Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7353 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7353 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME RADDUSA
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (cui 05thyxb) nato a Marcianise il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/07/2024 della Corte d’appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza; lette le note conclusionali del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 30 gennaio 2019, ha disposto nei suoi confronti la condanna alla pena di 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Ne domanda l’annullamento sulla base di un unico motivo di violazione di legge, con riferimento agli artt. 2 cod. pen., 61 -bis legge 24 novembre 1981, n. 689 e 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
La Corte di merito ha dichiarato inammissibile il motivo di appello con cui era stata richiesta la sostituzione della pena detentiva irrogata al ricorrente ai sensi degli artt. 53 e ss. della legge n. 689 del 1981, stante l’incompatibilità, sancita dall’art. 61 -bis legge n. 689 del 1981, delle sanzioni sostitutive con il già concesso beneficio della sospensione condizionale della pena.
Non Ł stato considerato il dettato della norma transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, che impone di applicare ai procedimenti penali pendenti in fase di merito al momento della entrata in vigore della riforma le norme previgenti della legge 689 del 1981, se risultino – come nel caso in esame – piø favorevoli per l’imputato.
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
Il procedimento Ł stato trattato in forma cartolare.
1.Il ricorso Ł fondato.
La Corte di appello ha respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta al ricorrente, cui Ł stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, richiamando il disposto dell’art. 61bis legge n. 689 del 1981.
Tale norma,prevedente la alternatività tra sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e sospensione condizionale, Ł stata inserita nel tessuto del codice di rito dall’art. 71, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 150 del 2022, al fine di garantire piø ampia operatività ed effettività di applicazione alle sanzioni sostitutive.
¨ opportuno precisare che il delineato regime di incompatibilità non Ł venuto meno per effetto della modifica del procedimento di c.d. sentencing dovuta all’art. 2 d.lgs. d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (c.d. correttivo della riforma Cartabia) il quale, razionalizzando il procedimento applicativo regolato dall’art. 545bis cod. proc. pen., ha eliminato dal comma 1 di tale articolo il riferimento alla sospensione condizionale della pena, senza tuttavia incidere sulle disposizioni sostanziali precitate (in tal senso Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354 – 01).
Ciò posto, la disposizione transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che le norme previste in materia dalla legge n. 689 del 1981 si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, se piø favorevoli; ciò Ł coerente con la natura sostanziale delle disposizioni in materia di pena che, come tali, ricadono nell’alveo applicativo dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.
Nel caso di specie, tra le norme succedutesi nel tempo a partire dal momento della commissione del fatto (28/12/1999), comparando i due diversi regimi, vanno individuate quali piø favorevoli per il ricorrente quelle pregresse, le quali consentivano il cumulo tra pene sostitutive e sospensione condizionale, anche nella prospettiva di una possibile revoca della sospensione.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale, previsto dall’art. 61bis legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti che – come quello per cui qui si procede – siano stati commessi prima dell’entrata in vigore di tale ultima disposizione (Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, V., Rv. 286751 – 01).
Tale arresto ha altresì precisato che i criteri cui occorre fare riferimento in tale ipotesi, ai fini della applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive, sono quelli stabiliti dall’art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo scaturito dalla modifica apportata dall’art. 4, comma 1, lett. a, legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti, che darebbero altrimenti origine a una ” tertia lex” non prevista dal legislatore, con conseguente violazione del principio di legalità (nello stesso senso, successivamente, si vedano anche Sez. 2, n. 16052 del 18/02/2025, Gueye, Rv. 287940 – 01 e Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354 – 01).
La sentenza va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuova valutazione sul punto, fatta salva l’affermazione di responsabilità, non controversa e oramai coperta da giudicato interno.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così Ł deciso, 15/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME