Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18105 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18105 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 26/10/1988
avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d’appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle p in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo qua disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME depositava requisitoria scri con la quale chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
L’Avv. NOME COGNOME con conclusioni scritte e ulteriori note del 7 aprile insis per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FA1TO
1.La Corte di appello di Catania ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME per il reato di ricettazione di due biciclette, dichiarando non procedibile il reato d difetto di querela. Il COGNOME è stato condannato alla pena di un anno, quattro m reclusione ed euro 344,00 di multa, senza la concessione del beneficio della sospens condizionale.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deducev
2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione non sarebbe approvata la provenienza delittuosa delle due biciclette rinvenute nella disponibil ricorrente;
2.2. violazione di legge (art. 648, comma 4, cod. pen.) e vizio di motivazione in o al mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 648, comma 4, cod. pen deduceva (a) che non si era proceduto alla verifica del valore delle biciclette rin (b) che nel giustificare il trattamento sanzionatorio Vatto riferimento ad un da modesta entità, valutazione che avrebbe dovuto condurre al riconosciment ,)L dell’attenuante, (c) che il fatto che le due biciclette provengano da due distinti epis non osterebbe riconoscimento dell’aggravante tenuto conto che la ricettazione potre essere avvenuta in un’unica occasione;
2.3. violazione di legge (art. 163 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al ma riconoscimento ex officio della sospensione condizionale della pena: questa non veniva concessa nonostante ridimensionamento del complessivo trattamento sanzionatorio conseguente alla dichiarazione di improcedibilità del reato descritto al capo a) ridotto la sanzione al di sotto del limite previsto dall’art. 163 cod. pen. per la c del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
cv-y,Inviavh, L/6 i. X
1.1 primi due motivi di ricorsoiammissibilital in quanto si risolvono nella richi rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perime circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può eff alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del p argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero tr devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
1.1.Con riferimento alla provenienza delittuosa delle biciclette, la Corte di app con motivazione che si sottrae ad ogni censura in quanto logica ed aderente emergenze processuali – ha ritenuto che la tesi difensiva (riproposta in questa sede potesse essere accolta.
Veniva infatti rilevato che non si comprendeva il motivo per cui il COGNOME, co allegato dalla difesa, avrebbe dovuto avere la disponibilità di un elevato nume biciclette e che la coincidenza tra il numero di biciclette rinvenute (due) ed il di quelle parcheggiate dall’imputato il 31 maggio era una circostanza a alta cap dimostrativa che non risultava posta in dubbio da persuasive allegazioni di segno contra
1.2. Con riferimento invece alla richiesta di applicare l’attenuante prevista dal comma dell’art. 648, comma 4, cod. pen. la Corte di appello, con motivazione che anche in questo caso non si presta a censure, ha rilevato che l’imputato aveva un pr soggettivo che indicava una notevole tensione verso l’abitualità della cond delinquenziale, il che impediva di caratterizzare il fatto come particolarmente tenue
Il collegio riafferma, sul punto, che per valutare la sussistenza dell’atte prevista dall’articolo 648, comma 4, cod. pen. sono rilevanti anche profili soggettivi solo quelli oggettivi. Si è già deciso infatti che il valore del bene è un elemento conc solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della pa tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circo desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l’entità d e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell’agente (Sez. 2, n. 293 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, COGNOME, Rv 258118 – 01)
L’inammissibilità delle doglianze impone di dichiarare irrevocabile l’affermazione responsabilità.
2. Il terzo motivo di ricorso, invece, è fondato.
Il Collegio riafferma che in tema di sospensione condizionale della pena, fer l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dov applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consenton riconoscimento, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua man concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (S n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01).
Nel caso in esame la difesa del ricorrente con conclusioni scritte presentat giudizio di appello, svoltosi con rito cartolare, chiedeva espressamente di valut concedibilità del beneficio; tuttavia la Corte di appello, nonostante l’incensurate
ricorrente e la determinazione della pena al di sotto dei due anni, non forniva a motivazione in ordine al diniego.
Sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizi ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pen con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cat
Dìchiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile il giudizio di responsabilit
Così deciso, il giorno 11 aprile 2025.