Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49270 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49270 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/02/2023 del TRIBUNALE di MARSALA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/se le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 20 febbraio 2023 del Tribunale di Marsala che, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato ex 168, terzo comma, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi dieci di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, precedentemente a lei concesso dal Tribunale di Marsala con sentenza del 27 febbraio 2019, definitiva il 18 febbraio 2022, in ordine al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 23 novembre 2013.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che COGNOME era stata già condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa dal Tribunale di Marsala, sez. dist. di Castelvetrano, con sentenza del 16 ottobre 2012, e alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa dal Tribunale di Marsala con sentenza del 18 giugno 2015; tali cause ostative non erano conosciute dal giudice della cognizione che aveva concesso l’ulteriore beneficio, atteso che nel certificato del casellario giudiziale era riportata solo la sentenza di condanna del 16 ottobre 2012, ma non anche quella del 18 giugno 2015.
La ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 164 cod. pen. e 41 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che il certificato del casellario giudiziale acquisito nell’ambito del procedimento per il quale è stata disposta la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena non era più valido, essendo decorso il termine di sei mesi stabilito dalla sopra richiamata normativa.
Pertanto, il fatto che la causa ostativa non fosse nota al giudice della cognizione non poteva essere opposto alla condannata, in quanto fatto derivante dall’incompletezza del fascicolo del dibattimento, che aveva indotto la stessa a non coltivare mezzi di impugnazione in quella sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Giova premettere che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di alcune cause ostative, rappresentate da fatti antecedenti al passaggio in giudicato del provvedimento concessivo del beneficio. Tale ipotesi di revoca, che trova fondamento nell’inosservanza della legge penale, che inficia la stessa concessione del beneficio, è preordinata all’eliminazione della patologia occorsa nella concessione del beneficio, elargito in violazione della legge a colui al quale non doveva essere concesso.
L’art. 164, secondo comma, cod. pen. stabilisce, tra gli altri requisiti, che la sospensione condizionale della pena non possa essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per un delitto, anche se intervenuta la riabilitazione. Il quarto comma del citato articolo (richiamato dall’art. 168, terz comma, cod. pen.), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 1976, prevede che tale beneficio non possa essere concesso più di una volta, se non quando il giudice di merito, con una scelta discrezionale, decida di disporre una seconda sospensione condizionale della pena che, in ogni caso, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non può superare i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha stabilito che il giudi dell’esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381).
1.2. Nel caso di specie, la ricorrente non si confronta con l’ordinanza impugnata, nella parte in cui il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che l’eventuale invalidità del certificato del casellario giudiziale per decorrenza de termine di mesi sei, di cui all’art. 41 d.P.R. n. 445 del 2000, non avrebbe fatto venire meno il fatto che il giudice della cognizione non fosse stato a conoscenza della sussistenza delle cause ostative al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto circostanza non documentalmente nota.
Su tale punto, le Sezioni Unite – nella sopra citata sentenza – non hanno condiviso l’indirizzo secondo cui la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena sarebbe preclusa al giudice dell’esecuzione nel caso in cui la causa ostativa, sebbene ignota al giudice della cognizione (non risultando
documentata in atti), fosse stata, tuttavia, conoscibile mediante l’acquisizione del certificato penale aggiornato alla data della pronuncia della sentenza. Sul punto, il Collegio ha reputato che la possibilità della conoscenza dei precedenti ostativi, non noti al giudice che aveva concesso la sospensione condizionale della pena, non sia di ostacolo alla revoca del beneficio nella fase dell’esecuzione, posto che la statuizione di concessione della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, sebbene contenuta nella sentenza irrevocabile, non partecipa alla natura intrinseca del giudicato sostanziale e resta assistita dalla c.d. preclusione debole (contrapposta alla c.d. preclusione forte, tipica della res iudicata), coprendo esclusivamente il dedotto e non anche il deducibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2023