Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14924 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a TERRACINA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PRIVERNO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a FROSINONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento gravato, in relazione al beneficio della sospensione condizionale della pena, per COGNOME NOME E COGNOME NOME; e per l’inammissibilità del ricorso relativamente alla posizione di COGNOME NOME;
udito il difensore l’AVV_NOTAIO insiste nell’accoglimento del ricorso;
lAVV_NOTAIO insiste nell’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 19 aprile 2023 la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone del 11 ottobre 2019, e, in parziale riforma della sentenza stessa, confermato l’affermazione responsabilità di COGNOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME per i delitti d agli artt. 110 cod. pen., 223 comma 1 e comma 2 n. 1, 219 commi 1 e 2 n. 1 legge fallimentare, in relazione all’art. 216 comma 1 nn. 1 e 2 della medesima legge e 2621 cod. civ., commessi in qualità di componenti del Consiglio Direttivo – la COGNOME anche Presiden del consiglio – del RAGIONE_SOCIALE di Frosinone, dichiarato fallito il 21 dicembre 2012; stata rideterminata la durata delle pene accessorie fallimentari inflitte in primo grado.
Hanno proposto ricorso per cassazione, a ministero dei difensori, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME NOME‘COGNOME, con tre distinti atti, i cui motivi sono qui enunciati nei limiti str necessari ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
1.L’COGNOME, con un primo motivo, ha dedotto, richiamando il vizio di inosservanza dell legge penale, l’inconfigurabilità dei delitti ipotizzati, in quanto il RAGIONE_SOCIALE non potrebbe considerato imprenditore commerciale e non avrebbe potuto essere dichiarato fallito; di conseguenza, non sarebbero ipotizzabili i reati di bancarotta propria ed impropria per i qual intervenuta condanna. Con un secondo motivo, ha lamentato un vizio motivazionale in ordine all’affermazione di reità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, perc RAGIONE_SOCIALE non avrebbe dovuto depositare bilanci o predisporre scritture contabili e la sentenz impugnata non avrebbe esplicitato le ragioni della ritenuta sussistenza del reato contestat anche nella sua declinazione soggettiva. E, con un terzo motivo, ha denunciato analoga carenza di motivazione in relazione all’affermazione di colpevolezza per il delitto di bancaro fraudolenta patrimoniale, perché il curatore fallimentare avrebbe escluso una distrazione beni mobili registrati, di cui il RAGIONE_SOCIALE non sarebbe stato neppure intestatario. L’u motivo si è doluto dell’inosservanza della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, che, ad avviso della difesa, avrebbe dovuto essere concessa.
2.La COGNOME, nel dedurre due motivi, si è lagnata dell’inosservanza degli artt. 163 e 164 pen. in rapporto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena (e per l’effetto quella della non menzione), negata sulla scorta di una pregressa condanna, a suo carico, ad una pena pecuniaria (omesso versamento di contributi previdenziali di entit inferiore a 10000 euro nell’anno solare), oggetto di concessione del beneficio, ma revocabil per abolitio criminis. Inoltre, e sempre a riguardo dell’assunta, erronea esclusione della possibilità di concedere una seconda sospensione condizionale, la Corte d’appello avrebbe fatto riferimento ad un indirizzo giurisprudenziale superato, ben potendosi, in base agli arresti recenti, sospendersi la pena detentiva irrogata con la sentenza impugnata senza tener conto
del ragguaglio con la pena pecuniaria inflitta con la prima sentenza, così da evitare superamento del limite dei due anni che non consentirebbe il riconoscimento del beneficio. 3.Ragioni di ricorso sostanzialmente identiche hanno caratterizzato l’impugnazione della COGNOME, a sua volta condannata a pena condizionalmente sospesa per un delitto di omesso versamento di contributi previdenziali di entità sottosoglia, dunque, in quanto revocabile abolizione del reato, non ostativa alla ulteriore concessione del beneficio invece negato dal sentenza impugnata; ed anche per l’imputata varrebbe l’interpretazione giurisprudenziale che ammette il riconoscimento del beneficio per la pena detentiva – irrogata con la sentenz impugnata – senza l’obbligo di ragguagliare la sanzione pecuniaria della prima condanna, con la conseguente refluenza di tale valutazione più favorevole anche sulla concedibilità de beneficio della non menzione.
Considerato in diritto
Il ricorso dell’COGNOME è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato.
1.Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova post a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 NOME COGNOME; sez.3, n.44418 del 16/7/13, COGNOME; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro).
L’integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abb esamiNOME le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizz dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai pass logico-giuridici della decisione, e – a maggior ragione – quando i motivi di appello non abbi riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazi per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione.
E inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei moti già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non asso la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede d legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 21469 d 08/03/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, COGNOME, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708).
2.11 primo motivo, strettamente collegato al secondo che merita analoga sorte, è meramente reiterativo di doglianze già correttamente reiette nel doppio grado di giudizio e manifestamente infondato.
La sentenza dichiarativa di fallimento, che costituisce provvedimento giurisdizionale estern rispetto ai segmenti della condotta contestata, è insindacabile da parte del giudice penal come da risalente e mai smentito principio di diritto, già espresso in occasione di pregres mutamento normativo, secondo il quale “il giudice penale investito del giudizio relativo a reat di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolven dell’impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fal dell’imprenditore, sicché le modifiche apportate all’art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell’art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso”(SS.UU. n.19601 del 28/02/2008, COGNOME, Rv. 239398; sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, COGNOME, Rv. 273188; sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, COGNOME, 289369).
