Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20324 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20324 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME COGNOME nato in Nigeria il 13.03.1966, avverso la sentenza del 24.03.2023 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame.
letta la memoria trasmessa dall’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia d ell’imputato, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 marzo 2023, la Corte di appello di Perugia confermava la decisione emessa in data 20 luglio 2021 dal Tribunale della stessa città, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi 6 di arresto e 3.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art 256, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 152 del 2006, reato a lui contestato per aver trasport ato, a bordo dell’autocarro Fiat Ducato con targa di prova XI 51172, di fatto di sua proprietà, 50 compressori frigoriferi usati, ossia rifiuti pericolosi classificati con il codice CER 160215, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione; fatto commesso il 25 novembre 2017 in Bastia Umbra.
Avverso la sentenza della Corte di appello umbra, COGNOME tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa contesta il diniego della sospensione condizionale della pena, evidenziando che i giudici di secondo grado hanno mancato di confrontarsi con la specifica deduzione difensiva, omettendo di considerare la condizione di incensurato del ricorrente, elemento questo di indubbia valenza positiva, a ciò aggiungendosi che, in ogni caso, non vi è alcuna incompatibilità tra la concessione della sospensione condizionale della pena e il rigetto dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
2.1. Con memoria trasmessa il 7 febbraio 2025, l’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia dell’imputato, nel prendere atto delle considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Premesso che nel caso di specie di specie non è censurata l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, occorre evidenziare che, rispetto alla richiesta difensiva volta al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, si registra nella sentenza impugnata una risposta meramente assertiva e non adeguatamente specifica, essendosi la Corte territoriale limitata a rimarcare genericamente l’assenza di ‘ alcun elemento da cui poter inferire una prognosi di futura regola rità di comportamento dell’ Okongwu quanto al rispetto della legge penale ‘ (pagina 5 della pronuncia gravata).
Non può sottacersi invero, da un lato, che la pena detentiva irrogata all’imputato è stata pari a 6 mesi di arresto e, dall’altro, che COGNOME è incensurato, dovendo sul punto richiamarsi l’orientamento costante di questa Corte ( Sez. 4, n. 2773 del 27/11/2012, Rv. 254969), secondo cui la condizione di incensurato dell’imputato,
pur non essendo di per sé certamente sufficiente ai fini dell’applicazione della sospensione condizionale della pena, costituisce tuttavia un elemento di indubbia valenza positiva, che esige l’individuazione di uno o più aspetti di segno contrario idonei a neutralizzarla, tanto più ove si consideri che, come detto, la pena detentiva irrogata risulta di non poco inferiore al limite normativo di due anni. Né, al fine di giustificare il diniego della sospensione condizionale della pena, possono venire in soccorso le considerazioni della sentenza impugnata riferite al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, stante la diversità degli istituti e la non automatica sovrapponibilità dei rispettivi presupposti.
2. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso e in sintonia con le considerazioni del Procuratore generale, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che coinvolge profili di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all ‘ art. 164 cod. pen. Resta solo da precisare che, in assenza di censure sul punto, la sentenza impugnata deve essere dichiarata irrevocabile rispetto all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto (che al momento della sentenza impugnata non era prescritto, avuto riguardo alle sospensioni intervenute e all ‘ operatività del cd. sospensione Orlando), dovendosi in tal senso richiamare l ‘ affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274828), secondo cui, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull ‘ accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 25.02.2025