Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42374 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42374 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Milano ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell’imputato per il delitto d in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e dalla minorata difesa. Epoca del fa 2.3.2017.
Avverso il provvedimento l’imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, articolando d motivi.
1.Col primo ha lamentato l’omessa motivazione quanto alla richiesta di sospensione condizionale della pena, formulata in appello attraverso l’invocazione dei benefici di legge.
Nel secondo si è doluto per il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche su aggravanti contestate.
Con requisitoria scritta a norma dell’art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procurat generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l’annullamento con rinvio in relazione al primo motivo e per l’inammissibilità nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alle censure espresse nel primo motivo mentre è inammissibile nel resto.
1. Dalla lettura dei motivi di appello, inseriti nel fascicolo a disposizione del Collegio e ch di ricorso richiama, emerge, infatti, che nelle conclusioni erano stati richiesti “i ben legge”. In proposito questa Corte regolatrice ha già affermato il principio – al quale il Co intende dar seguito – per il quale la richiesta difensiva dei “benefici di legge univocamente ad indicare la domanda della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, comportando l’obbligo motivazione da parte del giudice che abbia ritenuto di esercitare, positivamente negativamente, il potere discrezionale conferitogli dalla legge. (Sez. 3 , Sentenza n. 48376 13/07/2018 Ud. (dep. 24/10/2018 ) Rv. 274702. (Conf. n. 1663/75, dep. 1976, Rv. 089016). In senso coerente si è chiarito che l’omessa pronuncia da parte della Corte di appello sul richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena determina l’annullamento con rinvio della sentenza, ove in essa manchi il giudizio prognostico di ricaduta nel reato e vi siano elementi utili per una valutazione circa la concessione del beneficio in sed legittimità. (Sez. 2 , Sentenza n. 27886 del 23/06/2022 Ud. (dep. 18/07/2022 ) Rv. 283842. E’ quest’ultima la situazione che si verifica nella fattispecie in esame, nella quale è omessa la pronunzia sulla richiesta dei benefici di legge, né è stato formulato un giudi prognostico ex art 164 cp, deducendo, inoltre la difesa l’incensuratezza dell’imputato prospettando la riconoscibilità della sospensione condizionale della pena.
2.11 secondo motivo, col quale ci si lamenta del mancato giudizio di prevalenza delle attenuant generiche sulle contestate aggravanti è inammissibile, poichè manifestamente infondato in diritto.
Invero, secondo la norma incriminatrice ex art 624 bis cp comma quarto – nella fattispecie rilievo discutendosi di furto in abitazione – le attenuanti diverse da quelle della minore et 98 cp) e da quella della collaborazione (625 bis cp) non possono essere ritenute equivalenti, n prevalenti rispetto alle aggravanti ex art 625 cp e le diminuzioni di pena operano sulla quant della stessa risultante dall’aumento conseguente alle aggravanti. In proposito la pronunzia de massimo Collegio nomofilattico ha interpretato la chiara lettera della legge, affermando una fattispecie relativa alle circostanze aggravanti “privilegiate” di cui all’art. 625 co come nel caso in esame – il principio per il quale le circostanze attenuanti che concorrono s con le aggravanti soggette a giudizio di comparazione sia con una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte al giudizio di comparazione e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato circostanza “privilegiata”, senza tener conto delle attenuanti. (Sez. U , Sentenza n. 42414 d 29/04/2021 Ud. (dep. 18/11/2021 ) Rv. 282096.
Nel caso ora al vaglio va rilevato che il Giudice di primo grado ha sbagliato nel procedere giudizio di bilanciamento ex art 69 cp tra le riconosciute attenuanti generiche ed entrambe circostanze aggravanti contestate, dovendo limitarsi il giudizio di bilanciamento all’aggrava comune ex art 61 nr 5 cp ma non estendersi a quella speciale ex art 625 nr 2 cp della violenza sulle cose f di natura “privilegiata”, mentre la difesa con l’attuale impugnazione lamenta mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche con entrambe le aggravanti contestate, in senso contrario alla citata norma di riferimento ex art 624 bis cp comma quart ed alla lezione esegetica su di essa fornita dalle SU.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullat limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad alt sezione della Corte di Appello di Milano. Il ricorso nel resto è inammissibile.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Inammissibile il ricors resto.
Deciso il 27.6.2023