Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27851 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27851 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1805/2025
CC – 22/05/2025
R.G.N. 345/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 21/10/2024 del Tribunale di Trapani
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
Con ordinanza in data 21 ottobre 2024, il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo su richiesta formulata dal Pubblico ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza Giudice per le indagini preliminari di Trapani in data 9 marzo 2021, irrevocabile il 31 marzo 2021, e quello concesso con sentenza del Tribunale di Trapani in data 5 dicembre 2022, irrevocabile il 17 febbraio 2023.
Il ricorrente evidenzia che, tanto l’Ufficio di Procura nell’istanza di revoca, quanto il Giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato, avevano trascurato di considerare che la seconda sentenza era stata emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con applicazione della pena di due mesi di reclusione, in aumento su quella inflitta con la prima sentenza, con espressa previsione del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale sulla pena complessiva inflitta di un anno e dieci mesi di reclusione.
Il ricorrente, dunque, non avrebbe subito due distinte condanne, ciascuna con il riconoscimento del beneficio controverso, bensì un’unica condanna, tale dovendosi considerare quella irrogata con la sentenza di patteggiamento.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta in data 27 gennaio 2025, ha prospettato l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «In tema di sospensione
condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell’articolo 164 cod. pen. l’estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all’imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne Ł assimilabile a una condanna unica per l’unico reato continuato»(Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, COGNOME Rv. 272352 – 01; Sez. 1, n. 5525 del 19 ottobre 2023, n. m.)
Il Giudice dell’esecuzione, per sorreggere le disposte revoche, ha osservato che il beneficio di cui alla prima sentenza doveva essere revocato ai sensi dell’art. 168, primo comma n. 2), cod. pen., avendo il condannato nel termine di cinque anni dall’irrevocabilità della prima sentenza (31 marzo 2021) riportato altra condanna, per delitto anteriormente commesso, che cumulata con quella precedentemente sospesa superava i limiti di cui all’art. 163 cod, pen. e che, ai sensi dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., doveva essere revocato anche il beneficio di cui alla seconda sentenza.
Il ragionamento esternato sull’argomento dal giudice dell’esecuzione si espone al rilievo critico svolto dal ricorrente.
Nel caso in esame, dagli atti allegati al ricorso, risulta che la situazione fattuale Ł quella indicata dal ricorrente e, cioŁ, che non viene in rilievo l’ipotesi di due distinte condanne, ciascuna con il riconoscimento del beneficio, bensì un’unica condanna, tale dovendosi considerare quella irrogata con la sentenza di patteggiamento, rientrante nel limite edittale di cui all’art. 163 cod. pen.
L’ordinanza impugnata, che ha revocato la sospensione condizionale della pena in conformità a un presupposto errato, quale la violazione dell’art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen., deve essere annullata senza rinvio.
Si dispone, a cura della cancelleria, la comunicazione della presente sentenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.
P.Q.M
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così Ł deciso, 22/05/2025
Il Consigliere estensore
EVA TOSCANI
Il Presidente NOME COGNOME