Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14967 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14967 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 22/12/1972
avverso l’ordinanza del 07/04/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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Ritenuto in fatto
1.11 Tribunale di Firenze, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 7 aprile 2018 revocava la sospensione condizionale della pena, concessa a NOME COGNOME con la sentenza del Tribunale di Firenze del 10 giugno 2010, irrevocabile il 10 marzo 2011, per avere egli commesso nel successivo quinquennio altro reato della stessa indole, giudicato con sentenza del Tribunale di Firenze del 25 settembre 2015, irrevocabile il 9 ottobre 2017. Dichiarava, pertanto, che, detratta la carcerazione sofferta, la pena da espiare era pari a mesi cinque di arresto e di euro 1.760,00 di ammenda.
2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 168 cod. pen. e per manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, nel revocare il beneficio dell sospensione condizionale non si è tenuto conto del fatto che la pena era stata inflitta per contravvenzione, che si estingue col decorso di due anni, mentre il reato ritenuto causa di revoca era stato commesso il 5 giugno 2013, ossia nel periodo successivo alla scadenza del predetto termine.
Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. NOME COGNOME con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo le ragioni di doglianza espresse dal ricorrente.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1.L'ordinanza in esame ha riconosciuto la ricorrenza dei presupposti per disporre la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa al Cisse con sentenza del Tribunale di Firenze del 10 giugno 2010, irrevocabile il 10 marzo 2011, per avere egli commesso nel successivo quinquennio altro reato della stessa indole. Ha omesso completamente di considerare che il beneficio era stato accordato in relazione alla pena inflitta per una fattispecie di natura contravvenzionale, ravvisando nella perpetrazione di altro reato, per il quale era stata inflitta pena detentiva, la causa di revoca di diritto del beneficio.
1.1 Fondatamente è insorta la difesa: in primo luogo, è giuridicamente erronea l'affermazione per la quale la revoca può essere disposta a prescindere dalla tipologia di illecito penale per il quale sia stata prevista la sospension dell'esecuzione. Al contrario, com'è chiaramente stabilito dall'art. 163, comma 1, cod. pen., gli effetti della sospensione, impeditivi dell'esecuzione, permangono per
un lasso temporale differenziato a seconda che il reato giudicato costituisca contravvenzione o delitto, pari rispettivamente a due, oppure a cinque anni e, per effetto della previsione di cui all'art. 167 cod. pen., la mancata commissione entro i medesimi limiti temporali di una contravvenzione della stessa indole, oppure di un delitto e l'adempimento degli obblighi imposti, comportano l'estinzione del reato con rinuncia dello Stato a realizzare la pretesa punitiva, discendente dalla formazione del titolo esecutivo.
1.2 Nel caso in esame, è pacifico che la sentenza del Tribunale di Firenze che ha accordato la sospensione condizionale ha accertato la commissione della contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 110/1975, che si è estinta al compimento del biennio decorrente dalla irrevocabilità della sentenza stessa per mancato compimento entro lo stesso termine di un nuovo reato. Invero, i fatti criminosi commessi il 5 giugno 2013, giudicati con sentenza del Tribunale di Firenze del 25 settembre 2015, irrevocabile il 9 ottobre 2017, sono stati perpetrati successivamente al 10 marzo 2013, data di scadenza del predetto biennio e quindi non possono costituire valida causa di risoluzione del beneficio condizionato.
1.3 Per contro, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare, e darne atto con motivazione chiara, precisa e logica, corredata dai necessari riferimenti fattuali ai titoli esecutivi formatisi successivamente, se dagli atti di causa foss emerso un differente elemento, intervenuto nell'arco temporale prescritto per legge e valorizzabile ai fini della revoca in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art 168 cod. pen..
Per le considerazioni svolte il ricorso va accolto e l'ordinanza impugnata, affetta da violazione di legge, va annullata senza rinvio con la conseguente comunicazione della presente decisione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.