Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5155 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5155 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME TONA COGNOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 22/04/2024 della Corte d’appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 22 aprile 2024 la Corte d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza di condanna, emessa nei suoi confronti, dal Tribunale di Castrovillari il 4 febbraio 2016, irrevocabile il 30 gennaio 2020.
L’istanza Ł stata accolta ex art. 168, comma 3, cod. pen., perchØ la sospensione condizionale era stata concessa in presenza di cause ostative, atteso che lo stesso era stato già condannato con altra, precedente, sentenza del Tribunale di Castrovillari, del 27 maggio 2009, irrevocabile il 3 dicembre 2010, alla pena di 7 anni di reclusione, sentenza non conosciuta dal giudice di primo grado che ha concesso la pena sospesa, perchØ il certificato penale che aveva in atti non riportava ancora l’indicazione di tale condanna.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchØ l’ordinanza impugnata non avrebbe risposto alla deduzione contenuta nella memoria difensiva che evidenziava che la sentenza che ha concesso il beneficio Ł diventata irrevocabile dopo quella che costituirebbe causa ostativa, il che precluderebbe l’applicazione dell’art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.; nØ sarebbe applicabile la causa di revoca dell’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., in quanto il beneficio non Ł stato concesso piø di una volta; l’omessa valutazione di una memoria può influire sulla correttezza logico-giuridica dell’ordinanza impugnata.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł infondato.
Il ricorso deduce anzitutto che la revoca della pena sospesa Ł illegittima perchØ la sentenza che ha concesso il beneficio Ł diventata irrevocabile dopo quella che costituisce
causa ostativa.
L’argomento Ł inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonchØ, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), in quanto non conferente con il percorso logico del provvedimento impugnato. La pena sospesa Ł stata revocata dal giudice dell’esecuzione non per il sopraggiungere di una sentenza di condanna per reato anteriormente commesso ex art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., ma per la presenza della causa ostativa di cui all’art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen., ovvero per la preesistenza di una condanna a pena detentiva per delitto.
Nella parte in cui propone questo argomento, pertanto, il ricorso non si confronta con la motivazione della decisione impugnata ed Ł, pertanto, inammissibile per difetto di specificità del motivo.
2. Il ricorso deduce, poi, che non sarebbe applicabile neanche la causa di revoca della sospensione condizionale prevista dall’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., in quanto con la prima sentenza di condanna il beneficio non era stato concesso, e, quindi, in definitiva, esso non Ł stato concesso al ricorrente piø di una volta.
L’argomento Ł infondato.
Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento già emerso nella giurisprudenza di questa Corte (v., in particolare, Sez. 1, n. 5845 del 10/11/2020, dep. 2021, COGNOME, n.m.), secondo cui, per effetto dell’intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 28 aprile 1976 che ha dichiarato ‘l’illegittimità costituzionale dell’art. 164, ultimo comma, del codice penale (così come modificato dall’art. 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220), nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 del codice penale’, la disposizione dell’art. 164, comma 4, cod. pen., contempla quale causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale anche l’esistenza di una precedente condanna a pena non sospesa che, cumulata con la successiva, supera i due anni di reclusione.
Una volta che si ritiene che la norma del quarto comma dell’art. 164 cod. pen., prevede come ostativa alla concessione della sospensione condizionale anche l’esistenza di una precedente condanna a pena non sospesa che, cumulata con la successiva, supera i due anni di reclusione, tale causa ostativa deve necessariamente intendersi richiamata dalla previsione del terzo comma dell’art. 168 cod. pen., secondo cui ‘la sospensione condizionale della pena Ł altresì revocata quando Ł stata concessa in violazione dell’articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative’.
La questione interpretativa affrontata dalla sentenza COGNOME, e riproposta nel presente giudizio, attiene, infatti, al coordinamento tra la norma dell’art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen. e quella dell’art. 168, comma 3, cod. pen., in quanto quest’ultima, nel prevedere le cause di revoca della pena sospesa, non richiama il secondo comma dell’art. 164 cod. pen., citato, ma solo il quarto comma dello stesso articolo, che, nella sua versione originaria, antecedente all’intervento della Corte Costituzionale, disponeva soltanto che la sospensione condizionale non potesse essere concessa piø di una volta (con il temperamento che la seconda sospensione può, però, essere concessa nel caso in cui il cumulo delle pene non sia superiore a due anni).
Come rilevato già nella pronuncia COGNOME, ‘l’art. 164, quarto comma, cod. pen., pur nel testo riformulato dal d.l. n. 99 del 1974 (convertito dalla legge n. 220 del 1974, a sua
volta susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 86 del 1970 e n. 73 del 1971), appariva, almeno nella sua articolazione letterale, riferito alla disciplina della concessione per la seconda volta della sospensione condizionale della pena. Di poi, però, il suo ambito applicativo – in virtø della suddetta decisione n. 95 del 1976 del Giudice delle leggi, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto a pena non sospesa, qualora il cumulo consenta di rispettare l’art. 163 cod. pen. – Ł risultato senza dubbio ampliato. Si profila essersi, così, sancito il collegamento fra disciplina del quarto comma e del secondo comma, n. 1, dall’art. 164 cod. pen., giacchØ la condanna a pena detentiva non sospesa non preclude la successiva sospensione condizionale della pena soltanto se il cumulo della prima e della seconda non esorbita dai limiti di cui di cui all’art. 163 cod. pen.’.
Le conclusioni cui Ł giunta la sentenza COGNOME devono essere condivise.
