Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16502 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16502 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzi accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. pen., presentata nell’interesse di NOME COGNOME con riguardo ai reati giudicati con le seguenti pronunce irrevocabili:
sentenza emessa dal Tribunale Marano il 14 giugno 2011 per il reato di cui all’art. 171 ter I. n. 633/41, commesso il 20 novembre 2009 in COGNOMEcca, di condanna alla pena di un anno di reclusione e 300,00 euro di multa;
sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 9 ottobre 2009 per il reato di cui all’art. ter I. n. 633/41, commesso 1’8 ottobre 2009 in Giugliano, di condanna alla pena di quattro mesi di reclusione e 2000,00 euro di multa.
Per l’effetto, il giudice a quo rideterminava, complessivamente, la pena finale in un anno e un mese di reclusione e 400,00 euro di multa.
Ricorre per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore di fiducia, svilupp un unico motivo di impugnazione, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazion in relazione all’art. 163 cod. pen.
Ci si duole, in particolare, che, una volta accolta la domanda di applicazione de disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice non pronunciato anche sulla possibilità di concedere al condanNOME la sospensione condizionale della pena, siccome unificata, non solo perché era stata avanzata espressa richiesta in tal sens nell’atto introduttivo, ma anche perché l’omessa pronuncia sul punto avrebbe potuto essere interpretata come revoca, implicita e immotivata, del beneficio in parola, già accordato in s di cognizione con la citata sentenza del 9 ottobre 2009.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale di questa Corte ha concluso pe l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in adesione al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di cui si dirà.
Secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, cui il Collegio intende dar continuità, una volta ritenuta l’unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due sentenze ed applicata ad essi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale del pena disposta per uno dei due non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice dell’esecuzione valutare se il beneficio già concesso possa essere esteso alla pena, orma unitaria, complessivamente determinata, ovvero se esso debba essere revocato poiché venuti meno i requisiti ed i presupposti di legge (Sez. 1, n. 9756 del 22/11/2016, dep. 2017, Tommasi ‘. 2,….i Rv. 269419; Sez. 1, n. 24571 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 243819; Sez. 1, n. 5579 de 15/01/2008, RG. in proc. Zerilli, Rv. 238882).
Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione, dopo avere ravvisato la sussistenza degli indicatori sintomatici della continuazione tra gli omogenei reati commessi da COGNOME e, conseguentemente, ridetermiNOME la pena, ha omesso di valutare, nonostante gli fosse stato esplicitamente richiesto nell’istanza introduttiva, se il beneficio già concesso all’interes sede di cognizione con la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 9 ottobre 2009 potesse essere esteso alla pena complessivamente determinata ovvero dovesse essere revocato in presenza dei relativi presupposti.
Va, inoltre, rilevato che l’espressione contenuta nel dispositivo dell’ordinanza de qua -“manda…al PM in sede per quanto di competenza anche con riferimento al calcolo ex novo del fine pena” – può ingenerare il dubbio che il giudice dell’esecuzione abbia inteso revocare, di f e implicitamente, la sospensione condizionale della pena in danno del condanNOME.
Così facendo, tuttavia, il decidente avrebbe trascurato di uniformarsi al principi legittimità, secondo cui la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena, di all’art. 168, comma secondo, cod. pen., è provvedimento discrezionale di competenza del giudice di cognizione, al quale, una volta esaurito il giudizio, non può sostituirsi il giudice dell’esec cui non spettano poteri di valutazione discrezionale nell’ambito della propria competenz funzionale, limitata ai casi di revoca di diritto (tra molte, Sez. 1, n. 19936 del 08/1 Medina Taype, Rv. 262329).
Alla stregua di quanto sin qui esposto, deve disporsi l’annullamento dell’ordinanz impugnata relativamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli affinché provveda a nuovo esame dell’istanza difensiva alla lu del superiore insegnamento, valutando se ricorrano o meno, nella specie, le condizioni di legg per estendere il beneficio già concesso al ricorrente in sede di cognizione alla pena complessiv conseguente all’avvenuto riconoscimento della continuazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023.