Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19957 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19957 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, la quale ha chiesto I4annullamento con rinvio della gravata sentenza con riferimento al primo motivo di ricorso con declaratoria di inammissibilità nel resto.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 4 aprile 2023, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma del decisione resa dal giudice di primo grado nei confronti di NOME COGNOME, ha concesso la circostanza attenuante di cui all’art. 219, u.c., I. fall., rideterminando quindi la pena otto di reclusione, e confermando nel resto la condanna per il reato di bancarotta distrattiv cui al capo a) della rubrica.
Avverso il provvedimento in parola, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per i tramite dei propri difensori, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta carenza assoluta di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di statuire in relazione alla richiesta del beneficio di cui all’art. 163 La difesa ricorda che l’unico precedente penale dell’imputata non sarebbe stato ostativo all concessione dell’invocato beneficio; la condotta riparatoria della ricorrente, posta in essere an prima della sentenza di primo grado, oltre al comportamento processuale della stessa, chiaramente ispirato alla collaborazione, avrebbero consentito alla Corte d’appello di conceder il beneficio.
2.2 Col secondo motivo, si duole di vizio di motivazione per non avere la Corte derubricato l’ascritto reato in quello di bancarotta preferenziale, (art. 216, terzo comma I. fall.), dal mo che l’imputata, in qualità di amministratrice della fallita società, avrebbe attinto alle cass società in maniera non sproporzionata al lavoro svolto per la società stessa.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto pronunciarsi l’annullamento con rinvio della gravat sentenza con riferimento al primo motivo di ricorso con declaratoria di inammissibilità nel res La difesa dell’imputata, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria con cui si reiterano i mot di ricorso; con riguardo al secondo motivo, si nota, in particolare come l’apporto gestional organizzativo della ricorrente alla vita della società fosse stato confermato con verb dell’assemblea a straordinaria dell’ottobre del 2009.
Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso è fondato, dal momento che la Corte territoriale, della richiesta di sospensione condizionale, ha completamente omesso di pronunciars assenza di dati preclusivi. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, appello deve, sia pure sinteticamente, dare ragione del concreto esercizio, positivo del potere-dovere, attribuitogli dall’art. 597, comma 5, cod. proc. peni., tanto pi delle parti (anche il pubblico ministero nell’interesse dell’imputato) ne abbia f
richiesta; pertanto, sussiste la legittimazione e l’interesse dell’imputato di dolersi, in legittimità, del mancato esercizio di tale potere-dovere del giudice di appello, purché egli – come appunto accaduto nel caso di specie – indichi gli elementi di fatto in base a cui il giudice avr potuto ragionevolmente e fondatamente esercitare il suo potere-dovere (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01).
Il secondo motivo è manifestamente infondato e privo di specificità.
Questa Corte anche di recente ha osservato che, in tema di bancarotta fraudolenta, spetta al giudice di merito verificare se, in assenza di una delibera assembleare o di una quantificazio statutaria del compenso per l’attività svolta, cui ha diritto il soggetto che abbia ritua accettato la carica di amministratore di una società di capitali, il prelevamento da part quest’ultimo di denaro dalle casse della società in dissesto configuri il delitto di banc preferenziale o, diversamente, quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che i diritto al compenso sia correlato o meno a una prestazione effettiva e il prelievo sia o me congruo rispetto all’impegno profuso. (Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv. 285115 – 01
La Corte territoriale ha osservato che non era stata acquisita alcuna informazione idonea ad accreditare la proporzionalità delle somme apprese in via di fatto dall’imputata.
I richiami sviluppati nella memoria recante le conclusioni nell’interesse dell’imputata alcuni atti idonei a documentare la congruità dei compensi, oltre che assertivi – non essend riprodotto il contenuto dei documenti ai quali le considerazioni si riferiscono – non consen alcuna verifica del fondamento fattuale delle asserzioni: verifica da operarsi alla stregua d risultanze ritualmente acquisite nel processo.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata delibazione della richiesta di sospensione condizionale. Il ricorso va, nel resto, dichi inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bresc Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 12/01/2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il President