Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43520 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43520 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TIVOLI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME COGNOME nato a SAN GREGORIO DA SASSOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/02/2023 del TRIBUNALE di TIVOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’i febbraio 2023, il Tribunale di Tivoli, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, avanzata dal locale Procuratore della Repubblica, di revoca della sospensione condizionale della pena inflitta a NOME con sentenza della Corte di appello di ‘Roma del 13 aprile 2015, di parziale riforma di quella emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Tivoli il 17 giugno 2010, divenuta irrevocabile il 28 giugno 2015.
A tal fine, ha osservato:
che la richiesta di revoca è giustificata dall’applicazione, nei confronti di COGNOME, di ‘altre due pene detentive che, cumulate, superano il limite quantitativo massimo stabilito dal legislatore;
che, tuttavia, non può tenersi conto, a tal fine, dell’applicazione della pena di otto mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, conseguenza della commissione di un reato in epoca anteriore al passaggio in giudicato, risalente al 28 giugno 2015, della sentenza di condanna alla pena della cui sospensione condizionale è chiesta la revoca;
che, di conseguenza, la pena, di quattro mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, della cui sospensione condizionale è chiesta la revoca deve essere cumulata, nell’ottica considerata, con la sola pena di un anno e sei mesi di reclusione e 6.000 euro di multa, inflitta a COGNOME con sentenza del Tribunale di Tivoli del 4 giugno 2015, irrevocabile il 16 ottobre 2015, in relazione a reato commesso il 3 giugno 2015;
che, in tal modo, si perviene ad un quantum complessivo di pena detentiva di un anno e dieci mesi di reclusione, contenuto, dunque, nei limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen..
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge sul rilievo che la sopravvenienza di sentenza di condanna integrante titolo per la revoca delle sospensioni condizionali precedentemente applicate assume rilievo a prescindere dalla anteriorità o posteriorità della commissione dei reati in quelle sedi accertati.
Il Procuratore Generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, suscettibile di accoglimento.
L’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. prevede che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, entro il quinquennio (per il caso di delitti) dal passaggio in giudicato della sentenza che ha applicato il beneficio, il condannato «riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’articolo 163».
Tanto, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, a condizione che «la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso» (Sez. 5, n. 25529 del 17/03/2023, COGNOME, Rv. 284930 – 02; Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333 – 01; Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, COGNOME, Rv. 253368 – 01).
Nel caso in esame, la richiesta presentata dall’ufficio requirente aveva ad oggetto la sentenza, emessa dalla Corte di appello di Roma il 13 aprile 2015 e divenuta irrevocabile il 28 giugno 2015, di condanna di NOME COGNOME alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, mentre il titolo sulla base del quale è stata chiesta la revoca di diritto è la sentenza del Tribunale di Tivoli del 4 giugno 2015, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2015, di condanna alla pena, non sospesa, di un anno e sei mesi di reclusione e 6.000 euro di multa, irrogata per reato consumato il 3 giugno 2015.
Posto, allora: che il delitto del 3 giugno 2015 è cronologicamente anteriore al passaggio in giudicato, avvenuto il 28 giugno 2015, della sentenza di condanna a pena sospesa; che la condanna per il delitto del 3 giugno 2015 è divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2015, cioè dopo la formazione del giudicato sulla condanna a pena sospesa ed entro il quinquennio indicato all’art. 163 cod. pen.; che la condanna posteriore è a pena della quale – diversamente da quanto sembrerebbe avere ritenuto, sia pure implicitamente, il giudice dell’esecuzione – non è stata disposta (né avrebbe potuto essere, atteso che COGNOME aveva già fruito per due volte del beneficio) la sospensione condizionale; fallace appare il percorso argomentativo che ha Condotto il giudice dell’esecuzione a disattendere la richiesta del pubblico ministero.
La precedente considerazione impone, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Tivoli per un nuovo giudizio, emendato dal vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Tivoli. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2023.