Ed è chiaro che, una volta dichiarato fallito in quanto ritenuto imprenditore commercial l’inconfutabilità del giudizio formulato dal giudice civile si estende agli obblighi che per discendono, a suo carico, dall’attribuzione di tale qualifica, come quelli riguardanti la tenu libri obbligatori e delle altre scritture contabili previste dalla legge (sez. 5, n. 1 16/05/1989, Brioglio, Rv. 182123), tanto più in un contesto nel quale le argomentazioni dell sentenze di merito hanno convenuto sia avvenuto scientemente, in presenza di clausole estensive dell’oggetto sociale alla realizzazione di attività tipicamente imprenditorial significative operazioni evocanti la finalità di lucro, documentate dai bilanci solo parzialm depositati (pagg. 4 e 5 sentenza primo grado, pag.6 sentenza di appello).
3.11 terzo motivo è fuori fuoco e manifestamente infondato, dal momento che il comportamento di rilievo distrattivo oggetto delle sentenze di condanna non consiste nella dismissione di beni mobili registrati, ma delle disponibilità liquide, dei crediti immobilizzazioni materiali (pag.5 sentenza di primo grado, pag. 6 sentenza della Corte d’appello) e con tali argomentazioni la doglianza, evanescente e puramente contestativa, ha omesso di misurarsi.
4.11 quarto motivo, che ha dedotto la mancata concessione dei doppi benefici, meramente enunciato ed indetermiNOME, non consente neppure alla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato di legittimità ed è pertanto travolto dal giu inammissibilità.
5.1 motivi promossi dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, che confinano le critiche, modulate co richiamo all’inosservanza della legge penale, al ragionamento espositivo della Corte territoria
sulla sussistenza di precedenti penali – una rispettiva condanna a pena pecuniaria – che vieterebbero la concessione dei benefici di legge, sono fondati.
Le conclusioni rassegnate sul punto dalla sentenza impugnata non possono essere condivise, dal momento che la recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio ritiene aderire, afferma che in tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell’art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., della pena pecuniar inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva (sez. 5, 32803 del 22/04/2022, COGNOME, Rv. 283568; sez. 6, n.49115 del 17/10/2022, COGNOME, Rv.284078; Sez. 5, n. 30885 del 09/03/2005, Gentile, Rv. 232288); tale esegesi è in linea con la formulazione dell’art. 163 cod. pen., introdotta con la Legge 11 giugno 2004, n. 145, in vi della quale, ai fini della sospensione dell’esecuzione della sanzione, si tiene conto solo d pena detentiva. Ne deriva che, anche nell’ipotesi di cumulo ex art. 164 cod. pen., ai fini de determinazione del limite invalicabile dei due anni, non si tiene conto della pena pecuniaria -rectius, dell’equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva in ragione d criterio di ragguaglio stabilito dall’art. 135 cod. pen..
Tale inquadramento ermeneutico, che è aderente al dato letterale della novella, ricostruisce i maniera condivisibile i rapporti tra l’art. 164, ultimo comma, e l’art. 163 cit. ed evidenzia il rimando contemplato dalla prima delle due norme (che individua nei «limiti stabi dall’articolo 163» la soglia massima della seconda sospensione condizionale) non possa che fare rinvio al contenuto, già citato, dell’art. 163 cod. pen.; sarebbe, insomma, irragione tenere conto di due limiti diversi, uno nel caso di unica condanna e l’altro, in ipotes restrittivo, per il caso del cumulo di pene richiesto, per il riconoscimento della “sec sospensione condizionale, dall’articolo 164 c.p..
Tanto più che al ricorso per cassazione l’imputata COGNOME ha allegato copia del decreto penal di condanna per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenzial relativo al provvedimento iscritto a suo carico nel casellario giudiziale – valorizzata sentenza impugnata per escludere il riconoscimento, per la seconda volta, della sospensione condizionale – dal cui contenuto si evince un ammontare “sotto soglia” rispetto all’impor minimo annuale di 10.000 euro, attualmente previsto dall’art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 463/83, convertito in L. n. 638/83 ai fini dell’integrazione dell’illecito penale. Trattasi, di reato depenalizzato.
Valuterà la Corte del rinvio, ai fini della concessione della sospensione condizionale della pe se sia possibile formulare una prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento delle imputate, che deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall’art. 133 cod pen..
E ciò nell’ottica della specifica funzione attribuita dalla legge (in armonia con l’art. 2 Costituzione) alla sospensione condizionale, che è quella di perseguire una sorta di messa alla
prova accompagnata dallo stimolo, non trascurabile, della potenziale revoca del beneficio in caso di recidiva.
Destino d’inammissibilità, a cagione della estrema genericità del motivo esposto – e ne era de resto affetto anche il motivo di gravame, con effetti che comunque travolgono la ragione d ricorso – deve essere riservato a quanto dedotto sulla mancata concessione del beneficio della non menzione di cui all’art. 175 cod. pen., la cui ratio è diversa rispetto a quella sottesa al beneficio della sospensione condizionale, e, in quanto fondata sul principio dell'”emenda” tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condanNOME; la sua concessione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena ed il suo mancato riconoscimento può essere assistito anche da motivazione implicita (cfr. Cass. sez.3, n. 19648 del 27/02/2019, Pescoller, Rv. 275748; Cass. sez. 2, n. 11992 del 18/02/2020, Nether, Rv. 278572).
La sentenza impugnata, nei termini espressi, deve essere dunque annullata con rinvio, limitatamente alla necessità di un nuovo vaglio relativo al riconoscimento, o meno, dell sospensione condizionale della pena.
6.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del rico COGNOME, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche a versamento della somma di euro 3000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente a diniego della sospensione condizionale della pena’con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Roma. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
ichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22/01/2024
Il consigliere estensore