Sospensione Condizionale della Pena: la Gravità del Fatto Può Prevalere su Tutto
La sospensione condizionale della pena è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, ma la sua concessione non è mai automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3639/2024) ha ribadito un principio cruciale: il giudice può negare questo beneficio basando la sua decisione esclusivamente sulla gravità del fatto, anche quando la pena inflitta è al minimo edittale. Analizziamo questa importante pronuncia per capire le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame: Pena Minima ma Niente Sospensione
Un imputato, dopo aver ricevuto una condanna in primo grado con la pena fissata nel minimo, si è visto negare dalla Corte d’Appello la concessione della sospensione condizionale. Il motivo addotto dai giudici di secondo grado era la particolare gravità del fatto commesso.
L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando due vizi principali:
1.  Contraddittorietà della sentenza: Come può un fatto essere considerato così grave da negare la sospensione, se la pena applicata è stata la più bassa possibile?
2.  Valutazione incompleta: La Corte d’Appello si sarebbe limitata a considerare la gravità del fatto, ignorando tutti gli altri parametri indicati dall’articolo 133 del codice penale (come la capacità a delinquere, i motivi a delinquere, ecc.) per una valutazione completa.
La Decisione della Cassazione sulla sospensione condizionale della pena
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Le argomentazioni dei giudici chiariscono i limiti e la discrezionalità del giudice di merito in materia.
L’insussistenza della Contraddittorietà
La Cassazione ha spiegato che il vizio di contraddittorietà deve essere interno alla decisione impugnata. In questo caso, la pena minima era stata stabilita dal giudice di primo grado. La Corte d’Appello, pronunciandosi solo sul ricorso dell’imputato, non aveva il potere di inasprire la pena, ma conservava piena autonomia nel valutare la gravità del fatto ai soli fini della concessione della sospensione condizionale della pena. Le due valutazioni (quantificazione della pena e concedibilità del beneficio) sono quindi distinte e non in contraddizione.
La Discrezionalità nella Valutazione dei Criteri
Richiamando un suo precedente orientamento, la Corte ha ribadito che, nel decidere sulla sospensione condizionale, il giudice non è obbligato a esaminare analiticamente tutti gli elementi dell’art. 133 c.p. Può, invece, concentrarsi sugli elementi che ritiene prevalenti e decisivi per negare il beneficio. In questo caso, la gravità del fatto è stata considerata un elemento ostativo talmente preponderante da assorbire ogni altra valutazione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati. Primo, il giudizio sulla concessione della sospensione condizionale è un giudizio prognostico sulla futura condotta del reo, e la gravità del reato commesso è un indice fondamentale per formulare tale prognosi. Secondo, si conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito in questa valutazione, che può essere sindacata in Cassazione solo per vizi logici manifesti e interni alla motivazione, non per una diversa ponderazione degli elementi.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: l’applicazione della pena minima non comporta un automatico diritto alla sospensione condizionale. La valutazione sulla gravità del fatto rimane un pilastro centrale e autonomo nella decisione del giudice. Per la difesa, ciò significa che non basta appellarsi alla mitezza della pena inflitta; è necessario argomentare specificamente sul perché, nonostante la natura del reato, la prognosi di futura astensione dal commettere crimini sia favorevole, affrontando direttamente il profilo della gravità del fatto.
 
Può il giudice negare la sospensione condizionale della pena basandosi solo sulla gravità del fatto?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, può limitarsi a indicare gli elementi che ritiene prevalenti in senso ostativo, come la gravità del fatto, senza dover analizzare tutti i criteri dell’art. 133 del codice penale.
Se viene applicata la pena minima, sussiste una contraddizione nel negare la sospensione condizionale per gravità del fatto?
No. Secondo la Corte, non vi è contraddizione perché la determinazione della pena e la valutazione per la sospensione condizionale sono giudizi distinti. Un giudice d’appello, vincolato nel quantum della pena dal ricorso del solo imputato, può comunque valutare autonomamente la gravità del fatto per decidere sulla concessione del beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3639 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3639  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Letta la memoria (intitolata motivi aggiunti, ma consistente, in realtà, in una memoria) c cui il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, insiste per l’accoglirnento del ricorso;
Rilevato che il ricorso deduce la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte i cui rigetta il motivo di appello sul diniego di sospensione condizionale per la gravità del f per cui però è stato inflitto il minimo della pena, ma il motivo è manifestamente infondato quanto il vizio di contraddittorietà può essere soltanto interno alla decisione (Sez. 3, Sentenza 13678 del 20/01/2022, Perrotta, Rv. 283034), e nel caso in esame nella pronuncia di appello vi è solo il giudizio sulla gravità del fatto che impedisce la concessione della pena sospesa, atte che la pena è stata inflitta nel minimo nella pronuncia di primo grado e su tale valutazione Corte di appello non poteva tornare per i limiti della cognizione del giudizio di secondo grado caso di appello del solo imputato; il ricorso deduce anche che nel respingere il motivo sul dinie di sospensione condizionale la sentenza di appello si sarebbe limitata a prendere in considerazione soltanto l’elemento della gravità del fatto senza valutare altre circostanze dell’ 133 cod. pen., ma , il motivo è manifestamente infondato, in quanto, “in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, n l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., pot limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (…) 5, Sentenza n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.