Sospensione condizionale della pena: i limiti del ricorso in Cassazione
Il tema della sospensione condizionale della pena rappresenta uno dei pilastri del sistema sanzionatorio italiano, volto alla rieducazione e al reinserimento sociale. Tuttavia, l’accesso a questo beneficio non è automatico e richiede una difesa tecnica precisa, specialmente quando si giunge dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ha chiarito i confini dell’ammissibilità dei ricorsi su questo specifico punto.
L’oggetto della controversia
Il caso nasce dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna. Il ricorrente lamentava un difetto di motivazione riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 del codice penale. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato i presupposti per l’applicazione del beneficio, limitandosi a confermare la condanna senza approfondire le ragioni del diniego.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella natura stessa del ricorso per Cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a una “pedissequa reiterazione” dei motivi già dedotti in appello. Tali motivi sono stati considerati non specifici ma soltanto apparenti, poiché non hanno assolto alla funzione di critica argomentata verso la sentenza impugnata.
Il rigetto della sospensione condizionale della pena
La Corte ha evidenziato come la sentenza di appello avesse già puntualmente disatteso le richieste della difesa, fornendo motivazioni congrue a pagina 2 del provvedimento impugnato. Quando un ricorso omette di confrontarsi con le ragioni espresse dai giudici di merito, decade il requisito della specificità, portando inevitabilmente alla chiusura del procedimento senza un esame nel merito.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nel principio di autosufficienza e specificità del ricorso. La Cassazione ha rilevato che la difesa non ha introdotto elementi nuovi o critiche logico-giuridiche capaci di scardinare l’impianto motivazionale della Corte d’Appello. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti non costituisce un valido motivo di ricorso. Inoltre, l’inammissibilità è stata rafforzata dalla constatazione che il ricorrente non ha indicato quali errori di diritto o quali mancanze motivazionali gravi avrebbero viziato la decisione di secondo grado in merito alla sospensione condizionale della pena.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano a una condanna severa per il ricorrente. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva che non sia meramente ripetitiva, ma che sappia individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata. Il mancato rispetto di questi canoni processuali non solo preclude l’accesso ai benefici sperati, come la sospensione condizionale della pena, ma aggrava la posizione economica del condannato.
Perché un ricorso che ripete i motivi d’appello è inammissibile?
Perché il ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non può limitarsi a riproporre questioni già risolte nei gradi precedenti.
Cosa rischia chi presenta un ricorso non specifico?
Oltre all’inammissibilità dell’atto, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Qual è il presupposto per la sospensione condizionale della pena?
Il giudice deve valutare che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, basandosi sulle circostanze indicate dall’articolo 133 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40218 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40218 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO -E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il difetto di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen., è inammissibile poiché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in merito alle ragioni del mancato riconoscimento dell’invocato beneficio);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023