Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42164 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42164 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/12/2022 del TRIBUNALE di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOMECOGNOME Sostituto Procuratore ge Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la dec inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Salerno in composizione mon in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta del P.m. pre Tribunale, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concess NOME con la sentenza del Tribunale di Salerno del 4/02/2015, irrevocabile il 14/03/20
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio d NOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Rileva la difesa di avere sollevato nel procedimento di esecuzione culmi l’ordinanza impugnata questione afferente al titolo esecutivo, osservando che la relazione alla quale era richiesta la revoca del beneficio non era divenuta esecutiv Corte di cassazione con sentenza n. 2067/2017, rilevata la mancata notifica de contumaciale della sentenza di primo grado, annullato senza rinvio la sentenza del appello di Salerno pronunciata in relazione alla sentenza del Tribunale di Sal richiamata con trasmissione degli atti al primo Giudice, per cui doveva riteners rinotificato detto estratto, pendente l’originale appello e non esecutiva la sen grado, erroneamente ritenuta tale dal Giudice dell’esecuzione. Aggiunge la d comunque, risultando nota al Giudice della cognizione la causa ostativa al concessione del beneficio de quo, in quanto precedente al giudizio stesso, la sospens condizionale non poteva essere revocata. Insiste, pertanto, per l’annullamento del impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Invero, evidenzia il Giudice dell’esecuzione: – la Corte di cassazione con 2067/2017 ha annullato senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Sa conseguente cassazione di ogni attività processuale relativa al grado di appello; dell’estratto contumaciale della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 4/ determinato una nuova decorrenza del termine di impugnazione valevole per tutte interessate, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte dell’imp determinato l’irrevocabilità della pronuncia di primo grado; – l’incidente di esec correttamente incardinato dinanzi al Giudice dell’esecuzione a fronte di una sente in giudicato; – dalla disamina del fascicolo di primo grado, acquisito d’uffic
presenza di un casellario giudiziale datato 24 giugno 2010, non recante alcuna iscrizione d precedente (risultando omesse le iscrizioni delle due precedenti condanne – rispettivamente in data 2/12/08, definitiva il 19/05/09, e in data 22/04/10, irrevocabile il 27/05/10 – con l si era già concesso il beneficio), posto dal Giudice della cognizione a fondamento del decisione di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena; – è evidente ch il Giudice della cognizione non poteva avere contezza del fatto che il condannato avesse già beneficiato per due volte del beneficio della sospensione condizionale della pena; – trattas violazione del limite imposto dall’art. 164, comma quarto, prima parte cod. pen., costituent ai sensi dell’art. 168 stesso codice, causa di revoca di diritto del beneficio della sospen condizionale della pena concessa in presenza di cause ostative.
A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi al normativo che si assume violato e alla giurisprudenza di legittimità che lo interpreta, il r insiste – nei termini sopra riportati – sui rilievi difensivi con i quali il Tribunale di risulta essersi confrontato, incorrendo, oltre che nella aspecificità, nella mani infondatezza.
Deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, a versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023.