Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30147 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30147 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Verbania nei confronti di
G . D .
, nato al COGNOME omissis
COGNOME omissis I
avverso la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verbania il 22/12/2021
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza in parte qua; udito il difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando documentazione relativa alla già intrapresa partecipazione dell’imputato a programmi di recupero.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verbania, con la sentenza in epigrafe, pronunciata in esito a giudizio abbreviato, ha disposto nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME la condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, per il reato di maltrattamenti in famiglia, con il riconoscimento dell sospensione condizionale della pena e della non menzione, nonché la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, quantificati in eu 5000,00, oltre spese ed accessori.
Ha interposto appello il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, articolando un unico motivo, sunteggiato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Deduce la illegalità della pena irrogata’ stante l’omessa subordinazione del beneficio della sospensione condizionale alla partecipazione dell’imputato agli specifici.percorsi di recupero previsti dall’art. 165, comma quinto, cod. pen.
La Corte di appello di Verbania ha convertito l’appello in ricorso per cassazione e ordinato la trasmissione degli atti a questa Corte, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., sul rilievo che il processo si è svolto nelle forme del giudizio abbreviato e si è concluso con pronuncia di condanna, che risulta inappellabile dalla parte pubblica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni qui di seguito illustrate.
Va premesso che correttamente è stata disposta dalla Corte territoriale la conversione dell’appello in ricorso per Cassazione.
A norma dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza di condann emessa in esito a giudizio abbreviato è inappellabile salvo il caso – che nella non ricorre – in cui sia modificativa del titolo di reato. In simmetria disposizione dettata per il rito premiale, l’art. 593, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, stabilisce che, salvo quanto pr dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, stesso codice, il pubbl
ministero è legittimato ad appellare le sentenze di condanna solo qua modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circos aggravante a effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da q ordinaria del reato.
La Relazione al decreto delegato ha tuttavia precisato che la legittimaz al ricorso per cassazione non è stata incisa dalla novella, con la conseguenz è «il ricorso per cassazione lo strumento, peraltro oggetto di espressa garanzia», ex art. 111 Cost., «utilizzabile dal pubblico ministero anche in funzione diversa da quella propria di parte processuale esclusivamente antagonista, avversaria dell’imputato, tanto nel rito ordinario che in quello abbreviato» (in termini, Sez. 3, n. 31616 del 31/05/2019, COGNOME, Rv. 276047, secondo la quale «il pubblico ministero che intenda impugnare la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, è tenuto ad esperire il ricorso diretto per cassazione»).
Il Pubblico Ministero era dunque legittimato a proporre ricorso ai se dell’art. 608, comma 2, cod. proc. pen., e la Corte territoriale, nel riqu l’appello, ha fatto applicazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (Sez 20140 del 06/05/2015, Perri, Rv. 263672), in conformità ai principi conservazione dei mezzi giuridici e favor impugnationis.
Tanto premesso, il vizio prospettato non è configurabile nei termini indi dal Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcuna illegalità della pena irrogata.
In assenza di una chiara norma definitoria, la nozione di pena illegale v dedotta “in negativo” dal principio di legalità della pena, il quale è crist nell’art. 25, comma secondo, Cost., letto in relazione al presidio costituzion finalismo rieducativo di cui all’art. 27, comma terzo, Cost., ed è ulterio garantito, nel sistema multilivello, dall’art. 7, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dall della Carta di Nizza e dall’art. 15 del Patto internazionale sui diritti civil adottato a New York il DATA_NASCITA, reso esecutivo in Italia con legge ottobre 1977, n. 881; infine, l’art. 1 cod. pen. ne costituisce la proiezione codicistica .
Una significativa espansione della categoria della pena illegale ha a impulso, negli anni, da alcune pronunce di questa Suprema Corte, nella s massima espressione nomofilattica, che vi hanno ricondotto enti ontologicamente anche molto diverse, pervenendo a teorizzare, accanto ad un illegalità “genetica”, una illegalità “sopravvenuta”, legata alla declara illegittimità costituzionale di norme incidenti sul trattamento sanzionatorio sul presupposto logico-giuridico che una norma dichiarata costituzionalmen
illegittima sia tamquam non esset e ne vadano rimossi gli effetti (Sez. U, 18821 del 24/10/2013, COGNOME; Sez. U n. 33040 del 26/2/2015, COGNOME, Rv. 264207 Sez. U, n. 37107 del 26/2/2015, COGNOME, Rv. 264857-858-859; Sez. U, 26 febbraio 2015, n. 22471, Sebbar, Rv. 263715; Sez. U n. 47766 del 26/6/2015, COGNOME, Rv 265108).
