Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2183 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2183 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/04/2025 del TRIBUNALE di SIRACUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lettetene le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza di condanna emessa dal medesimo Tribunale in data 4 aprile 2024, definitiva il 3 settembre 2024.
Nel provvedimento si osserva che: – il condannato non ha adempiuto, entro il termine fissato in sentenza, all’obbligo risarcitorio di cui all’art. 165 cod. pen.; – a nulla rileva l’asserito stato di indigenza del suddetto e la documentazione offerta dal suo difensore, avente ad oggetto la certificazione unica 2024 (attestante reddito per euro 4.900,00), attestazioni ISEE 2024 e 2025 (attestanti importo rispettivamente per 7.784,40 e 6054,50 euro), nonché certificato di esenzione E02 per le spese sanitarie (valido per redditi inferiori a 8.263,31); – nel caso di specie si è trattato di un obbligo risarcitorio modesto e contenuto (10.000,00 euro), in relazione al quale ancora prima della definitività il condannato avrebbe potuto iniziare ad accantonare somme di denaro o già a versarle a titolo di acconto alla persona offesa, risultando inverosimile che il suddetto non sia stato in grado, nemmeno parzialmente, di adempiere all’obbligo imposto nel vasto tempo di un anno (dal 4 aprile 2024 al 3 aprile 2025).
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Si duole la difesa della brevità del termine imposto al condannato per adempiere all’obbligo risarcitorio, di soli due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Rileva di avere documentato al Giudice dell’esecuzione che dal momento della conoscenza legale del dispositivo l’obbligato ha disposto di importi per sussidi INPS non superiori ad euro 500,00 mensili per vivere e che tale difficilissima condizione economica di sostanziale indigenza non ha consentito di procedere al pagamento della somma di 10.000,00 euro entro la data fissata in sentenza di adempimento del 2 novembre 2024, ovvero anche solo di accantonare, come assunto dal Giudice dell’esecuzione. Aggiunge che la somma di 10.000,00 euro per un
soggetto che vive con la disponibilità media di soli 400,00/500,00 euro mensili (come da redditi documentati per gli anni 2023, 2024 e 2025), non può definirsi di modesto e contenuto valore, considerata anche l’intervenuta revoca del reddito di cittadinanza.
Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, risultando fondato il ricorso.
1.1. In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato, rientrando nella competenza del giudice dell’esecuzione la verifica dell’eventuale impossibilità di adempiere da parte del condannato (Sez. 5, n. 15800 del 17/11/2015, dep. 2016, Foddi, Rv. 266690: in motivazione, la S.C. ha chiarito che tale principio è utile al fine di impedire che l’accertamento venga svolto due volte, dal momento che in sede di esecuzione è comunque consentito al reo dimostrare l’eventuale modifica peggiorativa della sua situazione economica).
Invero, come evidenziato da Sez. 1, n. 47403 del 7 dicembre 2021, COGNOME, «secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l’assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice dell’esecuzione, impedisce la revoca del beneficio” (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587), ben potendo, pertanto, il giudice dell’esecuzione concedere ingresso a tali documentate prospettazioni difensive, dovendo però svolgere su di esse gli opportuni accertamenti, a norma dell’articolo 666, comma 5, cod. proc. pen.».
Come, poi, sottolineato da Sez. 1, n. 23815 del 10 aprile 2025, COGNOME, «secondo i principi sempre ribaditi da questa Corte, l’accertata impossibilità di adempiere impedisce la revoca della sospensione condizionale solo se incolpevole, non potendo godere del beneficio il condannato che si sia posto volontariamente nella condizione di impossibilità: l’adempimento degli obblighi imposti ai sensi dell’art. 165 cod. pen., infatti, dimostra la resipiscenza del condannato, per cui il loro volontario inadempimento, in assenza di una impossibilità non dipendente da una propria responsabilità,
comporta la revoca del beneficio perché tale condotta, successiva al reato o addirittura successiva alla concessione del beneficio stesso, ne evidenzia la non meritevolezza (Sez. 1, n. 9223 del 05/02/2025, Rv. 287683; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Rv. 267330; Sez. 6, n. 3450 del 05/02/1998, Rv. 210088)».
1.2. Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione, limitandosi ad affermare apoditticamente che «a nulla rileva l’asserito stato di indigenza e la documentazione offerta dal difensore», che «si è trattato di un obbligo risarcitorio modesto e contenuto (10.000,00 euro)», che «il condannato avrebbe potuto iniziare ad accantonare alcune somme di denaro o già a versare a titolo di acconto alla persona offesa», e che «risulta inverosimile che il condannato non sia stato in grado, nemmeno parzialmente, di adempiere all’obbligo imposto nel vasto tempo di un anno » dimostra di non compiere l’approfondimento richiestogli a fronte di allegazioni difensive, ripercorse in questa sede, documentanti una capacità reddituale veramente contenuta, ai limiti della sopravvivenza, rispetto alla quale senza dubbio non si può parlare di obbligo risarcitorio modesto.
Ebbene, quale che fosse la situazione economica e personale dell’imputato al momento della pronuncia della sentenza che ha concesso il beneficio subordinandolo al pagamento della somma a titolo di risarcimento del danno, è preciso dovere del giudice dell’esecuzione di procedere, quando l’impossibilità ad adempiere sia allegata dal condannato, a confrontarsi con dette allegazioni e, se del caso, effettuare gli opportuni accertamenti circa le condizioni economiche e patrimoniali del condannato.
L’ordinanza va, dunque, annullata con rinvio allo stesso giudice dell’esecuzione perché proceda, nell’assoluta libertà delle proprie determinazioni di merito, agli accertamenti ritenuti necessari per verificare l’attualità del dedotto impedimento ad adempiere all’obbligazione cui è stato condizionato il beneficio della sospensione condizionale.
P.Q.M. GLYPH
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al e> Tribunale di Siracusa. GLYPH (.)
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025.