Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7241 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7241 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 23/11/1985
avverso l’ordinanza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG,
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Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 giugno 2024, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso dal Tribunale di Civitavecchia, con sentenza in data 8 ottobre 2020, riformata parzialmente dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 25 novembre 2022 divenuta irrevocabile il 12 aprile 2023, a NOME COGNOME in relazione alla condanna che risultava a carico di costui in forza di tali sentenze. A sostegno della revoca, il giudice dell’esecuzione notava che la richiesta al Comune di Cerveteri per lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività – condizione cui il beneficio era stat subordinato – era stata inoltrata a distanza di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ben oltre il termine di tre mesi ivi stabilito.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto ad ottenere l’annullamento della suddetta ordinanza, sulla base del rilievo che il giudice dell’esecuzione aveva errato nel ritenere che la citata sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 12 aprile 2023 avesse fissato in tre mesi – dal passaggio in giudicato – il termine per l’individuazione, da parte dell’imputato, dell’ente presso il quale costui avrebbe dovuto svolgere l’attività non retribuita cui il beneficio della sospensione della pena era condizionato. Il ricorrente osserva che, in realtà, il termine stabilito nella sentenza di condanna per l’individuazione dell’ente era quello di un anno dal passaggio in giudicato, mentre in tre mesi era stata fissata ivi la durata dell’attività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Dagli atti emerge che la menzionata sentenza emessa del Tribunale di Civitavecchia in data 8 ottobre 2020 – riformata parzialmente dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 25 novembre 2022 divenuta irrevocabile il 12 aprile 2023 – indica in un anno, dal passaggio in giudicato, il termine per l’individuazione, da parte dell’imputato, dell’ente presso il quale costui avrebbe dovuto svolgere per tre mesi l’attività non retribuita cui il beneficio della sospensione della pena era condizionato.
1.2. L’ordinanza della Corte di appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 28 giugno 2024, è quindi affetta da vizio della motivazione su un punto decisivo, perché, nell’affermare l’inadempimento del beneficiato 4, muove dall’erroneo rilievo che il termine per detta individuazione fosse stato fissato in tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. In sede di rinvio, il giudice dell’esecuzione sarà libero di accogliere o rigettare la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma dovrà rendere motivazione adeguata.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, 5 novembre 2024.