In AVV_NOTAIO, la nozione di pena illegale è stata oggetto, soprattu recente, di ampia riflessione da parte delle Sezioni Unite che, in un per evolutivo ancora in divenire, ne hanno più compiutamente definito i confini in prospettiva di sistema.
Pare sufficiente osservare, al riguardo, che è illegale la pena che si genere o specie, diversa da quella prevista dalla fattispecie incriminatrice, inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali, perché, in essa si colloca al di fuori dell’assetto normativo vigente e resta avulsa legittima pretesa punitiva statuale (v. in tal senso, Sez. U, n. 38 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283689; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv 283818 -01; nonché Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv 283886-01, le quali hanno specificamente puntualizzato, in relazione all’ipote pena determinata a seguito di erronea applicazione del giudizio di comparazio tra circostanze eterogenee concorrenti, che, al fine di valutare se la dosi corrisponda a quella fissata dalla legge, deve aversi riguardo ai limiti edi alla misura stabilita per ciascuna pena dagli artt. 23 e ss. cod. pen., no fronte del concorso di più aggravanti, dagli artt. 65 e ss. cod. pen. e, in del concorso di più reati, dagli artt. 71 e ss. cod. pen.).
Di contro, secondo le richiamate pronunce, resta estraneo all’ambi concettuale della illegalità il vizio che infici il percorso argomentativo attr quale il giudice giunge alla conclusiva determinazione dell’entità della conda ossia l’errore – sia esso di fatto o di diritto – che attenga al procedimento di per quanto macroscopico tale errore possa essere, allorquando alla stessa p finale sarebbe stato possibile giungere attraverso una diversa modulazione d varie determinazioni intermedie, inerenti alla individuazione della pena ba degli aumenti e diminuzioni da operare a titolo di tentativo, di circostan continuazione. Si è precisato che gli errori commessi nella determinazione di pena comunque legittima nel suo valore finale più strettamente ineriscono alla legalità processuale, che fuoriesce dall’ambito del principio di legalità di cui 25 Cost. e chiama piuttosto in causa i principi regolativi del giusto processo all’art. 111 Cost., e così pure deve escludersi che rientrino nella nozione illegale le pene ingiuste o eccessive, per le quali potrebbe porsi, semma problema di coerenza con altri parametri costituzionali, quali quelli di uguagli
di proporzionalità, di ragionevolezza COGNOME tal senso, Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 265110).
1 3,.. Quanto alla inosservanza delle diposizioni regolative della sospensio condizionale della pena, un contrasto giurisprudenziale si è registrato in rel all’ipotesi di omessa subordinazione agli obblighi di cui all’art. 165, comma p cod. pen.
Un primo indirizzo, maggioritario, ha ritenuto ammissibile, ai sensi dell 448, comma 2-bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza patteggiamento che sia carente della relativa statuizione, sul presupposto ch concetto di pena illegale rientri tutto ciò che comunque incide sul tratta punitivo, e dunque anche gli istituti che, come la sospensione condizion attengono alla concreta ed effettiva applicazione delle sanzioni (v. Sez. 6, n. del 14/03/2019, P. Rv. 275898; Sez. 4, n. 5064 del 06/11/2018, dep. 201 COGNOME, Rv. 275118).
In senso difforme, altro orientamento ha escluso la riconducibilità di una omissione alla categoria della illegalità della pena (Sez. 3, n. 354 23/04/2021, P., Rv. 281945), di cui non è dato ampliare la latitudine, si includervi la illegittimità di taluno degli aspetti accessori alla pena stess termini della sua applicazione ovvero la sua sospensione.
Secondo tale linea ricostruttiva, deve ritenersi fittizia l’attribuzione legge nelle pronunce di segno avverso – di un pur limitato contenuto afflitt riconoscimento della sospensione condizionale della pena, la quale concretizzerebbe “nella intimazione rivolta al condannato di astenersi dal commettere ulteriori reati, con l’ammonimento che ove ciò non avvenga alla pena comminata sarà data esecuzione” (in termini, Sez. 6, n. 17119 del 18 aprile 2019, cit.), atteso che la sospensione condizionale è beneficio con funzione sanzionatoria ma, anzi, positivamente deterrente, in quanto sollecita il so che ne abbia fruito – al fine di promuoverne il reinserimento sociale, presunzione della sua successiva non ricaduta nel delitto – a non vi nuovamente la legge penale.
A ragionare diversamente, trattandosi di patologia proc:essuale suscetti di rilievo officioso, ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., verrebbe snaturato il meccanismo stesso dell’impugnazione di legittimità, ch primariamente retta dal principio devolutivo espresso dal primo comma dell’a 609, cod. proc. pen. (in tal senso Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi 255729; Sez. 5, n. 8639 del 20/1/2016, COGNOME, Rv. 266080; Sez. 2, n. 467 del 09/12/2021, COGNOME, Rv. 282322).
