Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13021 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13021 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
, corso proposto da:
Pl. NOME NOME NOME FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
.( r , -,o l’ordinanza del 16/03/2023 del TRIBUNALE di BRINDISI
‘Ci3 a relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza i r; ugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 marzo 2023, il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, su istanza del pubblico ministero, la sospensione condizionale della pena inflitta a NOME COGNOME con sentenza del medesimo ufficio giudiziario del 14 giugno 2018, divenuta irrevocabile il 17 gennaio 2021.
Ha, in proposito, rilevato che COGNOME, a dispetto di quanto statuito nella menzionata sentenza, non ha provveduto alla completa demolizione delle opere abusivamente realizzate entro il termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione per avere il giudice dell’esecuzione travisato il contenuto della nota trasmessa il 18 ottobre 2021 dall’Ufficio tecnico del comune di Francavilla Fontana, che attestava come egli, a quel tempo, avesse già smantellato l’intera opera da lui eretta, residuando solo la temporanea presenza di elementi rimovibili e provvisori, costituiti da una struttura in legno e da un pannello coibentato – irrilevanti, ai fini considerati, perché non idonei, ai sensi della normativa di riferimento, a sviluppare volume – e, peraltro, successivamente rimossi (a seguito della messa in sicurezza delle aree dell’immobile interessate tu40.. e dal ripristino), secondo quantovdalla nota del :15 luglio 2022, redatta dallo stesso Ufficio tecnico comunale ma, nondimeno, totalmente ignorata dal giudice dell’esecuzione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «In tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo – cui sia stata subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. – determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità, con la conseguenza che il giudice
dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile» (Sez. 3, n. 26744 del 30/04/2015, COGNOME, Rv. 264024 – 01; Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004, COGNOME, Rv. 227873 – 01; Sez. 1, n. 795 del 26/09/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 217610 – 01), onde priva di rilevanza resta la demolizione intervenuta oltre il termine previsto in sentenza (Sez. 3, n. 32834 del 19/06/2013, COGNOME, Rv. 255874 NUMERO_DOCUMENTO 01).
Tanto, in ragione del fatto che la subordinazione del beneficio ad un obbligo da adempiere entro un determiNOME termine, normativamente indicato nei suoi elementi in virtù del principio di tassatività, mira a dimostrare che il reo è meritevole della sospensione della pena, sicché, in caso di inadempimento, solo la presenza di fatti a lui non imputabili e tali da escludere la possibilità di eseguire quanto previsto, entro il periodo stabilito, impediscono la revoca del beneficio.
Nel caso di specie, COGNOME sostiene, in contrasto con le evidenze e .94′. documentali indicate nel provvedimento impugNOME, cheMa parziale demolizione eseguita all’atto del controllo eseguito dalle autorità comunali, successivo alla scadenza del termine indicato in sentenza, Ghe lc opere resAuc non rientrano nel novero di quelle che, in quanto abusivamente realizzate, egli avrebbe dovuto eliminare.
In tal modo, il ricorrente trascura che il vano lavanderia -espressamente indicato nell’imputazione – non era stato, all’atto dell’accesso del personale incaricato, totalmente demolito, essendo state -1~ sostituite le parti in muratura con una orditura di legno ed ”ancora presente la copertura, e che, in relazione al vano scala (esso pure compreso nell’addebito), la demolizione non aveva interessato una porzione dell’altezza di circa 40 cm., coperta con un pannello coibentato a protezione della rampa di accesso al locale interrato sottostante.
Considerato, da un canto, che la generica giustificazione offerta da COGNOME, il quale ha evocato l’esigenza di mettere in sicurezza l’intera area, non si giova di apprezzabile supporto probatorio (fermo restando, va, per completezza, aggiunto, con il conforto della giurisprudenza di legittimità, che «L’impossibilità tecnica di demolire un manufatto abusivo, nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla sua demolizione, non rileva come causa di revoca del beneficio solo se non dipenda da causa imputabile al condanNOME» (Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 267108 – 01; Sez. 3, n. 35972 del 22/09/2010, COGNOME, Rv. 248569 – 01; Sez. 3, n. 32706 del 27/04/2004, COGNOME, Rv.
229388 – 01) e, dall’altro, che il completamento, nei mesi seguenti, dell’attiv demolitoria è, come detto, in questa sede irrilevante, tangibile appare, in conclusione, la vacuità delle obiezioni da lui sollevate.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso il 20/12/2023.