Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35976 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35976 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CETRARO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE di APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 9 gennaio 2025, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile per il reato di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) ai danni di tal NOME COGNOME, confermando la affermazione di responsabilità ma procedendo alla riduzione della pena.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo tutti i vizi motivazionali nonché violazione della legge penale (art. 163 cod. pen.) per la mancata concessione della sospensione
condizionale, ed ancor prima per la mancanza di motivazione sul punto, pur essendo stato il beneficio richiesto nell’atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, ma con integrazione del dispositivo.
La premessa su cui si basa il ricorso è che vi sia una omissione motivazionale nella sentenza di appello in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
A ben vedere, tale premessa è errata: l’indicato beneficio (unitamente alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) era stato applicato sin dalla sentenza di primo grado e, in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto, non può considerarsi implicitamente revocato, in base al divieto di reformatio in peius.
Tuttavia, il giudice di appello, procedendo alla riduzione della pena, ha omesso di precisare in dispositivo che la pronuncia di primo grado veniva confermata nel resto e ciò tanto in relazione ai “doppi benefici” (sospensione della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) quanto alle statuizioni civili della sentenza di primo grado a favore della parte civile costituita.
Va quindi disposto l’annullamento della sentenza, senza rinvio, potendo questa Corte, in base al disposto dell’art. 620, comma 1, lett. I) intervenire “se … ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, … di adottare i provvedimenti necessari”.
Trattandosi di un potere circoscritto poiché soggetto al principio devolutivo, delimitato quindi dal perimetro della domanda, la Corte non può ‘allargarsi’ ad altri aspetti -mancata conferma delle statuizioni relative (i) alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e (ii) ai capi civili della sentenza per i quali la parte rispettivamente interessata potrà comunque procedere alla richiesta di correzione dell’errore ex art. 130 cod. proc. pen., rimedio processuale di carattere generale, esperibile innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale che riconosce.
Così deciso il 17 settembre 2025
Il onsigliere relatore
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La Presidente