Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 201 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 201 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GRADEC SHKODER (ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO
COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 giugno 2021, la Corte d’Appello di Messina ha confermato la pronunzia di primo grado emessa nei confronti di NOME COGNOME per il solo reato di lesioni personali, previa esclusione della contestata aggravante di cui all’art. 585 cod. pen.
La Corte territoriale ha anche confermato il trattamento sanzionatorio, essendo stata irrogata la pena di mesi sei di reclusione e riconosciuto il beneficio della sospensio condizionale della pena.
Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati.
2.1. Con il primo motivo sono denunziati vizi motivazionali in riferimento al determinazione del trattamento sanzionatorio.
La difesa rileva che, con l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 585 cod. pen., il di lesioni rientra tra quelli di competenza del giudice di pace e, conseguentemente, deve essere irrogata una delle pene previste dall’art. 52 d.lgs n. 274/2000.
Nel caso di specie, invece, il Giudice d’appello, rilevando l’avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ha sostenuto che non può applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto dalla citata norma, poiché l’art. 60 del decreto legislativo 274/2000 vieta l’applicazione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen..
2.2 Con il secondo motivo è denunziata violazione di legge in riferimento all’art. 59 comma 3 cod. proc. pen. per aver determinato un trattamento sfavorevole all’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento alla prospettata illegalità della pena detent irrogata e del complessivo più grave trattamento sanzionatorio applicato.
È incontroverso che, in tema di reati di competenza del giudice di pace, il benefici della sospensione condizionale della pena sia inapplicabile anche alle pene irrogate dal giudice diverso chiamato a giudicare, nella specie in virtù di diversa qualificazione giuridica, un reat competenza del giudice di pace (Sez. 5, n. 3198 del 28/09/2012 -dep. 22/01/2013- Rv. 254382).
Tuttavia, nel caso in esame, la Corte territoriale non ha considerato che, in ragione dell specifica richiesta formulata dall’imputato, il concesso beneficio ex art. 163 cod. pen., a fro della derubricazione del reato nella fattispecie di cui all’art. 582 cod. pen., rientrant delitti di competenza del giudice di pace, potesse essere revocato con l’applicazione di una delle pene previste dall’art. 52 d.lgs n. 274/2000, così determinando un trattamento sanzionatorio che non viola il principio di legalità delle pene e che risulta, nel suo compless in concreto, più favorevole per l’imputato.
Questa Corte ha avuto modo di affermare da tempo che è illegittima la decisione con cui il giudice di appello applichi – in accoglimento della richiesta dell’imputato condannato in pr grado a pena detentiva condizionalmente sospesa – il trattamento sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace, senza, tuttavia, revocare la sospensione condizionale della pena, inapplicabile, ex art. 60 D.Lgs. n. 274 del 2000, alle sanzioni irrogate dal giudice pace, considerato che, in tal caso, si determina un trattamento sanzionatorio ibrido che viola principio di legalità delle pene (Sez. 5, n. 13807 del 21/02/2007, Rv. 236529 Sez. 4, n. 47339 del 28/10/2005, Rv. 233176).
Va, peraltro, ribadito che il trattamento sanzionatorio complessivamente meno affittivo non può che essere individuato caso per caso, sulla base delle stesse sollecitazioni o richieste difensive, e cioè in ragione dell’interesse manifestato dall’imputato a mantenere la possibilità beneficiare della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero di vedersi inflitta una pena ex art. 52 d.lgs 274/2000, più mite ma non sospesa (ex multis, Sez. 5, n. 46793 del 04/10/2004, Celestino, Rv. 230286; Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230275).
Ne deriva, nel caso in esame, che, avendo l’imputato con l’atto d’appello chiesto il trattamento sanzionatorio di cui al decreto legislativo n. 274 del 2000, invece della pen detentiva condizionalmente sospesa, la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere la richiesta, revocando la sospensione condizionale della pena, essendo illegale il trattamento sanzionatorio ibrido.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello Messina.
Così deciso il 13 settembre 2022 Il consigliere estensore COGNOME
I COGNOME esigente