Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41357 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41357 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PIOMBINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di PISA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/scritite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME, chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso il provvedimento del 26 aprile 2021 del Tribunale di Pisa che, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa, precedentemente concesso dal G.u.p. del Tribunale di Pisa con sentenza del 14 luglio 2016, definitiva il 28 novembre 2016.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che NOME era stato nuovamente condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione dalla Corte di appello di Firenze con sentenza definitiva il 20 novembre 2019 e, quindi, ha revocato il beneficio concesso. Il giudice dell’esecuzione, inoltre, rilevato che la revoca era automatica ed ex lege, ha ritenuto non necessario fissare udienza in camera di consiglio, posto che il relativo provvedimento di revoca era meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi di diritto.
Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 666, commi 2, 3 e 4, 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe adottato un provvedimento de plano, al di fuori dei casi stabiliti dal legislatore (istanza reiterativa di altra già rigettata e istanza manifestamente infondata).
2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, perché il giudice dell’esecuzione, una volta revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, avrebbe quantificato la pena finale in misura superiore a quella ottenuta sommando le pene irrogate con le due sopra indicate sentenze di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.
Il provvedimento impugnato è stato emesso de plano fuori dai casi previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l’osservanza delle forme prescritte dall’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che prevede che l’udienza in camera di consiglio per la trattazione dell’incidente di esecuzione, previo avviso alle parti
e ai difensori, si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.
Ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è possibile che il giudice dell’esecuzione adotti de plano una decisione di inammissibilità dell’istanza con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, solo nei casi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha provveduto de plano, pur non ricorrendone i presupposti e dopo essersi limitato a evidenziare che la revoca della sospensione condizionale della pena aveva natura dichiarativa e operava di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il provvedimento assunto dal giudice dell’esecuzione de plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se accertata in sede di legittimità, comporta l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452).
Alla luce di quanto sopra, la Corte deve annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pisa per l’ulteriore corso.
Così deciso il 16/05/2023