Sospensione Condizionale della Pena: Quando la Mancanza di Pentimento Diventa Decisiva
La concessione della sospensione condizionale della pena rappresenta un momento cruciale nel percorso giudiziario, poiché offre al condannato la possibilità di evitare il carcere. Tuttavia, questo beneficio non è automatico. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i criteri che guidano la discrezionalità del giudice, sottolineando come la personalità dell’imputato e la sua capacità a delinquere siano elementi centrali per una prognosi favorevole.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. L’imputato ha quindi adito la Corte di Cassazione, lamentando un vizio di omessa motivazione da parte dei giudici di secondo grado, sostenendo che la loro decisione fosse ingiustificata.
La Decisione della Corte d’Appello e il Ricorso
La Corte d’Appello aveva motivato il proprio diniego evidenziando due elementi cruciali: la totale mancanza di resipiscenza (pentimento) da parte dell’imputato e la presenza di un precedente penale a suo carico. Secondo i giudici di merito, questi fattori impedivano di formulare una valutazione prognostica positiva, ovvero di ritenere probabile che il condannato si sarebbe astenuto dal commettere futuri reati. Il ricorso in Cassazione si basava sull’assunto che tale motivazione fosse insufficiente o assente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno chiarito che la sentenza impugnata aveva, al contrario, fornito una motivazione logica e coerente. La valutazione sulla concessione della sospensione condizionale della pena è un tipico giudizio di merito, che si basa su una prognosi futura circa il comportamento del reo. Tale valutazione non è sindacabile in sede di Cassazione, a meno che non presenti vizi di manifesta illogicità.
La Personalità dell’Imputato come Elemento Centrale
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la decisione dei giudici di merito non si era limitata a considerare la gravità astratta del reato. Al contrario, l’analisi si era concentrata su aspetti soggettivi e sulla personalità dell’imputato. La mancanza di pentimento e il precedente penale sono stati interpretati come indicatori di una persistente capacità a delinquere, rendendo la prognosi sfavorevole e, di conseguenza, giustificando pienamente il diniego del beneficio.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la sospensione condizionale della pena non è un diritto, ma un beneficio concesso sulla base di una valutazione discrezionale e approfondita del giudice. Questa valutazione deve andare oltre la natura del reato per esaminare la personalità del condannato. L’assenza di segnali di ravvedimento, unita a precedenti penali, costituisce un ostacolo insormontabile per una prognosi favorevole. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questa pronuncia serve come promemoria del fatto che il percorso verso il reinserimento sociale passa necessariamente attraverso una concreta revisione critica del proprio passato criminale.
Quando un giudice può negare la sospensione condizionale della pena?
Un giudice può negarla quando, sulla base di una valutazione prognostica, ritiene che il condannato possa commettere nuovi reati. Elementi come la mancanza di pentimento (resipiscenza) e la presenza di precedenti penali possono portare a questa conclusione.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava una valutazione di merito del giudice (la prognosi sulla futura condotta dell’imputato), che era stata motivata in modo logico e senza palesi contraddizioni. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Che peso ha la personalità dell’imputato nella decisione?
Ha un peso fondamentale. La decisione di concedere o negare il beneficio non si basa solo sulla gravità del reato, ma soprattutto sull’analisi di aspetti soggettivi, come la capacità a delinquere e gli indicatori di un possibile ravvedimento, che orientano la prognosi del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3890 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
ritenuto che il motivo di ricorso, che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata (ilA;LtAQ,,’ -applicazione del beneficio è manifestamente infondato,(inammissibile poiché la sentenza impugnata (cfr., pag. 4) ha motivatamente disatteso la sollecitazione difensiva volta a riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena svolgendo argomentazioni (che hanno avuto ad oggetto la totale mancanza di resipiscenza manifestata dal COGNOME, unitamente alla presenza di un precedente penale) non sindacabili in questa sede e con le quali ha esplicitato e motivato una valutazione prognostica sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non evidenzia alcuna manifesta illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capa delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato ne hanno orientato la decisione; Le rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5/12/2023