Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19929 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTEROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di omessa statuizione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena ed il rigetto del ricorso nel resto.
letta la memoria e udito il difensore della parte civile COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto di rigettare il ricorso proposto dall’imputato, con condanna dello stesso al pagamento delle spese del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario;
udito il difensore del NOMEnte, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con conseguente accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME NOME NOME per cassazione avverso la senten della Corte di Appello di Reggio Calabria del 31/10/2023, che, per quanto qui d interesse, aveva rideterminato la pena, a seguito di due sentenze di annullamen disposte da questa Corte, alla quale NOME era stato condannato per il reat usura.
1.1 Al riguardo il difensore osserva che la Corte di appello, nel ridetermin il trattamento sanzionatorio alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, aveva omesso di concedere a NOME il beneficio della sospensione condizionale dell pena, sebbene la difesa, con i precedenti atti di impugnazione (entrambi riten fondati da questa Corte) ne avesse sollecitato l’applicazione; la stessa Cort appello, con la sentenza n.244/2019, aveva specificamente affermato che la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena non potev essere accolta, avuto riguardo alla pena inflitta.
1.2 II difensore lamenta che la Corte di appello aveva applicato l’aumento d pena da anni 1 ad anni 1 e mesi 4 di reclusione senza aver per nulla motivato detto aumento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato limitatamente al primo motivo.
1.1 Si deve infatti rilevare come nel ricorso per cassazione del 2 luglio 2 (ritenuto fondato da questa Corte) il NOMEnte avesse già chiesto, in ca condanna che rientrasse entro i due anni di reclusione, il beneficio della sospensione condizionale della pena; pertanto la Corte di appello, n rideterminare la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione, avrebbe dovut motivare sulla sussistenza o meno dei presupposti per la concessione del benefici
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che l’esercizio del potere d giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge, si connoti come «dovere», in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l’esercizio, tanto più se il riconoscimento è invocato dall’imputato. Il man esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appell applicare i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale «non decisione», costituisce, di conseguenza, motivo annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione, (vedi Sez. U., 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 – 01).
Non può essere accolta la richiesta, formulata in sede di discussione, annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, dovendosi ribadire che “l’omessa pronuncia da parte della corte di appello sulla richiesta di applicaz della sospensione condizionale della pena determina l’annullamento con rinvio della sentenza, ove in essa manchi il giudizio prognostico di ricaduta nel rea non vi siano elementi utili per una valutazione circa la concessione del benefici sede di legittimità” (Sez.2, n. 27886 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283842), n essendo stato fornito alcun elemento in proposito.
1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, che fa riferimento al reato di usura commesso ai danni di NOME di cui al capo dichiarato estinto per prescrizione, mentre il reato per il quale la condanna è confermata è l’usura di cui al capo 5), per il quale era stata contestata e ri l’aggravante di cui all’art. 644 comma 5 n.4, su cui non vi è alcuna censura.
L’omessa motivazione sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenz impugnata affinché la Corte d’appello di Reggio Calabria possa valutare se beneficio sia o meno concedibile.
Considerato che il ricorso dell’imputato era relativo soltanto a determinazione della pena ed alla concessione della sospensione condizionale dell pena, nessun interesse aveva la parte civile ad interloquire sul punto, per cui deve essere disposto sulla richiesta di liquidazione delle spese proposta d stessa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appe di Reggio Calabria.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso
Nulla per le spese della parte civile COGNOME NOME
Così deciso il 11/04/2024