A fronte di tale dicotomia, le Sezioni Unite COGNOME, in dissenso dalla tesi che attrae nell’orbita della illegalità le statuizioni inosservanti delle prescriz normative che riguardano il trattamento sanzionatorio in senso lato ed il complessivo suo regime di attuazione, hanno preferito la seconda opzione ermeneutica.
Va dunque qualificata in termini di violazione di legge – e non di illegalità della pena – l’omissione, nella sentenza impugnata, della condizione che subordini la sospensione condizionale della pena inflitta alla partecipazione dell’imputato a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati di cui all’art. 165, comma quinto, cod. pen.
Non è dubbio che tale disposizione, introdotta dall’art. 6, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (“Codice rosso”) e in vigore dal 9 agosto 2019, operi anche in relazione al reato oggetto di addebito, che ha avuto inizio nel 2018 ed il cui momento consumativo risale, da ultimo, al 7 novembre 2020, atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, essa si applica anche a fatti di maltrattamenti perfezionatisi prima della entrata in vigore della novella, ma protrattisi – senza significative cesure temporali – in epoca successiva, stante .l’unitarietà strutturale del reato abituale (Sez. 6, n. 32577 del :16/06/2022, P., Rv. 283617-01).
La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente alla omessa pronuncia.
Al riguardo, in un recente arresto (Sez. 6, n. 32577 del 2022, P., cit.), in cui si controverteva di analoga omissione, questa Corte ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza, sul presupposto che la statuizione da assumere richiedesse accertamenti di fatto, al fine di individuare l’ente o l’associazione presso il quale indirizzare il condannato al recupero nonché la durata del relativo percorso, da devolvere al giudice di merito.
Ritiene il Collegio di dover puntualizzare il principio affermato.
La subordinazione del beneficio della sospensione agli “specifici percorsi di recupero”, di cui all’art. 165, comma quinto, cod. pen. non va intesa nel senso che la loro concreta articolazione, anche temporale, debba essere necessariamente definita dal giudice di merito. La specificità richiesta dalla norma sembra esprimere, piuttosto, l’esigenza che il beneficio sia subordinato all’espletamento di percorsi trattamentali calibrati sulle concrete esigenze di recupero, correlate alla tipologia di reati per cui il Codice rosso è stato introdotto, nella prospettiva de rafforzamento della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Vero è che il comma sesto dell’art. 165 demanda al giudice di stabilire «nella sentenza» il termine «entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti» e che tra gli obblighi tipizzati parrebbe rientrare anche la partecipazione ai percorsi di recupero di cui al precedente comma quinto, posto che la rubrica dell’art. 165 è intitolata agli “obblighi del condannato” che hanno a che vedere con la sospensione condizionale della pena.
A fronte di un dato testuale che pare indirizzare l’interprete ad affidare ogni potere di valutazione, al riguardo, al giudice che pronuncia sentenza, altri argomenti depongono tuttavia, ad avviso del Collegio, nel senso che, in alternativa, tempistica ed ulteriori modalità del percorso trattamentale possano essere definite anche in fase esecutiva; sicché, simmetricamente, la regressione in fase di merito, in ipotesi di annullamento in sede di legittimità, non si rende sempre necessaria.
Anzitutto, è stato osservato che, se si vuole privilegiare una opzione ermeneutica che garantisca un più esteso spazio operativo alla norma, alla luce del favor legis rispetto alla scelta di intraprendere percorsi di recupero, la sospensione condizionale della pena dovrebbe poter essere concessa sia in caso di avvenuta o perdurante partecipazione ad essi, sia in caso di impegno a parteciparvi in epoca successiva alla condanna; con la conseguenza che le statuizioni da adottare al riguardo possono essere eterogenee.
Sembra poi evidenziarsi un difetto di coordinamento tra il comma sesto dell’art. 165 cod. pen. ed il comma quinto, il quale, come detto, è stato interpolato nella trama codicistica in epoca successiva, per effetto della legge n. 69 del 2019. Difatti, il riferimento ad un “termine” entro il quale adempiere sembra meglio attagliarsi agli obblighi a contenuto sanzionatorio e ripristinatorio di cui al primo secondo comma dell’art. 165 cod. pen. (restituzioni, pagamento della somma liquidata a titolo risarcitorio, eventualmente fatta oggetto di provvisionale pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione, eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, prestazione di attività non retribuita a favore della collettività), nonché a quelli, di riparazione pecuniaria ex art. 322quater cod. pen., imposti dal quarto comma dell’art. 165; mal si adatta, invece, alla partecipazione ad un percorso, in quanto “fatto adempitivo” che non si perfeziona in unica soluzione, ma si sostanzia in una condotta continuativa nel tempo, costituita da un facere infungibile.
