Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10711 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10711 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a SAN DONA’ DI PIAVE DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/07/2025 del TRIBUNALE di PORDENONE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui in data 25.7.2025 il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del 13.5.2019 (irrevocabile il 7.10.2022);
Premesso che il beneficio è stato revocato ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen., per avere NOME COGNOME riportato nei termini previsti dalla legge ulteriore sentenza di condanna (irrevocabile il 23.4.2025) per un reato anteriormente commesso ad una pena che, cumulata con quella di cui alla sentenza del 13.5.2019, ha superato i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.;
Rilevato che:
il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la decisione assunta dal giudice dell’esecuzione pur in pendenza di un incidente di esecuzione per l’applicazione della disciplina della continuazione non ha integrato alcuna violazione di legge, anche perché l’eventuale accoglimento della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. non avrebbe in concreto alcuna incidenza sulla decisione impugnata (la richiesta, infatti, riguarda soltanto il reato della seconda sentenza per il quale il ricorrente è stato condanNOME a quattro anni di reclusione, sicché, se anche venisse accolta, la pena risultante dall’applicazione della continuazione in sede esecutiva sarebbe comunque di entità tale da superare, cumulata con quella inflitta con la prima sentenza, i limiti previsti dall’art. 163 cod. pen.);
il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto il provvedimento, emesso ai sensi dell’art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell’esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell’esecuzione di una propria precedente ordinanza, è un provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l’impugnabilità (Sez. 1, n. 54594 del 15/4/2016, De Stefano, Rv. 268549 – 01);
il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché l’incompatibilità del giudice, al di là del merito della doglianza, avrebbe dovuto eventualmente essere fatto valere con ricusazione, secondo il consolidato indirizzo di legittimità, a mente del quale l’esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all’art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18707 del 9/2/2016, COGNOME, Rv.
266990 – 01; Sez. 6, n. 3042 del 4/11/2015, dep. 2016, P.o. in proc. Bove, Rv. 266326 – 01; Sez. 1, n. 24919 del 23/4/2014, NOME, Rv. 262302 – 01);
il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché quella dichiarata dal giudice dell’esecuzione costìtuìsce una revoca dì diritto, rispetto alla quale, una volta che non si contesti la sussistenza dei presupposti formali di operatività della ipotesi di cui all’art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen., non possono muoversi doglianze attinenti a vizio di motivazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende di una somma di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18.12.2025