Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45591 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45591 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SARONNO il 06/11/1976
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Il difensore di COGNOME NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di 21 marzo 2024 con la quale era s confermata la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto COGNOME responsabile del reato di truffa aggravata rigettando, in particolare, la r dell’appellante di revocare la subordinazione della sospensione condizionale d pena al pagamento della provvisionale disposta in favore della parte civile.
1.1 Al riguardo, il difensore deduce un unico motivo di ricorso con il quale r che la Corte di appello pareva aver ritenuto che l’ammissione al gratuito patroc fosse elemento dirimente al fine dell’accoglimento della richiesta delle difesa, poi ritenere erroneamente che tale ammissione non vi fosse stata; il fatto effettivamente il fascicoletto del gratuito patrocinio non si trovasse all’int fascicolo processuale era irrilevante, non potendo certo essere pregiudizievol l’imputato una mancanza posta in essere dalla Cancelleria; vi era stato quind travisamento della prova che imponeva l’annullamento della sentenza impugnata. Il difensore osserva inoltre che era illogica la parte della motivazione nell si chiedeva all’appellante una prova diabolica, cioè di provare un fatto nega quale era quello di non avere più quelle risorse illecitamente sottratte alle offese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 E’ vero infatti ché -errata l’osservazione della Corte di appello secondo la quale il ricorrente non risultava essere stato ammesso al gratuito patrocinio, ricorrente non ha contestato in alcun modo l’ammontare delle somme liquidate titolo di provvisionale dal giudice di primo grado, al cui pagamento è subordinata la sospensione condizionale della pena; ciò premesso, non manifestamente illogica la motivazione della Corte di appello secondo la quale ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di non essere più in possesso della somm considerato peraltro che la stessa era stata versata su due carte Postepay intestate, per cui sarebbe stato agevole dimostrare la successiva sorte somma, attesa la relativa tracciabilità.
In altri termini, il primo motivo di ricorso non supera la cd. prova di resist ricorda infatti come, secondo l’orientamento di questa Corte allorché con il ri per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il mo ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’ev eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resiste
essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonos l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l’applicazione d suddetto principio al caso in esame comporta proprio l’inammissibilità del pr motivo di ricorso posto che l’omessa considerazione di una prova di cui il ricor lamenta l’inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizi giudici di merito.
Inoltre, si deve ribadire che “in tema di sospensione condizionale della subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenu svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emerg elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condiz imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in v della decisione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del di merito che aveva escluso l’impossibilità di adempimento dell’obbligo risarcit per il solo fatto che l’imputato fosse stato ammesso al patrocinio a spese Stato, condizione di per sè non comprovante l’indigenza)” (Sez.6, n. 11142 07/02/2023, E., Rv. 284609; si veda anche Sez. 5, n. 40480 del 24/06/2019, P. Rv. 278381 – 02): nel caso in esame, la Corte di appello ha correttamente rite generica la richiesta di eliminazione dell’obbligo del pagamento della provvisio per l’ottenimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, ba soltanto sulla avvenuta ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello S visto che null’altro veniva dedotto dall’imputato se non il fatto che n percettore di reddito e che viveva in famiglia, senza nulla documentare.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dic inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condan al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore de cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata i ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29/10/2024
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