Si tratta, poi, di un obbligo con una matrice riparativa del tutto differente dalle altre forme di riparazione contemplate dallo stesso art. 165, che lo avvicina piuttosto agli istituti diki restorative justice l ( un obbligo, cioè, con una connotazione spiccatamente specialpreventiva, in quanto la sua esecuzione è volta a scongiurare, attraverso la rieducazione del soggetto, il pericolo di recidiva.
La previsione della partecipazione ai percorsi di recupero ex art. 165, comma quinto, quale condizione del beneficio, si conforma, invero, alle direttrici tracciat dalla Convenzione di Istanbul dell’Il maggio .2011, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, con cui – per quel che qui rileva gli Stati aderenti si impegnarono a promuovere, in uno al superamento di stereotipi socio-culturali nelle relazioni di genere fortemente criminogeni (art. 12), la programmazione di misure trattamentali rivolte agli autori di condotte a base violenta, nei confronti dell donne o in ambito domestico, e ciò all’espresso fine di prevenire la reiterazione di analoghe condotte (art. 16).
Un tale inquadramento ricostruttivo reca in sé ulteriori implicazioni.
Non rispondendo ad una logica sanzionatoria – benché possa presentare, in quanto cogente, un contenuto di afflittività per il condannato – la partecipazione a percorsi rieducativi non va modellata sui parametri quantitativi previsti per le pene, principali e sostitutive; e, dunque, non è necessario che la durata del trattamento sia rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito, secondo il paradigma dettato dall’art. 133 cod. pen. per la dosimetria della pena.
Ancora, la durata del percorso – i cui contenuti e modalità dovranno essere personalizzati e definiti con l’ausilio di soggetti tecnicamente attrezzati implicando, se del caso, anche un supporto psicologico da parte di un esperto potrebbe non essere concretamente individuabile da. parte del giudice della cognizione. I tempi di recupero potrebbero, poi, non essere agevolmente individuabili ex ante, senza valutare la progressione – e l’utilità – del trattamento. Né possono sottacersi le negative ricadute sui tempi di definizione del processo che potrebbero essere determinate dall’attribuzione al giudice della sentenza del compito di individualizzare il percorso nella stessa decisione.
Ancora, con riguardo alla individuazione dell’ente o associazione che dovrà prendere in carico il condannato, l’intervallo temporale tra il momento in cui la sentenza viene resa e quello della sua irrevocabilità, che dà avvio alla fase esecutiva, potrebbe essere tanto dilatato da rendere l’individuazione di tale soggetto, da parte del giudice, inutiliter data, posto che non vi sarebbe alcuna certezza che la disponibilità della struttura designata, a suo tempo acquisita da detto giudice, permanga invariata a distanza di mesi, o, nel caso in cui la decisione fosse oggetto di gravame, anche di anni.
Tutto ciò induce a ritenere che la definizione dei termini e delle più adeguate modalità attuative dei percorsi di recupero, che non investono il nucleo decisorio della pronuncia impugnata, ben possa essere demandata alla fase esecutiva (v. in tal senso, con riferimento lavoro di pubblica utilità, Sez. 5, n. 39770 del 29/05/2017 Ud., A. Rv. 271072 – 01; Sez. 4, n. 34774 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 260118 – 01).
Tali rilievi valgono a maggior ragione nel caso in esame, che vede un percorso riabilitativo già spontaneamente intrapreso dal prevenuto, sicché appare opportuno che sia il giudice della esecuzione a verificarne direttamente – e periodicamente – congruenza e tempi di durata.
Conseguentemente, va pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, a norma dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., nella parte in cui risulta omessa la statuizione relativa alla subordinazione della sospensione condizionale agli obblighi di cui all’art. 165, comma quinto / cod. pen., che va in questa Sede disposta.
Da ultimo, non possono essere riconosciute le spese processuali relative al presente grado di giudizio in favore della parte civile costituita, vertendo i ricorso su questioni afferenti al trattamento sanzionatorio rispetto alle quali tale parte, che vanta esclusivamente interessi di natura risarc:itoria di rilevanza civilistica, non ha, né ha esplicitato di avere, alcun interesse.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa subordinazione della sospensione condizionale della pena agli obblighi previsti dall’art. 165, comma quinto, cod. pen., che dispone.
Così deciso, il 03/05/2023