Sospensione Condizionale della Pena: Quando il Giudice Può Negarla?
La concessione della sospensione condizionale della pena non è un diritto automatico del condannato, ma una valutazione discrezionale del giudice basata su una prognosi favorevole circa il futuro comportamento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12399/2024) offre un chiaro esempio di come i precedenti comportamenti, in particolare la tendenza a mentire sulla propria identità per sfuggire alla giustizia, possano legittimamente fondare un diniego di tale beneficio. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i criteri applicati dai giudici.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato per il reato di false attestazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del codice penale. In sede di appello, la Corte territoriale, pur riducendo l’entità della pena inflitta in primo grado, aveva confermato la condanna e negato la concessione della sospensione condizionale.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione della legge penale e un vizio di motivazione proprio in relazione alla mancata concessione del beneficio. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente giustificato le ragioni del suo diniego.
Il Diniego della Sospensione Condizionale e il Ricorso
Il nucleo della questione portata all’attenzione della Suprema Corte era se il diniego della sospensione condizionale fosse legittimamente motivato. La difesa dell’imputato sosteneva che la decisione della Corte d’Appello fosse viziata, poiché non avrebbe concesso un beneficio a cui, a suo dire, l’imputato avrebbe avuto diritto.
Tuttavia, il ricorso è stato giudicato dalla Cassazione come un tentativo di ottenere un nuovo e non consentito giudizio di merito, piuttosto che una censura su un errore di diritto. L’atto di impugnazione, infatti, si limitava a prospettare in maniera assertiva una valutazione alternativa dei fatti, senza confrontarsi criticamente con le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la decisione della Corte d’Appello pienamente legittima e correttamente motivata. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte di merito avesse fondato il diniego della sospensione condizionale su elementi concreti e pertinenti.
In particolare, la motivazione si basava su due pilastri:
1. La condotta pregressa dell’imputato: Era emerso che l’imputato aveva, in più occasioni, declinato false generalità. Questo comportamento non era fine a se stesso, ma mirava specificamente a sottrarsi alla notifica di un ordine di esecuzione della pena. Tale condotta è stata interpretata come un chiaro indice di inaffidabilità e di mancanza di volontà di sottostare alle leggi dello Stato.
2. L’assenza di elementi favorevoli: Oltre alla condotta negativa, i giudici non hanno riscontrato alcun elemento positivo sulla personalità dell’imputato che potesse giustificare una prognosi favorevole per il futuro e, di conseguenza, la concessione del beneficio.
La Cassazione ha ribadito che la valutazione per la concessione del beneficio è un giudizio prognostico che spetta al giudice di merito e, se logicamente motivato come in questo caso, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Conseguenze
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, due importanti conseguenze per il ricorrente:
* La condanna al pagamento delle spese processuali.
* La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quest’ultima sanzione viene inflitta perché la Corte ha ravvisato profili di colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata. La decisione, quindi, non solo conferma la correttezza del diniego della sospensione condizionale basato su una valutazione negativa della personalità del reo, ma funge anche da monito contro la presentazione di ricorsi meramente dilatori o assertivi, privi di reali censure giuridiche.
Perché è stata negata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale è stata negata perché l’imputato aveva in più occasioni fornito false generalità allo scopo di sottrarsi all’esecuzione di una pena, e non vi erano elementi favorevoli che potessero giustificare una prognosi positiva sul suo futuro comportamento.
Per quale motivo il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma si limitava a proporre in modo assertivo una diversa valutazione dei fatti, senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, come in questo caso, se l’inammissibilità è evidente e dovuta a colpa, il ricorrente può essere condannato a pagare una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12399 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12399 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Tori che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il delitto di cui all’art. 495, comma 1, cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la viol della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensi condizionale della pena, lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla sentenza di secon grado, prospetta in maniera assertiva un alternativo apprezzamento di merito senza confrontarsi i alcun modo con le argomentazioni sulle quali è stato fondato il diniego del beneficio (segnatament il fatto che in più occasioni l’imputato abbia declinato false generalità, nella specie abbia sottrarsi alla notifica di un ordine di esecuzione della pena e alla carenza di elementi favorevo Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.