Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11650 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11650 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/09/2025 della Corte d’appello di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato nei suoi riguardi il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del Tribunale di Bari del 17 novembre 2004, irrevocabile il 9 gennaio 2005, e, con unico motivo, lamenta l’assenza dei presupposti per la revoca del beneficio, poichØ la sentenza indicata sub2 del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal locale Pubblico ministero riguarderebbe reati commessi nell’anno 2011 e non, come ritenuto nel provvedimento impugnato, nel 2008;
rilevato che la censura Ł manifestamente infondata poichØ muove dall’inesatta indicazione della sentenza revocante (indicata al n. 2 del certificato penale in atti e non, come erroneamente indicato dal ricorrente, al n. 2 dell’ordine di esecuzione) con la quale NOME Ł stato condannato per un reato commesso l’8 luglio 2008 e, dunque, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza con cui il beneficio era stato concesso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 26/02/2026