Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11331 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11331 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 13 febbraio 2023 del Tribunale di Rovigo che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per concorso nei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo 1), 497-ter cod. pen. (capo B) e 100, comma 14, d.lgs. n. 285 del 1992 e 489 cod. pen. (capo C) e, applicate le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati e applicata la riduzione di pena per la scelta del rito, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
All’imputato si contesta di avere concorso nella applicazione ad un’autovettura delle targhe, anteriore e posteriore, falsificate perché riportanti una numerazione corrispondente alla targa di altra autovettura, nonché nella detenzione di segni distintivi, contrassegni e documenti di identificazione in uso agli appartenenti ai corpi di polizia, e di altri oggetti, tra i quali un lampeggian ed una sirena, idonei a simulare la appartenenza a tali corpi; inoltre, all’imputato si contesta di avere istigato il conducente della predetta autovettura, munita di targhe false, a sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine, che gli avevano intimato l’alt, dandosi alla fuga attraversando ad alta velocità numerosi centri abitati e compiendo manovre volte ad impedire l’inseguimento, in tal modo ponendo in pericolo l’incolumità personale degli altri utenti della strada e degli inseguitori.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 689 del 1981 e l’illogicità della motivazione quanto al rigetto del motivo di appello con il quale egli aveva dichiarato di voler rinunciare alla sospensione condizionale della pena richiedendo la conversione della pena di un anno di reclusione nella pena sostitutiva pecuniaria, rigetto motivato dalla Corte territoriale sulla base della ritenuta gravità e pluralità dei reati, anche in vi dell’inquietante contesto in cui si collocava l’intera vicenda.
Successivamente egli aveva rinunciato ai motivi di appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. chiedendo l’accoglimento di quello volto ad ottenere la sostituzione della pena ed il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO aveva prestato il suo consenso, ma la Corte territoriale aveva rigettato l’istanza di concordato; quindi, egli aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, ma anche tale istanza è stata rigettata con la sentenza qui impugnata.
Sostiene che, ai sensi della disposizione sopra citata, ai fini della decisione dovevano essere considerate solo l’idoneità della pena sostitutiva ad assicurare la rieducazione del condannato e la prevenzione del pericolo della commissione di altri reati, elementi che non erano stati affatti valutati dal Giudice di secondo grado.
Peraltro, essendo stata applicata la sospensione condizionale, il pericolo di commissione di ulteriori reati doveva ritenersi insussistente e, quanto alla finalità rieducativa, ad essa risultava più rispondente una pena pecuniaria di immediata applicazione, piuttosto che la sospensione condizionale della pena, e l’affermazione della particolare gravità dei reati risultava illogica, in quanto per i più grave reato di cui all’art. 497-ter cod. pen. la pena era stata applicata nel
minimo edittale, poi ridotta nella massima estensione per le attenuanti generiche.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al rigetto del terzo e del quarto motivo di appello.
In relazione al terzo motivo, con il quale si sosteneva la insussistenza del reato di cui all’art. 497 ter cod. pen. perché la giacca ed il tesserino recavano la scritta «polizia locale» mentre è normativamente prevista solo la polizia municipale e comunque solo a questa si riferiva la predetta disposizione, ed al quarto motivo di appello, con il quale si deduceva che la sirena ed il lampeggiante non erano oggetti idonei a simulare l’appartenenza a corpi di polizia, non è stata fornita alcuna risposta dalla Corte di merito.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione del rigetto del quinto motivo di appello con il quale si era sostenuto che le targhe apposte all’autovettura erano grossolanamente false e quindi inidonee ad ingannare alcuna persona.
La Corte ha motivato affermando che la grossolanità del falso si fonderebbe su una mera congettura e sarebbe contraddetta dalla rilevazione della targa ad opera del sistema «targa system» che era nella disponibilità degli appartenenti alle forze dell’ordine e che aveva segnalato a questi ultimi che la targa apposta sulla autovettura ove si trovava l’imputato era stata già registrata in quanto in precedenza apposta su un veicolo utilizzato per commettere furti; inoltre, la falsità grossolana delle targhe doveva escludersi logicamente, poiché lo scopo di coloro che erano a bordo dell’autovettura era quello di camuffare il veicolo.
Sostiene il ricorrente che tale ragionamento è manifestamente illogico, in quanto il «targa system» non è in grado di distinguere le targhe vere da quelle falsificate in modo grossolano e comunque la natura grossolana o meno del falso non poteva ricavarsi dalle modalità di utilizzo delle targhe.
Siffatto ragionamento porterebbe ad escludere sempre e comunque il falso grossolano, essendo sufficiente che il documento falso sia stato utilizzato per escludere la sua grossolanità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
L’art. 1 della legge n. 65 del 1986 prevede che i Comuni svolgono funzioni di polizia locale.
Quanto alla sirena ed al lampeggiante, il motivo è inammissibile bastando gli altri oggetti a far ritenere integrato il reato. Né la riduzione del numero degli
oggetti può portare ad una riduzione di pena, essendo stato applicato il minimo edittale.
Quanto al terzo motivo, non risulta provata, sulla base della ricostruzione operata dai Giudici del merito, la natura grossolana del falso, atteso che le targhe sono andate distrutte in conseguenza dell’incendio dell’autovettura a bordo della quale viaggiava l’imputato.
Poiché le targhe sono state rilevate come tali dal sistema «Targa System», del tutto correttamente la Corte di appello ha ritenuto che le stesse non fossero priva dell’idoneità ad ingannare la pubblica fede.
Per la sussistenza del reato impossibile di cui all’art. 49 cod. pen. deve, invece, ricorrere l’idoneità assoluta a trarre in inganno i terzi.
3. Il primo motivo è infondato.
In tema di sospensione condizionale della pena, la rinuncia al già concesso beneficio ha natura giuridica di atto dispositivo, incidente sul trattamento sanzionatorio, che costituisce iniziativa esuberante rispetto alle scelte proprie della difesa tecnica, afferendo ai diritti personalissimi, di cui all’art. 99, comma 1 cod. proc. pen., esercitabili, in quanto tali, dal solo imputato e non dal suo difensore, salvo che questi sia munito di procura speciale appositamente rilasciata (Sez. 2, n. 16052 del 18/02/2025, NOME, Rv. 287940 – 01).
La rinuncia alla sospensione condizionale era necessaria perché l’imputato è stato condannato alla pena di un anno di reclusione e la disciplina previgente non consente di applicare pena pecuniaria per pene detentive superiori a mesi sei.
Nel caso di specie la procura rilasciata al difensore in calce all’atto di appello non attribuisce allo stesso la facoltà di rinunciare alla già concessa sospensione condizionale della pena, né risulta che l’imputato nelle successive istanze abbia ribadito la sua volontà di rinunciare alla sospensione condizionale della pena.
In ogni caso la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla inidoneità della pena sostitutiva a svolgere una funzione rieducativa del condannato, in considerazione della gravità dei reati per i quali è stata pronunciata condanna, a nulla ostando la circostanza che al predetto sia stata applicata dal Giudice di primo grado una pena estremamente modesta, insuscettibile di essere aumentata ostandovi il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597 cod. proc. pen.
Il divieto di reformatio in peius riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza e il suo concreto contenuto afflittivo, ma non la motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione commessa sia in termini fattuali che giuridici (Sez. 3, n. 25585 del 10/02/2023, COGNOME, Rv. 284694 –
01).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24/11/2025.