Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41704 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41704 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE di APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso richiamandosi a nota scritta già trasmessa.
Sentita la difesa che si riporta alle conclusioni dell’atto di impugnazione, concludendo per l’accoglimento di tutti i motivi o, in subordine, insistendo quanto meno per l’accoglimento del secondo.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 7 giugno 2022 la eorte d’appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza con cui ill . ribunale di Roma in data 19 ottobre 2021 aveva condanNOME NOME e COGNOME NOME alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata. Con la sentenza di appello la pena era stata rideterminata a seguito della concessione delle attenuanti generiche prevalenti a favore di entrambi gli imputati.
Impugnando la sentenza, la difesa dell’imputato NOME COGNOME formula 5 motivi di ricorso qui sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 att. cod. proc. pen.
Tutti i motivi lamentano in maniera cumulativa i vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) in relazione ai seguenti profili:
responsabilità dell’imputato;
mancata concessione della sospensione condizionale;
erroneo riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa;
erronea esclusione della attenuante dell’art.116 c.p.
in via subordinata, erronea esclusione dell’attenuante dell’art.114 c.p..
Con memoria inviata per mail il AVV_NOTAIO Generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Il difensore dell’imputato ha chiesto la discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso inerenti alla responsabilità dell’imputato sono manifestamente infondati mentre appare meritevole di accoglimento quello relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
In relazione all’affermazione della responsabilità dell’imputato per il fatto ascrittogli si in presenza di c.d. “doppia conforme”, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Rispetto a tale situazione le doglianze articolate, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabili ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all’esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. In altre parole, il ricorrente contesta sotto vari profili l’approd decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell’affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio.
La critica fondamentale alla sentenza impugnata sottolinea come l’audizione della persona offesa abbia fatto emergere le contraddizioni con la versione dell’agente di Polizia intervenuto nell’immediatezza, smentendo radicalmente la circostanza da quest’ultimo sostenuta, della presenza e del ruolo del NOME nella aggressione.
In realtà, sul punto, la motivazione tra pg.2 e 3 fornisce adeguata giustificazione delle conclusioni raggiunte. Viene sintetizzato il contenuto della notizia di reato, evidenziando che il riconoscimento del NOME come uno degli aggressori era stato effettuato, indipendentemente dal racconto della persona offesa, dai due operanti di Polizia. A corroborazione, v’è il racconto della persona offesa.
La Corte d’appello non si sottrae, come sostiene il ricorso, alla analisi delle prove né travisa la prova nel cercare di riportare ad unità le versioni rese dalle diverse persone presenti. Al contrario, come si spiega a pg.5, viene fornita una logica spiegazione delle incertezze
dimostrate dalla persona offesa nell’identificare esattamente il tipo di condotta posta in essere dall’imputato nella congestionata fase dell’aggressione.
Non vi è pertanto ragione per disattendere le valutazioni espresse dai giudici di merito, tanto più a fronte di una impugnazione che si limita a ribadire presunti vizi del giudizio e della successiva motivazione con formule (come ad esempio: “mancata valutazione; adeguata considerazione; “apodittica motivazione”; “travalicamento del fatto”) che esulano dai soli tre vizi che possono qualificare una questione di legittimità in relazione alla motivazione.
Analoghe considerazioni vanno replicate in relazione alle attenuanti invocate dall’imputato ma escluse dai giudici ed alla aggravante per contro ritenuta sussistente.
In relazione a ciascuno dei profili invocati (concorso anomalo, contributo minimo, aggravante dell’approfittare di circostanze ostacolanti la difesa) le motivazioni addotte dalla sentenza d’appello (e da quella di primo grado, opportunamente richiamata, che unitamente a quella d’appello costituiscono un unico corpo motivazionale) sono del tutto sufficienti a spiegare per quale ragione non vi sia spazio per derubricare la condotta in furto con strappo (pg.5 della sentenza di primo grado, richiamata dalla sentenza d’appello) e perché a fronte di una azione aggressiva di accerchiamento della vittima da parte di un gruppo di giovani non vi sia spazio né per differenziare le responsabilità (i giovani agiscono come un banco, nell’ambito del quale ogni singolo membro è condizione dell’agire degli altri membri, così da condividere una frazione della responsabilità collettiva) né per ipotizzare un contributo minimo dell’imputato (il quale ha preso parte alla azione e non è rimasto in disparte). Infine, non è viziata da illogicità manifesta la decisione della Corte d’appello di applicare l’aggravante contestata in ragione, come si legge a pg.4, del “numero delle persone, dalla commissione in tempo di notte e nei confronti di persona minorenne”, essendo ciascuna delle menzionate circostanze per giurisprudenza costante, sufficiente a giustificare l’aggravante (ex multis, Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021 Rv. 282095 – 01; Sez. 3, n. 11509 del 15/01/2019 Rv. 275186 – 01).
La sentenza va annullata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena. In effetti, rideterminata la pena a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la nuova entità della sanzione avrebbe richiesto la corretta considerazione delle condizioni per la concessione dell’invocato beneficio. Infatti, risulta del tutto evidente che l argomentazioni adottate per negare il beneficio non siano in linea con la funzione rieducativa insita nel beneficio in questione (Sez. 3, n. 11091 del 27/01/2010 Rv. 246440 – 01). Nella motivazione vengono indicate come ostative le modalità del fatto, l’assenza di collaborazione e le condizioni di vita dell’imputato. Ebbene, rispetto a tale elenco, la Corte ritiene che i generico riferimento alle modalità del fatto sia inconferente e contraddittorio, certamente grave ma non ostativo alla concessione della invocata sospensione tanto più che le circostanze attenuanti generiche erano state già concesse in prevalenza proprio valorizzando l’età del giovane e l’assenza di precedenti. Nemmeno il riferimento ad una condotta di non collaborazione risulta convincente: posto che l’atteggiamento serbato dall’accusato nei
riguardi dell’accusa è nel nostro ordinamento, frutto di una scelta libera e non limitabile comprimibile in alcuna maniera, condizionare la concessione di un beneficio ad una resipiscenza o ravvedimento o pentimento preventivo (cioè anteriore rispetto alla condanna) implicherebbe l’imposizione di un onere di ammissione che è sconosciuto nel nostro ordinamento il quale prevede per il giudice solamente la possibilità di adottare provvedimenti premiali (ad esempio, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche o con la mitigazione della pena) nel caso in cui un tale atteggiamento conformatore venga in concreto adottato. Infine, l’aver posto l’accento sulle condizioni di vita di COGNOME (nonostante giovanissimo ancora) e sulla assenza di elementi rassicuranti, piuttosto che indicare elementi ostativi alla concessione della sospensione (che deve essere riconosciuta, a meno che non vi siano ragioni preclusive), evoca l’applicazione di uno stigma sociale che è incompatibile con i principi di eguaglianza e di promozione dell’individuo che emergono rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell’art. 3 Cost..
Per le esposte ragioni va disposto l’annullamento della impugnata sentenza, limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel rest L’affermazione di responsabilità va dichiarata irrevocabile, ex art.624 comma 2 cod. proc. pen..
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, 28 giugno 2023
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