Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14632 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14632 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona COGNOME del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ricorso trattato ai sensi ex art.23 comma 8 D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1.11 sig. NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza del 13 aprile 2023 della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma delle sentenze del Tribunale di Marsala del 17 febbraio e del 22 luglio 2021, da lui impugnate, ritenuta la continuazione tra i reati e più grave quello oggetto dell sentenza del 17 febbraio 2021, ha rideterminato la pena complessiva in anni uno, mesi uno e giorni cinque di reclusione ed euro 11.000 di multa, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 81, second comma, cod. pen., 6, commi 1 e 2, legge n. 401 del 1989, contestati come commessi in Marsala il 2, il 9 ed il 28 febbraio 2019.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello, a seguito della riunione d processi e della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha omesso di motivare 11 diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena benché già concessa dal Tribunale di Marsala con la sentenza del 22 luglio.
1.2.Con il secondo motivo deduce che la Corte di appello non avrebbe potuto modificare con la procedura della correzione dell’errore materiale la data del reato oggetto della sentenza del 17 febbraio modificando quella del 28 febbraio 2019 in quella del 27 febbraio 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è infondato.
3.0sserva il Collegio:
3.1.con sentenza del 22 luglio 2021 il Tribunale di Marsala aveva condannato l’odierno ricorrente alla pena di otto mesi di reclusione e 9.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989, contesta come accertato in Marsala il 9 settembre 2019. Il Giudice di primo grado aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena ritenendo che l’imputato si sarebbe astenuto in futuro dal commettere nuovi reati;
3.2.con precedente sentenza del 17 febbraio 2021 lo stesso Tribunale di Marsala aveva condannato l’odierno ricorrente alla pena (non sospesa) di un anno e quindici giorni di reclusione e 10.000 euro di multa per il reato di cu all’art. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989, contestato come accertato in Marsala il 2 ed il 28 febbraio 2019 (così l’imputazione originaria) con la recidiva specific e infraquinquennale;
3.3.avverso le due sentenze l’odierno ricorrente aveva proposto separati appelli deducendo: a) quanto alla sentenza del 22 luglio 2021, la mancanza dell’elemento soggettivo e instando per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen., no per la riduzione della pena previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche; b) quanto alla sentenza del 17 febbraio 2021, la mancanza dell’elemento soggettivo e instando per la applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l’applicazione del minimo della pena;
3.4.1a Corte di appello, riuniti i due appelli, ha rigettato le richieste difen salvo riconoscere il vincolo della continuazione tra tutti i reati oggetto cognizione e, ritenuti più gravi quelli giudicati con sentenza del 17 febbraio 2021, ha rideterminato la pena applicando la pena base di un anno e quindici giorni di reclusione e diecimila euro di multa già inflitta con la predetta condanna del 17 febbraio, ed apportando l’aumento, a titolo di continuazione per il reato giudicato con sentenza del 22 luglio 2021, di venti giorni di reclusione e mille euro d multa;
3.5.ha pertanto parzialmente riformato le due sentenze applicando la continuazione tra i reati, rideterminando la pena nei termini sopra indicati confermando nel resto.
4.Tanto premesso, il primo motivo è infondato.
4.1.11 ricorrente si duole della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nonostante la richiesta formulata in tal senso a verbale, aggiungendo che la Corte di appello avrebbe dovuto comunque dar conto delle ragioni del mancato esercizio della facoltà concessa dall’art. 597 ultimo comma, cod. proc. pen.
4.2.Dato atto che il ricorrente non deduce la violazione del divieto della “reformatio in peius”, è opportuno ricordare che secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, non viola tale divieto il giudice di appello che, richiesto dell’applicazione della continuazione tra più reati per un dei quali è stata pronunciata sentenza di condanna a pena sospesa, revochi, nel riconoscere la continuazione, il beneficio già concesso (Sez. 3, n. 5835 del 13/01/2010, Mulliri, Rv. 246189 – 01). E’ stato al riguardo precisato che allorché l’imputato, al quale in primo grado sono state inflitte distinte condanne a pen sospesa, chieda l’applicazione della continuazione, il giudice di appello acquista i potere di rivalutare la personalità del medesimo sulla base del contestuale e globale esame dei distinti reati e può pertanto, pur riconoscendo la continuazione, revocare il beneficio già concesso, senza violare il divieto d “reformatio in peius”; ciò vale a maggior ragione quando la richiesta della continuazione riguarda reati per i quali il giudice di primo grado ha negato la
sospensione condizionale della pena ed altri reati oggetto di condanna irrevocabile a pena sospesa (Sez. 4, n. 11532 del 20/01/2004, COGNOME, Rv. 227793 – 01; Sez. 5, n. 8043 del 03/06/1998, COGNOME, Rv. 211489 – 01).
