Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 921 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 921 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 26/11/1982
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ribadita tempestività della querela, è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito evidenziato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, com la relazione investigativa per mezzo della quale il titblare del diritto di querela è ven a conoscenza delle frodi fosse datata al 17 dicembre 2015 e come, pertanto, il termine di tre mesi per il deposito della querela fosse stato pienamente rispettato (si veda, i particolare, pag. 4);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione alla determinazione della provvisionale, al cui pagamento è stata subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena, non appare inammissibile, dal momento che il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato (Sez. 4, n. 1436 del 12/12/2023, COGNOME, Rv. 285633 – 01);
che, nel caso di specie, la Corte di appello ha omesso di valutare tale condizione reddituale, emergente ex actis quantomeno dall’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
che a fronte di tale lacuna motivazionale si impone l’annullamento della sentenza impugnata;
considerato che, in data successiva alla pronuncia impugnata, risulta maturata la prescrizione, anche tenuto conto di tutte le sospensioni risultanti agli atti, in data giugno 2024;
considerato, pertanto, che occorre rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, l’estinzione per intervenuta prescrizione del reato ascritto alla ricorrente, disponend l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conferma delle statuizioni civili, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso, in data 19 novembre 2024
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