Sospensione Condizionale della Pena: Limiti e Conseguenze del Ricorso Infondato
La sospensione condizionale della pena è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, che offre una possibilità di ravvedimento al condannato, evitando il carcere per reati di minore gravità. Tuttavia, l’accesso a questo beneficio non è illimitato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 16791/2024) ha ribadito con chiarezza i limiti di applicazione di tale misura, sanzionando con l’inammissibilità un ricorso basato su presupposti errati.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata, condannata per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/90 (legge sugli stupefacenti). La ricorrente lamentava la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con cui la Corte d’Appello le aveva negato la concessione della sospensione condizionale della pena, con applicazione della recidiva.
A sostegno della propria tesi, la difesa aveva prodotto un certificato del casellario giudiziale dal quale non risultavano precedenti penali. L’obiettivo era dimostrare la sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha seguito un percorso argomentativo differente, basandosi sugli atti già a disposizione del giudice.
La Valutazione della Corte sulla sospensione condizionale della pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il punto centrale della decisione non è il certificato prodotto dalla difesa, ma quanto emerge dal casellario generale già agli atti del procedimento. Da tale documento, infatti, risultava che la ricorrente aveva già beneficiato per ben due volte della sospensione condizionale della pena in relazione a due precedenti condanne: una per furto e una per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza.
Richiamando un proprio precedente orientamento (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012), la Corte ha ribadito un principio fondamentale: in tema di ricorso per cassazione, il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato non costituisce una causa di annullamento della sentenza impugnata. La richiesta di un terzo beneficio era, appunto, palesemente priva di fondamento giuridico.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano sulla distinzione tra il certificato prodotto dalla parte e le risultanze ufficiali del casellario generale a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Corte ha chiarito che la condizione per concedere il beneficio deve essere valutata sulla base degli atti ufficiali completi. Nel caso di specie, questi atti dimostravano in modo inequivocabile che il limite massimo di concessioni del beneficio era già stato raggiunto.
L’aver già usufruito due volte della sospensione condizionale osta a una nuova concessione. Pertanto, la doglianza della ricorrente era destinata all’insuccesso fin dall’inizio, rendendo il ricorso uno strumento meramente dilatorio e privo di speranza di accoglimento. La censura è stata quindi ritenuta infondata in radice, senza necessità di ulteriori approfondimenti.
Le Conclusioni
L’ordinanza stabilisce un punto fermo sulle conseguenze processuali di un ricorso inammissibile. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando non vi è assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha disposto il pagamento di una sanzione pecuniaria, ritenuta equa nella misura di 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione rafforza il principio secondo cui il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato in modo strumentale per motivi palesemente infondati, pena severe conseguenze economiche per il ricorrente.
È possibile ottenere la sospensione condizionale della pena per la terza volta?
No, sulla base di quanto emerge dall’ordinanza, chi ha già beneficiato per due volte della sospensione condizionale della pena non può ottenerla una terza volta. Un ricorso basato su tale richiesta è considerato manifestamente infondato.
Cosa succede se un motivo di ricorso viene giudicato manifestamente infondato?
Se un motivo di ricorso è manifestamente infondato, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la sanzione è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16791 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16791 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con unico motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’ omessa concessione della sospensione condizionale della penale, in relazione all’affermazione della responsabilità per il reato di all’art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90, con applicazione della recidiva;
considerato che con memoria il difensore della ricorrente ha prodotto certificato del casellario cui non risultano precedenti penali;
considerato che la censura è manifestamente infondata, in quanto, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez.5, n 27202 del 11/12/2012, Rv. 256314) , in quanto la ricorrente ha già beneficiato due volte del beneficio della sospension condizionale della pena prima di commettere il reato per cui si procede, come risulta dal casellario generale agli atti, ove sono indicati due precedenti penali per il reato di furt rifiuto dell’accertamento dello stato di ubriachezza, per i quali la ricorrente ha beneficiato sospensione condizionale della pena.
rilevato che, stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. perì., ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024
Il consigliere estensore
Il Presidente