4.3.E’ stato altresì affermato, con riferimento, però, alla fase esecutiva, c una volta ritenuta dal giudice dell’esecuzione l’unicità del disegno criminoso tr due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina d reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge (Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282493 – 01; Sez. 1, n. 9756 del 22/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269419 – 01; Sez. 1, n. 24571 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 243819 – 01; Sez. 1, n. 5579 del 15/01/2008, COGNOME, Rv. 238882 – 01; Sez. 1, n. 4220 del 19/06/1007, COGNOME, Rv. 208431 – 01; Sez. 2, n. 1916 del 06/04/1995, COGNOME, Rv. 201129 – 01, secondo cui il giudice deve stabilire, al fine della deliberazione da adottare, se, valutata l’az unitaria del colpevole, il beneficio possa estendersi alla seconda condanna e, pertanto, applicarsi alla pena complessiva che sia stata determinata entro i limite sanzionatorio di cui all’art. 163 cod. pen., ovvero debba essere revocato i quanto il condannato non ne sia ritenuto meritevole o siano venuti meno gli altri presupposti di legge).
4.4.Con riferimento al beneficio della non menzione della condanna è stato affermato che una volta ritenuta dal giudice dell’esecuzione l’unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi l disciplina del reato continuato, la non menzione della condanna già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi, pur in assenza di espressa richiesta del condannato, alla pena complessivamente determinata ovvero se lo stesso debba essere motivatamente revocato (Sez. 1, n. 49582 del 21/09/2022, Camassa, Rv. 284008 – 01).
4.5.11 caso di specie si caratterizza per il fatto che il Giudice della condann per il reato più grave aveva espressamente negato la concessione del beneficio, senza che l’imputato avesse proposto appello sul punto e che il Giudice della condanna per il reato meno grave aveva concesso il beneficio senza che il Pubblico ministero avesse impugnato la relativa statuizione. Il ricorrente, dal canto suo, non deduce la violazione del divieto di reformatío in pelus bensì la mancanza di motivazione in ordine alla omessa concessione del beneficio pur sollecitata a verbale.
4.6.Sennonché dall’esame del verbale di udienza risulta che il difensore aveva insistito per raccoglimento dei motivi di appello e la applicazione della
continuazione tra reati ma non per la concessione della sospensione condizionale della pena. Ne consegue che l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso de giudizio di merito e non sussistano le condizioni che ne consentono il riconoscimento (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01), né egli si duole della revoca del beneficio già concesso con sentenza del Tribunale di Marsala del 22 luglio 2021.
4.7.Se è vero che la Corte di appello nulla ha affermato in ordine alla revoca del beneficio già concesso con una delle due sentenze appellate, è altrettant vero però che la sentenza dà conto, ai fini del diniego delle circostanz attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità d fatto, della abitualità della condotta, dei precedenti penali anche specif dell’imputato, della negativa personalità e dell’indole particolarmente negativ dell’imputato stesso, in tal senso esprimendo un giudizio che, di fatto, dà corp ad una prognosi negativa che osta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
4.8.Come già condivisibilmente affermato dalla Corte di cassazione, le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanz attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell’imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall’art. 133 cod. pe (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 – 05; Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 276041 – 01).
5.Quanto al secondo motivo, dal verbale di udienza del 13 aprile 2023 risulta che il Pubblico ministero, in sede di discussione, aveva chiesto correggere l’imputazione nella parte in cui indicava come data del commesso reato quella del 28 febbraio 2019 piuttosto che quella del 27 febbraio 2019 ritenuta dal requirente più coerente con quanto risultava dagli atti. Il ricorre nulla aveva osservato.
5.1.La Corte di appello ha emendato l’errore direttamente in sentenza correggendo, con il dispositivo letto in udienza, il capo di imputazione relativ alla sentenza del 17 febbraio 2021 nel senso che la data del 28 febbraio 2019 doveva essere sostituita con quella del 27 febbraio 2019.
5.2.Nella successiva fase della stesura della motivazione e del deposito della sentenza, l’estensore ha erroneamente indicato, in corrispondenza del dispositivo, la data del 27 febbraio 2015 (non quella del 27 febbraio 2019).
5.3.11 ricorrente se ne duole adducendo la violazione del diritto di difesa conseguente alla retrodatazione del fatto di ben quattro anni e la condanna per un fatto totalmente diverso, diversità non emendabile con la procedura della correzione dell’errore materiale.
5.4.Appare evidente, al contrario, che la Corte di appello sia incorsa in un chiaro errore di trascrizione del dispositivo letto in udienza, non essendosi avveduti i Giudici distrettuali, nella stesura della motivazione, che la data era stata retrodatata di un solo giorno, non di quattro anni, come erroneamente indica il dispositivo della sentenza depositata.
5.5.Trattandosi di sentenza non contestualmente motivata, il dispositivo letto in udienza prevale sempre su quello in calce alla motivazione successivamente depositata (in questo senso, Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852 – 01; Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, dep. 2009, Bassirou, Rv. 242258 – 01; Sez. 4, n. 10588 del 14/02/2006, Ritrovato, Rv. 233539 – 01). Ne consegue che non sussiste la violazione di legge dedotta con il secondo motivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11/01/2024.