Sospensione condizionale: se non è nel patto, il ricorso è inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di patteggiamento: i benefici non inclusi nell’accordo tra le parti non possono essere oggetto di un successivo ricorso. Il caso in esame riguarda la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, un tema che evidenzia l’importanza di definire con precisione ogni aspetto dell’accordo sulla pena.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Bologna. Il ricorrente lamentava la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sostenendo che ne sussistessero tutte le condizioni previste dalla legge. La sentenza impugnata era il risultato di un accordo sulla pena, comunemente noto come patteggiamento, raggiunto tra l’imputato e la pubblica accusa.
La Decisione della Cassazione sulla sospensione condizionale
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure procedere a formalità di procedura. La decisione si basa su un’argomentazione netta e precisa: il motivo di ricorso era palesemente infondato e non deducibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del patteggiamento. La Corte ha osservato che il beneficio della sospensione condizionale della pena non era mai stato richiesto né tantomeno inserito nel patto raggiunto tra le parti. Trattandosi di un beneficio non contemplato nell’accordo, la sua mancata concessione non può costituire un vizio della sentenza che ne recepisce i contenuti.
In altre parole, il patteggiamento cristallizza la volontà delle parti su tutti gli aspetti della pena. Se la difesa non negozia e non ottiene l’inserimento di un determinato beneficio nell’accordo, non può successivamente dolersene in sede di impugnazione. Il ricorso su un punto estraneo all’accordo viene considerato inammissibile perché tenta di introdurre un elemento di valutazione che non ha mai fatto parte della negoziazione processuale. La sentenza che applica la pena concordata è, su questo punto, inattaccabile.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio cardine della procedura penale: l’accordo sulla pena è un atto negoziale che vincola le parti ai suoi contenuti. Le implicazioni pratiche sono significative. Per la difesa, è cruciale assicurarsi che ogni richiesta, inclusi i benefici come la sospensione condizionale, sia esplicitamente formulata e inserita nel patto prima della sua ratifica da parte del giudice. Omettere tale richiesta equivale a rinunciarvi definitivamente nell’ambito di quella procedura.
Per gli imputati, ciò significa che l’assistenza di un legale attento e scrupoloso in fase di negoziazione è fondamentale per garantire che tutti i possibili vantaggi processuali siano valutati e, se del caso, richiesti. L’ordinanza serve da monito: il perimetro del ricorso contro una sentenza di patteggiamento è limitato ai vizi dell’accordo stesso, non a ciò che le parti hanno scelto di non includervi.
È possibile fare ricorso per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena se questa non era prevista nel patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile perché il beneficio non era stato richiesto e, di conseguenza, non era parte dell’accordo sulla pena raggiunto tra le parti.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza è che il ricorso non viene esaminato nel merito e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa insegna questa ordinanza riguardo agli accordi sulla pena (patteggiamento)?
Questa ordinanza insegna che qualsiasi beneficio, come la sospensione condizionale della pena, deve essere esplicitamente richiesto e inserito nell’accordo. Se un punto non è incluso nel patto, non è possibile lamentarne la mancata applicazione in una fase successiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44384 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44384 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 05/02/1991
avverso la sentenza del 20/02/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOMECOGNOME con il quale denuncia la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante ne sussistessero le condizioni, non è deducibile, trattandosi di beneficio non richies nell’accordo sulla pena e, pertanto, estraneo al patto raggiunto dalle parti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità procedura, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/09/2024.