Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15484 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15484 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Bari il 2962/1993
avverso la sentenza del 09/05/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sc stituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 09/05/2024, la Corte di appello di Bari confer nava la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 21/04/2022, con la qual NOME NOME all’esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile c el reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione di sostanza stup( facente del tipo cocaina) e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati
Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di moti razione in relazione alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Argomenta che la Corte territoriale aveva denegato il benefici ) della sospensione condizionale della pena dando erroneo rilievo ostativo ìd una condanna relativa ad un fatto commesso successivamente a quello oggetto del presente procedimento; inoltre, era illogica anche la motivazione espi essa a giustificazione dell’entità della pena inflitta all’imputato, non potendosi con5 iderare grave un solo episodio di cessione di cocaina per il prezzo di euro cento pagato dall’acquirente.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motiva7lone in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con la 5( ntenza n. 255/2019 emessa dal Tribunale di Bari.
Argomenta che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che non vi fosse identità del disegno criminoso tra i due reati, dando rilievo al so o dato temporale e senza considerare tutti gli altri elementi dedotto dalla difesa (i ientità della sostanza stupefacente, modalità delle cessioni, breve lasso tempora l e tra e condotte).
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato, secondo le argomentazioni che seguono.
Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato.
La Corte territoriale ha confermato l’entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fatto e richiamando la natura “pesante’ della
sostanza stupefacente; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzion, ito sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati da 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consk ili determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddov supportato – come nella specie- da una motivazione idonea a far eme . gere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento de la p concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è ceri in sede di legittimità.
E’, invece, viziata perché contraddittoria la motivazione posta a fonc amen del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, il Giudice di merit nel valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condiziona e de pena, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati iel 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti ( n.57704 del 14/09/2017, Rv. 272087; Sez.3,n.35852 del 11/0 i/2016, Rv.267639; Sez.2, n.37670 del 18/06/2015, Rv.264802; Sez. 2, n. 19 !98 del 15/04/2015, Rv. 263534, Sez. 3 n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184; S( z. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136).
Nella specie, la Corte di appello ha dato rilievo ostativo ad una conda ma p analogo reato, commesso successivamente a quello oggetto del p . esente procedimento, rimarcando che il beneficio sospensivo concesso si era ·velat infruttuoso rispetto alla commissione del reato oggetto del presente g udiz risulta, però, evidente il vizio motivazionale, in quanto il reato oggetto del p . esente giudizio risulta commesso prima di quello di quello oggetto della prei eden condanna e quindi, risulta contraddittoria l’affermazione che la pre( ede concessione del beneficio è risultata infruttuosa rispetto alla condotta ogg , litto del presente procedimento.
La motivazione è, dunque, contraddittoria e vizia sul punto la s( nten impugnata.
3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Va ricordato che, in tema di continuazione, l’esistenza di un me ‘esi disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del o int e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i di episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez.5, n.1766 del 06/0; (2015, dep.18/01/2016, Rv. 266413 – 01).
Nella specie, la Corte territoriale, ha escluso la sussistenza di un me le disegno criminoso tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli pei i q l’imputato era stato definitivamente condannato con la sentenza n. 255/19 ( mess
dal Tribunale di Bari in data 23/01/2019, limitandosi ad evidenzian , qu elemento ostativo, il lasso temporale esistente tra i reati senza valutare a nc
ulteriori e specifici elementi fattuali evidenziati dalla difesa.
La motivazione è, dunque, carente e vizia sul punto la sentenza impr. gnata.
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio relativar lente punti concernenti la concedibilità della sospensione condizionale della pena
continuazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente ai punti concerr enti l concedibilità della sospensione condizionale della pena e la continuazione c
rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso il 13/03/2025