in materia edilizia punita con la pena dell’ammenda, la quale nella specie doveva comunque ritenersi estinta, i quanto la sentenza di condanna aveva disposto la sospensione condizionale e l’imputato non aveva commesso nuovi reati della stessa indole nei due ann successivi alla concessione del beneficio.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena.
Con memoria in data 12 marzo 2025, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
La Corte di appello, nel riformare la decisione di primo grado, ha irrogat all’imputato la pena di anni due di reclusione ed ha negato la sospensione quanto, avendo riportato precedente condanna a pena pecuniaria pari a 1.000 euro, il suo ragguaglio determinava il superamento del tetto di due anni di pe precludendo la concessione del beneficio.
Dalla documentazione prodotta dalla difesa consta che, con sentenza del Tribunale di Avezzano in data 26.11.2012, il Forte ha riportato condanna alla pen dell’ammenda pari ad euro 1.000, per il reato di cui all’art. 95, d.P.R. n. 3 2001. Tale condanna a pena pecuniaria per una contravvenzione non è di per sé ostativa alla concessione del beneficio dal momento che l’art. 164, comma 2, n 1), cod. pen. esclude la concessione della sospensione condizionale «a chi ii
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riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto». Inoltre, alla l del combinato disposto degli artt. 163, comma 1, e 164, ultimo comma, cod. pen., tenuto conto che la durata della reclusione inflitta al Forte nel pre procedimento è pari a due anni, la stessa pena detentiva ben potrebbe esser sospesa.
Infatti, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimi cui il Collegio intende dare seguito, ai fini della seconda concessione del benef della sospensione condizionale della pena, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell’art. 163, comma primo, ultima part cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella pr condanna, ragguagliata a quella detentiva (Sez. 5, n. 42640 del 20/09/2024 Massone, Rv. 287237 – 01; Sez. 5, n. 29643 del 03/05/2024, Rv. 286624 – 01; Sez. 5, n. 32803 del 22/04/2022, Rv. 283568 – 01; Sez. 5, n. 17797 de 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276765 – 01).
Tale conclusione, che è aderente alla lettera della novella e tiene conto de ratio che l’ha ispirata, ricostruisce in maniera condivisibile i rapporti tra l’a ultimo comma, e l’art. 163 citt., allorché ha evidenziato come il riman contemplato dalla prima norma testé citata (che individua nei «limiti stabil dall’articolo 163» la soglia massima della seconda sospensione condizionale) costituisca un rinvio al contenuto (sopra indicato) della seconda norma; e rimarcato come «non vi sarebbe alcuna logica ragione per tenere conto di due limiti diversi, uno nel caso di unica condanna e l’altro più restrittivo per il c cumulo di pene richiesto dall’articolo 164 c.p.», traendone che «anche in caso cumulo ex articolo 164 c.p. ai fini della determinazione dei due anni non si te conto delle pene pecuniarie inflitte», senza che possa peraltro, in forza degli 163 e 164 cit. possa ravvisarsi alcune «differenza tra pene originariamen pecuniarie e pene che siano divenute tali per effetto di sostituzione» (Sez. 5 32803 del 22/04/2022, cit.).
Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Perugia, che verificherà se – in assenza di condanna ostativa – sussistano o meno i presupposti (ai sensi dell’art. 163, comm 1, cod. pen.) per concedere il beneficio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di COGNOME
Così è deciso, 01/04/2025
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Il Consigliere estensore
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Il Presidente
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