Sospensione Condizionale della Pena: Quando il Giudice Può Dire di No?
La sospensione condizionale della pena rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento, finalizzato a evitare il carcere a chi ha commesso reati di minore gravità e per cui si presume non tornerà a delinquere. Tuttavia, la sua concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. 7, n. 36238/2024) fa luce sui poteri discrezionali del giudice e sui limiti dell’impugnazione in caso di diniego. Analizziamo insieme la decisione per capire meglio i confini di questo beneficio.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Torino, presentava ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza era la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Secondo la difesa, il diniego del beneficio non era giustificato. La questione giungeva quindi all’esame della Suprema Corte per valutare la legittimità della decisione dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la valutazione sulla concessione o meno della sospensione condizionale rientra pienamente nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito. Di conseguenza, non può essere oggetto di un nuovo esame in sede di legittimità se non in casi eccezionali.
La Discrezionalità nella Sospensione Condizionale della Pena
Il fulcro della decisione risiede nel concetto di ‘giudizio prognostico’. Per concedere il beneficio, il giudice deve formulare una previsione positiva sulla futura condotta del reo, ovvero deve ritenere che questi si asterrà dal commettere ulteriori reati. Questo giudizio, per sua natura, è discrezionale e si basa su una valutazione complessiva degli elementi a disposizione, come quelli indicati dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere, etc.).
I Limiti del Ricorso per Cassazione
La Corte ha specificato che una decisione di diniego, basata su tale giudizio prognostico negativo, non può essere contestata in Cassazione semplicemente perché non si è d’accordo. Il ricorso è ammissibile solo se la decisione del giudice di merito è frutto di ‘mero arbitrio’ o di un ‘ragionamento manifestamente illogico’. In altre parole, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato i fatti, ma può solo verificare che la motivazione di quest’ultimo sia sufficiente e non presenti vizi logici evidenti.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità sottolineando che il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi previsti dall’art. 133 c.p. Nel suo ragionamento, può legittimamente limitarsi a indicare gli elementi che considera prevalenti e decisivi per negare il beneficio, implicitamente superando e disattendendo tutti gli altri. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che i giudici d’appello avessero adeguatamente assolto a questo onere motivazionale, facendo riferimento a elementi decisivi per formulare il loro giudizio prognostico negativo. Pertanto, non essendo ravvisabile alcuna arbitrarietà o illogicità manifesta, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio consolidato: la concessione della sospensione condizionale della pena è una valutazione di merito ampiamente discrezionale. Per chi intende impugnare un diniego, non è sufficiente contestare la valutazione del giudice, ma è necessario dimostrare un vizio grave nella motivazione, come una palese contraddittorietà o una totale mancanza di logica. L’esito del ricorso, dichiarato inammissibile, ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a ulteriore monito della necessità di presentare ricorsi fondati su vizi concreti e non su un mero dissenso.
È possibile contestare in Cassazione il mancato ottenimento della sospensione condizionale della pena?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. Il ricorso è ammissibile solo se la decisione del giudice di merito è basata su un ragionamento manifestamente illogico o su mero arbitrio. Non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti.
Su quali basi il giudice può negare la sospensione condizionale della pena?
Il giudice può negarla sulla base di un giudizio prognostico negativo, ritenendo cioè che il condannato possa commettere nuovi reati in futuro. Per motivare questa decisione, può fare riferimento agli elementi che ritiene decisivi (ad esempio, precedenti penali o la gravità del reato commesso), senza dover analizzare ogni singolo aspetto dell’art. 133 del codice penale.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina la questione nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36238 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36238 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancat concessione della sospensione condizionale della pena, oltre ad essere privo concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al g del merito, il diniego del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen., basato su un g prognostico negativo circa la futura astensione dal commettere ulteriori reati, può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa decisi sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitri ragionamento manifestamente illogico;
che, infatti, nel valutare la concedibilità del beneficio, il giudicante n l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostati sospensione, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazion che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si particolare, pag. 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.