Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18958 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18958 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il 06/02/1980
avverso l’ordinanza del 19/12/2024 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell’esecuzione ed in accoglimento della richiesta avanzata da NOME COGNOME ha unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. i reati giudicati da pi sentenze, rideterminando la pena unica complessiva del reato continuato in mesi “12 e giorni 10 di reclusione euro 1275 di multa”. Ha, invece, rigettato la richie di estendere il beneficio della sospensione condizionale già concesso in relazion
a tutte le condanne, all’intera pena, come rideterminata, in considerazione dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole sulla futura astensione del condannato dalla commissione di ulteriori reati.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso COGNOME per il tramite del difensore di fiducia avvocato NOME COGNOME articolando un unico motivo per violazione di legge in relazione agli articoli 163,167,168, terzo comma, cod. pen., 445 e 676 cod. proc. pen. nonché vizio della motivazione.
Lamenta che il giudice dell’esecuzione non ha osservato i principi di diritto ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, pur correttamente richiamati, in tema di estensione della sospensione condizionale della pena nel caso di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze che hanno riconosciuto l’invocato beneficio. Una volta riconosciuta la continuazione, il decidente avrebbe dovuto, per non porsi in contrasto col principio dell’intangibilità del giudicato oltre che con il divieto di reformatio in peius, estendere la sospensione condizionale già concessa dalle singole sentenze all’intera pena del reato continuato, a prescindere dalla correttezza o meno della statuizione con cui era stato concesso il beneficio .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il giudice dell’esecuzione che ha ritenuto l’esistenza della continuazione fra reati giudicati con sentenze di condanne emesse in separati procedimenti, alcune delle quali a pena condizionalmente sospesa, ha il potere di disporre la revoca della sospensione condizionale della pena a suo tempo concessa soltanto qualora la pena complessiva, determinata in relazione ai reati legati dalla continuazione, superi i limiti fissati dall’art. 163 cod. pen.
Ciò, anche a prescindere dalla esistenza di una esplicita richiesta da parte del pubblico ministero, dal momento che il divieto imposto dal citato art. 163 cod. pen. deve considerarsi immediatamente operante tutte le volte in cui si debba verificare la concedibilità del suddetto beneficio, in ordine al quale è necessaria la sussistenza di tutte le condizioni espressamente previste dalla legge.
In siffatta ipotesi “il giudice è tenuto ad apprezzare, valutando globalmente la condotta del reo, se il beneficio concesso in alcune sentenze possa essere esteso alla pena complessiva rideterminata, o se debba invece essere revocato, in quanto il condannato non ne sia ritenuto meritevole o perché siano venuti a mancare su gli altri presupposti di legge (Sez. 1, n. 6907 del 6/12/1999, COGNOME, Rv. 215233;
Sez. 1, n. 2266 del 14/12/2001, dep. 2002, Adaggio, Rv. 220700 – 01; Sez., n.
14824 del 14/3/2003, Roma e altri, Rv. 224312).
2. Nell’ipotesi in cui il vincolo della continuazione sia, invece, riconosciuto tra una pluralità di condanne, tutte condizionalmente sospese, il beneficio non può
essere revocato se la pena unitaria rientra nel limite previsto dall’art. 163 cod.
pen.
E’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sin da epoca risalente, che il giudice dell’esecuzione, una volta riconosciuta l’esistenza del
vincolo della continuazione tra una pluralità di condanne, è tenuto a verificare se le pene inflitte siano state tutte o solo alcune condizionalmente sospese, dovendo,
nel primo caso, riconoscersi che il beneficio non può essere revocato se la pena unitaria rientra nel limite previsto dall’art. 163 c.p., perché la disciplina del reato
continuato presuppone un trattamento più favorevole (Sez. 1, del 12/10/1998,
COGNOME, Rv. 212067; Sez. 1, del 6 dicembre 1999, COGNOME, Rv. 215233
. ;
3. Nel caso in verifica.in cui è pacifico ed incontestato non solo che COGNOME aveva ottenuto la sospensione della pena in tutte le sentenze di condanna relative ai reati per i quali l’ordinanza impugnata ha riconosciuto il nesso della continuazione ; ma anche che, a seguito dlela ridete3 azigs del per il 1<reato continuato, non è stato superato il limite dei due ann e doverosa l'estensione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'intera pena inflitta per il reato continuato, sicché deve provvedersi in tal senso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena che concede.
Così deciso, in Roma 9 aprile 2025.