In effetti, la sentenza n. 95 del 1976 sopra citata ha dichiarato ‘l’illegittimità costituzionale dell’art. 164, ultimo comma, del codice penale’, e, quindi, ha agito su tale previsione, parificando, agli effetti della concessione della pena sospesa, le due situazioni della esistenza di una precedente condanna a pena sospesa o di una precedente condanna a pena non sospesa, e stabilendo, per entrambe tali situazioni, la non ostatività della condanna quando il cumulo delle pene inflitte dalle due condanne non supera i due anni di reclusione.
Dalla non ostatività della condanna precedente, sospesa o non sospesa, quando il cumulo delle pene inflitte dalle due condanne non supera i due anni di reclusione deve ricavarsi a contrario anche la previsione dell’ostatività della condanna precedente, sospesa o non sospesa, quando il cumulo delle pene inflitte dalle due condanne supera i due anni di reclusione.
La parificazione, agli effetti della concessione della pena sospesa, delle due situazioni della esistenza di una precedente condanna a pena sospesa o di una precedente condanna a pena non sospesa ha comportato, pertanto, per effetto del richiamo del terzo comma dell’art. 168 al quarto comma dell’art. 164 cod. pen. la parificazione delle due situazioni anche agli effetti della revoca della pena sospesa eventualmente concessa illegittimamente in presenza della causa ostativa.
D’altronde, ad opinare diversamente, il sistema della sospensione condizionale della pena sarebbe caratterizzato da una vistosa irrazionalità, perchØ obbligherebbe il giudice (sull’obbligatorietà della previsione del terzo comma dell’art. 168 cod. pen. v., per tutte, Sez. 1, n. 22277 del 02/07/2020, Fialdini, Rv. 279438 – 01) a revocare la pena sospesa illegittimamente concessa se la prima condanna contiene anch’essa la sospensione condizionale, e non consentirebbe, invece, la revoca della medesima nella situazione – da ritenere piø grave o per il quantum di pena inflitta o per il giudizio di non meritevolezza del beneficio in essa contenuto – in cui la prima condanna Ł stata pronunciata a pena non sospesa.
NØ si può ritenere che, per effetto di questa interpretazione, l’intervento della Corte Costituzionale, che ha rimosso un limite alla concedibilità del beneficio, abbia finito con l’essere peggiorativo della situazione del condannato, perchØ, in realtà, l’art. 168, comma 3, cod. pen. Ł stato introdotto nel sistema penale soltanto con l’art. 1 l. 26 marzo 2001, n. 128.
Questo potere di revoca della sospensione condizionale, pertanto, Ł stato inserito nel sistema quando il quarto comma dell’art. 164 cod. pen. era stato già interpolato dalla pronuncia n. 95 del 1976 della Corte Costituzionale e conteneva già la parificazione, agli
effetti della concessione della pena sospesa, tra le due situazioni della precedente condanna a pena sospesa e della precedente condanna a pena non sospesa. Quando nel 2001 Ł stato inserito nel sistema penale l’art. 168, comma 3, cod. pen., il legislatore conosceva già la sentenza della Corte Costituzionale che aveva parificato, agli effetti di cui all’art. 164, comma 4, cod. pen., le due situazioni della precedente condanna a pena sospesa ed a pena non sospesa; il terzo comma dell’art. 168 cod. pen. Ł nato, pertanto, già con al suo interno la parificazione delle due cause ostative.
Va osservato, peraltro, che anche nel sistema antecedente all’introduzione dell’art. 168, comma 3, cod. pen. – in cui, quindi, mancava una norma esplicita che prevedesse la revoca della sospensione condizionale concessa illegittimamente – il potere di revoca della sospensione condizionale che fosse stata concessa illegittimamente in presenza della causa ostativa della esistenza di una precedente condanna a pena detentiva ex art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen., era stato ammesso nella giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 3, n. 7316 del 13/06/1996, Baiano, Rv. 205812 – 01; Sez. 1, n. 8009 del 28/04/1986, COGNOME, Rv. 173488 – 01; nella giurisprudenza successiva alla novella della l. n. 128 del 2001 v., nello stesso senso, Sez. 1, n. 32428 del 04/05/2016, P.g. in proc. Sirage, Rv. 267479 – 01).
La applicazione alla vicenda in esame della previsione dell’art. 164, comma 4, cod. pen. sulla esistenza di cause ostative comporta – in una situazione in cui Ł pacifico, perchØ non contestato dal ricorso, che il giudice di primo grado che ha concesso la pena sospesa non avesse conoscenza della precedente condanna dell’imputato a 7 anni di reclusione – la correttezza del riferimento contenuto nel provvedimento del giudice dell’esecuzione alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ”Ł legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 – 01).
Come evidenziato, infatti, in Sez. 1, n. 32953 del 14/07/2022, COGNOME, n.m., ‘l’intervento in executivis volto alla revoca del beneficio con evidente finalità riparatoria Ł sempre legittimo – incidendo su una statuizione che pur coperta dal giudicato Ł assistita da una “preclusione debole” derivante dal principio generale dell’ordinamento del divieto del ne bis in idem e limitata esclusivamente alle questioni che sono state dedotte ed effettivamente decise – ogni qual volta i precedenti ostativi non siano conoscibili dal giudice che ha concesso la sospensione condizionale della esecuzione della pena’.
Il ricorso deduce, da ultimo, che il giudice dell’esecuzione non avrebbe preso posizione in modo specifico sulle deduzioni proposte nella memoria depositata in corso di giudizio, ma l’argomento Ł infondato, perchŁ ‘in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purchØ, in virtø del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata’ (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 – 01; piø di recente Sez. 1, n. 27861 del 06/06/2025, Dori, n.m.), e nel caso in esame gli argomenti spesi dal condannato, sostanzialmente sovrapponibili a quelli spesi con il ricorso, non avevano, per le ragioni evidenziate sopra, idoneità a disarticolare la decisione.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 05/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME