Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 353 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 353 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a GALATINA il 06/11/1949
avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e rigetto per i restanti motivi di ricorso.
udito il difensore che insiste per l’accoglimento del ricorso
Per la parte civile il difensore deposita nota spese e conclusioni scritte alle qu richiama integralmente.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale di Lecce pronunciata nei confronti dell’imputato riconoscendo l prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante contestata e riducendo la pena irrogata per il reato di usura.
Avverso la decisione l’imputato ha proposto ricorso in cassazione con i motivi qu riassunti ex art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen..
2.1 Nullità dell’ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile. Violazi dell’art.606 lett. b), c) ed e) in relazione agli artt.74 c.p.p. e 2462 c.c..
Poiché l’attività contrattuale e le obbligazioni da cui nasceva la vicenda usuraria e in capo ad una società di capitali, la persona fisica costituitasi in proprio come part (NOME COGNOME, socio) era priva di legittimazione.
2.2 Nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità de motivazione e violazione di legge (art.606 lett. b ed e c.p.p. e 49.2, 644 c.p. e 13 25 Cost.).
Il reato è impossibile per inesistenza dell’oggetto del reato: è risultato dall’is che le firme apparentemente apposte dalla legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE sugli assegni utilizzati dal COGNOME per adempiere all’obbligazione usuraria foss realtà false.
2.3 Nullità della sentenza per inosservanza norme processuali e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 192 cod. proc. pen.
La sentenza d’appello ha travisato le prove emerse all’esito del dibattimento ed omesso di argomentare in ordine ai criteri adottati nella valutazione delle prove acquis generando contraddittorietà ed illogicità motivazionale.
In particolare si è dato credito alle dichiarazioni di NOME COGNOME nonostante fos smentite da quanto riferito da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti a conoscenza, per ragioni differenti ma convergenti, delle rag per cui la documentazione di trasporto di materiali e di fatturazione a carico della so dell’imputato corrispondesse effettivamente ad attività lavorativa prestata e non costitu invece mero strumento per dare ‘copertura documentale’ alle richieste usurarie del De Pasca lis.
2.4 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione legge (art.606 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione all’art.533 c.p.p.).
La decisione della Corte d’appello si pone in contrasto con la regola della responsabil penale oltre ogni ragionevole dubbio poiché le dichiarazioni di NOME COGNOME confliggo con le altre prove raccolte nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
2.5 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione legge (art.606 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli art.163 e 175 c.p.).
Pur riconoscendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e riducendo conseguentemente la pena, la Corte ha immotivatamente omesso di concedere i doppi benefici all’imputato.
Il Procuratore generale ha inviato una memoria con conclusioni con cui chiede l’annullamento con rinvio in relazione alla concessione della sospensione condizionale del pena e rigetto nel resto. La difesa dell’imputato ha inviato memoria in cui, con riferimen motivo n.3 del ricorso, approfondisce ulteriormente le ragioni di critica della sent impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento in relazione all’ultimo motivo, con conseguen applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale dell’imputato, benefici che possono essere accorda questa sede, senza necessità di annullamento della sentenza e conseguente regressione processuale avanti alla Corte distrettuale.
Nel merito, i motivi di ricorso, tanto sul piano processuale che su quello sostanzi sono manifestamente infondati e si risolvono nella non consentita riproposizione d argomenti già esaminati ed esauriti nelle fasi anteriori del giudizio, senza possibilità c di essi possa ora essere fondata una valida critica di legittimità delle sentenze che si occupate della vicenda.
