Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 50104 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50104 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA,
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GINOSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si è chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento gravato per improcedibilità del reato di cui al capo a), per rimessione di querela; l’annullamento senza rinvio del provvedimento limitatamente alla pena pecuniaria residua, con ripristino del beneficio della sospensione condizionale della pena; l’AVV_NOTAIO per COGNOME NOME, ha depositato motivi nuovi, con i quali ha chiesto l’accoglimento dei motivi del ricorso e l’annullamento, con i provvedimenti conseguenti, della sentenza.
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Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza con la quale il Tribunale di quella città aveva condanNOME a una pena sospesa COGNOME NOME per i reati, ritenuti in continuazione, di lesioni personali volontarie, in concors COGNOME NOME, e furto con strappo ai danni di COGNOME NOME, ha ridetermiNOME la pena, confermando nel resto.
La Corte territoriale ha richiamato la sentenza appellata quanto alla ricostruzion della vicenda, nella quale si inserisce quella giudiziaria all’esame: il contesto è quello rapporto condominiale reciprocamente animoso, già approdato davanti ai giudici a seguito di iniziative intraprese dall’una o dall’altra parte della contesa, trovandosi l’appartamento COGNOME al piano superiore rispetto a quello della COGNOME. I fatti compendiati nell’imputazione ineriscono all’episodio del 30 aprile 2018, allorquando la querelante, second la ricostruzione d’accusa recepita dai giudici del merito, era stata aggredita dall’imputa dalla COGNOME, la COGNOME avendole altresì strappato dalle mani un tablet che la COGNOME recava con sé nell’occasione. Le lesioni erano state refertate dai sanitari dell’ospedale Castellaneta.
La Corte del gravame, dato per accertato l’astio tra la COGNOME e alcuni condomini dello stabile nel quale la stessa risiedeva, ha ritenuto, nonostante l’avversione reciproca querelante e querelata, attendibile il riferito della prima e tale da poter fondare una conda nei termini ritenuti dal primo giudice.
Per quanto qui d’interesse, avuto riguardo al motivo di ricorso che si andrà ad illustrar deve precisarsi che la Corte territoriale, rilevata la sopravvenuta procedibilità a querel reato di cui all’art. 582, cod. pen., ha ritenuto che al responsabile dovessero essere applic le sanzioni di cui al d. Igs. n. 274/2000, trattandosi di reato di compel:enza del giudice di cosicché la pena comminata dal primo giudice in continuazione con quella base individuata per il più grave reato di furto con strappo, era divenuta illegale, poiché di specie diversa ( grave) rispetto a quella comminabile. Ha, conseguentemente, ridetermiNOME la pena, previo ragguaglio della corrispondente pena pecuniaria, con il beneficio della sospensione per la sol pena detentiva.
La difesa della COGNOME ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione della legge penale e inosservanza di norme processuali con riferimento all’art. 60 del d. Igs. n. 274/2000, inerente alla sospensione condizionale della p per i reati di competenza del giudice di pace, nonché nullità della sentenza per non avere giudice d’appello riconosciuto il beneficio anche con riferimento alla pena pecuniaria.
Quanto al primo profilo, in particolare, ha ritenuto che l’art. 60 cit., in virtù del beneficio non si applica alle pene irrogate dal giudice di pace, non è applicabile nell’ipote
cui sia chiamato a giudicare un giudice competente per un reato connesso a quello di competenza del giudice di pace, come nella specie’ ove si è contestato anche il reato di furt con strappo.
Sotto diverso profilo, ha rilevato la violazione del divieto di reformatio in peius, poiché la mancata applicazione del beneficio anche alla pena pecuniaria ha reso la stessa eseguibile e si è risolta in un trattamento sanzioNOMErio deteriore.
La difesa ha depositato motivi nuovi, allegando verbali di remissione della querela sua accettazione, così venendo meno, quanto al reato di lesioni, la relativa condizione procedibilità, con conseguente estinzione del reato.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimen gravato per improcedibilità del reato di cui al capo A), per rimessione di querel l’annullamento senza rinvio limitatamente alla pena pecuniaria residua, con ripristino d beneficio della sospensione condizionale della pena.
Considerato in diritto
La sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato sub a) dell’imputazione perché lo stesso è estinto per accettazione della remissione di querela, come da verbali allegati alla memoria trasmessa dall’AVV_NOTAIO COGNOME, del foro di Bari difensore di COGNOME NOME.
Quanto al restante reato (furto con strappo), lo stesso, pur contemplato nell’atto rimessione della querela, è tuttavia procedibile d’ufficio, il furto di cui all’art. 624 bis, cod. pen. essendo rimasto tale anche dopo l’entrata in vigore del d. Igs. n. 15C del 2022. La difesa, n ricorso, non ha formulato motivi inerenti ad esso, cosicché questa Corte non è chiamata a pronunciarsi sulla sentenza, con riferimento a tale reato, per il quale deve ritenersi interve la definitività della condanna.
L’ulteriore censura é fondata, sussistendo la denunciata violazione dell’art. 60 Igs. n. 274/2000. Infatti, quando – a norma dell’art. 64, d.lgs. n. 274/2000 – il re competenza del giudice di pace sia giudicato, in virtù della prorogatic iurisditionis, dal giudice superiore, il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso, applicandosi in tal caso, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 63 al Titolo II del su decreto, la previsione ostativa di cui all’art. 60, d.lgs. cit. (sez. 4, r. 25201 del 28 Canu, Rv. 225721-01, in cui, nell’affermare tale principio, la Corte ha osservato che a differe conclusioni deve, invece, giungersi laddove il reato di competenza del giudice di pace si giudicato dal giudice superiore per motivi di connessione, sul rilievo che il beneficio riguardare l’intera pronuncia).
Il principio è stato anche successivamente ripreso.
Si è, così, precisato che la preclusione è assoluta e non può tollerare eccezioni sorta, cosicché é illegittima la decisione con cui il giudice di appello applichi – in accogl della richiesta dell’imputato condanNOME in primo grado a pena detentiva condizionalmente sospesa – il trattamento sanzioNOMErio previsto per i reati di compe1:enza del giudice di pa senza, tuttavia, revocare la sospensione condizionale della pena, inapplicabile, ai sensi dell’ 60 cit., alle sanzioni irrogate dal giudice di pace, determinandosi ir tal caso un trattam sanzioNOMErio ibrido che viola il principio di legalità delle pene (sez. 5, n. 13807 del 21/2 Meoli, Rv. 236529-01; n. 3198 del 28/9/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254382-01, in cui si è pure precisato che è già stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimi costituzionale del citato art. 60, sollevata con riguardo all’art. 3 Cos1:., richiamando sez. 41992 del 15/11/2006, COGNOME, Rv. 235678-01, in cui si è affermato che il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto, per ragioni di politica criminale, di privilegiare in tale principio dell’effettività della sanzione penale e tale scelta non concreta alcun irragion trattamento discrimiNOMErio; negli stessi termini anche sez. 2, n. 28850 del 8/5/2013, COGNOME, Rv. 256354-01; e, più di recente, sez. 5, n. 201 del 13/9/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283960-01).
Il principio trova riscontro anche nel diritto vivente: il Supremo collegio nomofilachia, infatti, con riferimento alla causa di improcedibilità di cui all’art. 34, d 274/2000, ha affermato un principio che concorre a corroborare la soluzione delineata. In tema di particolare tenuità del fatto, qualora un reato di competenza del giudice di pace sia attr per connessione dinanzi ad un giudice diverso, quest’ultimo potrà dichiarare la causa di improcedibilità di cui all’art. 34 cit., a meno che per il reato attraente non risulti app l’art. 131 bis cod. pen., nel qual caso la causa di non punibilità opererà per tutti i reati giudi (Sez. U, n. 53683 del 22/6/2017, Rv. 271588-01).
3. Nella specie, il giudice territoriale ha fatto un’applicazione non corretta di principi, non avendo considerato che la sua competenza, oltre che originariamente in relazione al reato di cui all’art. 582 cod. pen., era radicata anche dalla connessione del reato divenut competenza del giudice di pace con quello di cui all’art. 624 bis cod. pen., di sua competenza. Con la conseguenza che non poteva trovare applicazione, nella specie, la regola derogatoria di cui all’art. 60 più volte richiamato.
Trattasi di principio che conserva rilevanza nonostante la sopravvenuta estinzione del reato di competenza del giudice di pace per effetto della remissione della querela. Infatti Corte d’appello ha elimiNOME il beneficio anche con riferimento alla parte di pena pecuniar stabilita per il reato più grave. Cosicché, una volta scorporata quella calcolata in aument titolo di continuazione (pari a euro 2.582,00 di multa), deve ripristinarsi la pena pecuni stabilita dal primo giudice per il reato più grave residuo, pari a euro 800,00 di multa (risul dalla riduzione di un terzo per le riconosciute generiche della pena base di euro 1.200,00) pena da ritenersi compresa nel beneficio concesso dal Tribunale.
In conclusione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato sub a) della imputazione, per essere il reato estinto per intervenuta remissione de querela, con condanna della querelata alle spese; la stessa sentenza deve, poi, essere annullata senza rinvio quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria, già concesso dal primo giudice e revocato illegittimamente dalla Corte d’appello con rideterminazione della stessa ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., in euro (stabilita dal primo giudice per il reato base) alla quale va esteso il beneficio della sospens condizionale già applicato alla pena detentiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di cui al capo A) (lesioni) esti per intervenuta remissione della querela con condanna della querelata alle spese del procedimento. Annulla, altresì, senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria di euro tremilacinquecentottantadue di multa, così rideterminando la pena finale pecuniaria in euro ottocento di multa e confermando la pena detentiva di anni due. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in punto limitazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla sola pena detentiva, che estende anche alla pena pecuniaria.
Deciso il 5 dicembre 2023.
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Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
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