Sentenze che, in relazione alla ricostruzione dei fatti ed alla affermazion responsabilità (oltre che al tema della costituzione di parte civile), costituiscono un “doppia conforme” con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametr del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte entrambe le sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Partendo nell’esame del ricorso dal primo motivo, inerente alla legittimità de costituzione di parte civile, ne va in primo luogo censurata la c:onfusa formulazione c evocando diversi e contrastanti profili di legittimità, dimostra fin da subito la inc concettuale e la genericità su cui è fondato. Si lamenta promiscuamente la violazione norme processuali e sostanziali con conseguenl:e evocazione di qualsivoglia conseguenza sanzionatoria (dalla nullità alla decadenza, con tutte le sfumature intermedie) oltre ch fallacia motivazionale (anche in questo caso, con denuncia collettiva di tutti i vizi el nella lettera e) dell’art.606 c.p.p.) con una tecnica redazionale che condanna di per motivo alla genericità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filando Rv. 280027).
Per contro, la correttezza del provvedimento di ammissione, confermato nella varie fasi discende dalla qualità di socio del COGNOME. Come evidenziato dalla Corte d’appello, mentr il potere di querela (oltre che la facoltà di costituirsi parte civile) spetta sicur legale rappresentante della società che abbia subito il danno, ai singoli soci, che ha risentito la deminutio patrimonii rappresentata dalla riduzione del patrimonio sociale in conseguenza di tale danno, va riconosciuta la facoltà di costituirsi in giudizio per tent ‘recuperare’ i denari perduti. Né vale sottolineare che la società sia nel frattempo fa che sia stata avviata alla liquidazione dagli stessi soci: si quid universitati debetur, singulis non debetur sed quod socio debetur, societate non debetur. La separatezza dei patrimoni giustifica la pretesa individuale tanto della società (per il danno al proprio patri quanto dei singoli soci (per la riduzione del patrimonio stesso in conseguenza del dann causato dall’illecito). Ed in effetti, il precedente citato nel ricorso (Sez.2, n.3500
seppure relativo ad una situazione parzialmente differente (dalla lett comprendere che i soci si fossero costituiti in luogo della società,. una volta stata posta in liquidazione) pare suffragare la tesi qui accolta, piuttosto poiché il danno che lamenta la parte civile nel presente giudizio è sul proprio una parte del quale è (era) costituita dalla partecipazione societaria ch dell’imputato ha danneggiato.
4. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso affastellano promi plurime doglianze di carattere eterogeneo variamente articolate (anche qui violazione di legge processuale e sostanziale al vizio di motivazione) ma in incentrate sulla rilettura del materiale probatorio con riguardo alla conclusiva di responsabilità ed alla qualificazione giuridica dei fatti accertati. Per sempli esse possono essere esaminate unitariamente rilevandone, nel complesso, la specificità necessaria ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e, com assertività o manifesta infondatezza, in considerazione dei corrett rilievi con i di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, log contraddittorie, e pertanto esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivat statuizioni.
Occorre a ciò aggiungere in premessa che, come spesso avviene, anche in quest è lamentata (motivo 3, pg.8) la violazione delll’art.192 c.p.p. sotto il prof motivazionali. Va tuttavia in proposito ricordato che è inammissibile il motivo deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censur erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in qu all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificame 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consen dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, 16/07/2020 Imp. Filardo Rv. 280027 – 04).
Ed in effetti, come si vedrà di qui a poco, la mancanza di linearità nella form motivi non è che il sintomo di una più radicale carenza del ricorso: essa consi che coscientemente o meno si prova a sottoporre a questa Corte cli legittimità qu pertengono al merito, attraverso la riproposizione di ricostruzioni alternati plausibili, ma non per questo idonee a elidere o incrinare le conclusioni pervenuta la decisione impugnata (cfr., ex multis, Sez. 2, n.11283 del 03/02/2023 Imp. COGNOME, Rv. 284600 – 01).
Ciò premesso in linea generale, si passa ad esaminare il secondo motivo di con cui si sostiene, in linea con quanto era stato dedotto già in appello, realizzazione dei reato in ragione della falsità delle firme apposte sugli assegn la formalizzazione del (riconoscimento del) debito e per la sua successiva rine
Sul punto, è ineccepibile la risposta fornita dalla motivazione della sentenza i fattispecie di reato contestato si realizza già al momento della assunzione dell’o senza che sia necessario l’effettivo pagamento del debito usurario che in ogni evidenziato pure correttamente in sentenza, avrebbe potuto trovare altre esecuzione.
6. Il terzo ed il quarto motivo, nella prospettiva già evidenziata costitu ‘immersioni’ nel merito. Essi pertanto non sono consentiti innanzi ad una legittimità, la cui funzione nomofilattica non è compatibile con la decisione di me la valutazione della sentenza di primo o di secondo grado è permessa in questa ‘dall’esterno’ cioè in relazione al rispetto di quei parametri che, esulando sull’esito dell’esercizio della discrezionalità giudiziale, vertono sul corretto ese discrezionalità.
In particolare, in ordine al punto centrale della vicenda, relativo alla ‘postuma’ dell’impianto di osnnotizzazione, ed alle deposizioni testimoniali ch riferiscono (in particolare NOME COGNOME e NOME COGNOME) le lamentate motivazionali sono destinate a svanire alla lettura della sentenza di primo e grado (che alla prima fa riferimento) in base al principio della ‘doppia confo decisioni il punto viene affrontato, centrato e risolto rispettivamente a pg.10 mettendo in evidenza non solo la inattendibilità delle deposizioni dei due testi prive di riscontri, ma anche la loro contraddittorietà rispetto alla documentazion dalla difesa. Da tale documentazione, nella lettura che ne fornisce la Corte d’ emerge affatto (al contrario di quanto si sostiene in linea difensiva) la realizza ed il trasporto di materiale, ulteriori rispetto alla fornitura ed alla realizzaz dimostra che si tratta di documentazione artatamente realizzata per far contabilmente un debito puramente ‘cartolare’ al fine di celare l’obbligazione usu
Infine, il quarto motivo è una generica esposizione teorica sullo standard necessario per la pronuncia di condanna e sul mancato superamento in questo cas soglia dell’oltre il ragionevole dubbio. In pratica, non vi è nell’intero sviluppo (pg.13 e 14) un singolo passaggio, la singola menzione di uno dei vizi che consen di far assurgere la carenza motivazionale a vizio di legittimità. Come tale, generico e privo di interesse.
L’ultimo motivo merita accoglimento. In effetti, nelle conclusioni dell’atto d difesa dell’imputato aveva chiesto (numero 3, lettera c delle conclusioni dell’att che in caso di riduzione del trattamento sanzionatorio venissero accordati i ‘dop Su tale aspetto la Corte d’appello che pure aveva ridotto la sanzione detentiva a 10 mesi di reclusione, non si è pronunciai:a. La carenza motivazionale c l’annullamento della sentenza, non essendo possibile ricavare dal testo dell alcuno spunto per argomentare nel senso della volontà implicita della Corte ne negare i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzion
allora fare applicazione di un principio elaborato proprio da questa Sezione (Sez. 2, 17010 del 17/03/2022 Imp. NOME Rv. 283114 – 01) secondo il quale “In tema di sospensione condizionale della pena, ove nella sentenza di appello il giudizio prognostico ricaduta nel reato non sia espresso in modo esplicito, ma dal percorso argomentativo emerga con chiarezza la prognosi effettuata dal giudice, la Cori:e di cassazione può fa ricorso ai poteri conferiti dall’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., mentre s l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito quando nella motivazione non vi siano elementi utili per la concessione del beneficio in sede di legittimità”. L’impu decisione fa riferimento all’incensuratezza dell’imputato che, unitamente al dato dell’ dell’imputato, nota ai giudice fin dall’intestazione della sentenza, predica nel sen escludere il rischio di ricaduta nel delitto. Ricorrono pertanto le condizioni per l’appli fin da questa sede della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario ai sensi degli art. 163 e 175 c.p..
Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto, con condanna dell’imputato pagamento delle spese di difesa e rappresentanza sostenute dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna che riconosce. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle sp rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOMECOGNOMENOME COGNOME che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge.