Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2553 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2553 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Monterotondo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/07/2025 del Tribunale di Lucca Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lucca revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto a NOME COGNOME con sentenza n. 417/24 del medesimo Tribunale, sentenza divenuta irrevocabile in data 19 settembre 2024.
Con l’atto di ricorso, a firma dell’AVV_NOTAIO, il ricorrente, in un unico motivo, ha dedotto l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, primo comma, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 165 cod. pen.
2.1. Evidenzia il ricorrente che la funzione rieducativa della pena si riferisce esclusivamente al condannato, non potendosi estendere tale funzione al nucleo familiare in ossequio al principio di cui all’art. 27 Cost. e che l’interpretazione fornita dal Tribunale di Lucca viola anche l’art. 3 Cost. risulta profondamente discriminatoria. Rappresenta il ricorrente il caso in cui “tra due condannati nullatenenti, di cui uno con famiglia povera e l’altro con famiglia ricca, ma non solidale, il primo vedrebbe mantenuta la sospensione condizionale della pena perché proveniente da un contesto di indigenza e il secondo solo perché di famiglia benestante vedrebbe revocato il beneficio. Così come tra due condannati, entrambi
provenienti da famiglie agiate, uno con i conviventi con uno spiccato senso di solidarietà e l’altro con parenti che non intendono aiutarlo economicamente per adempiere agli obblighi risarcitori derivanti dal reato, avrebbero irragionevolmente trattamenti completamenti diversi”.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, NOME COGNOME, chiedeva il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In tema di sospensione condizionale della GLYPH pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l’imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, “ex iure”, del beneficio, non rilevando le vicende dell’obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere (Sez. 1, Sentenza n. 36377 del 07/07/2023 Cc. (dep. 31/08/2023) Rv. 285245 – 01).
2.1. Nel caso di specie, il Tribunale evidenzia che il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato subordinato, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., all’obbligo del risarcimento del danno entro il termine di due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con la conseguenza che l’obbligo doveva essere eseguito entro il 19 novembre 2024.
2.2. Il Tribunale valuta, inoltre, l’esito degli accertamenti disposti con ordinanza del 3 aprile 2024 con cui era stata incaricata la Guardia di RAGIONE_SOCIALE di accertare: “a) la produzione di redditi derivati da attività imprenditoriali, di lavor subordinato o di lavoro autonomo, specificando in caso affermativo la natura dell’attività svolta, la sua durata, l’ammontare dei compensi percepiti e la loro collocazione nel tempo;2) l’eventuale disponibilità, a qualunque altro titolo, di risorse economiche delle quali parimenti si specificheranno ammontare, natura e collocazione temporale; 3) la titolarità, esclusiva o pro quota, di diritti reali personali di godimento su beni immobili e mobili registrati (provvedendo in tal caso ad allegare i rispettivi titoli giuridici); 4) la titolarità o contitolarità di r bancari e assicurativi e il possesso di valori mobiliari, specificandone in caso positivo natura e consistenza”.
2.3. L’ordinanza impugnata, dunque, attesi anche gli esiti degli accertamenti svolti dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE incaricata, è lungi dall’essere carente di motivazione o infarcita di illogicità considerato che, proprio la valutazione di tutti e tali elementi, ha condotto il Tribunale a ritenere che l’omissione totale del versamento non potesse qualificarsi come incolpevole, proprio per la sufficiente
ampiezza del termine per il pagamento, per la completa inerzia di NOME COGNOME e per la non irrisoria capacità economica dei soggetti conviventi con il condannato.
2.4. Il Tribunale, dunque, ha motivato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena considerata la assenza di prova di tentativi da parte del COGNOME di adempiere anche solo parzialmente all’obbligazione. In altri termini, il Tribunale non ha ravvisato l’incapacità reddituale assoluta che consente la revoca del beneficio, anzi motivando, in presenza di numerosi elementi rappresentati nella ordinanza impugnata, che “il COGNOME, nato nel DATA_NASCITA, deve presumersi dotato di una capacità lavorativa che nondimeno non ha concretamente esercitato nel 2024, per ragioni rimaste sconosciute e che comunque sarebbe stato onere dell’interessato provare o, quanto meno, allegare” (v. pag. 3 ordinanza).
2.4. Ad abundantiam, va rilevato che la sentenza del Tribunale di Lucca, che ha concesso il beneficio con sospensione condizionale della pena, ha così motivato: “Considerata l’entità della pena irrogata e la condizione di incensuratezza degli imputati, si è ritenuto di poter concedere agli stessi il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandolo, però, ai sensi dell’art. 165 c.p., al pagamento del risarcimento del danno liquidato in via definitiva alle parti civili costituite. Si è ritenuto di applicare tale prescrizione in ragione della significativ gravità del fatto che, secondo quanto riferito da numerosi testimoni, è stato connotato da significativa violenza e da una forte componente di discriminazione razziale. È emerso, inoltre, nel corso del processo che entrambi gli imputati svolgono attività lavorativa, per cui non si ritiene possano determinarsi impedimenti di sorta nell’adempimento della predetta prescrizione”, con ciò evidenziandosi che, al momento del giudizio di cognizione, il Tribunale ha accertato la possibilità di adempiere dell’imputato NOME COGNOME, regolarmente occupato.
2.5. Quanto, infine, alla capacità reddituale del COGNOME, il Tribunale, tiene conto anche delle risorse dei familiari conviventi “in quanto si deve presumere (fino a prova contraria, nel caso di specie non fornita) l’esistenza di un vincolo di solidarietà e di condivisione tale da porre l’obbligato in condizione di fruire anche del contributo dei soggetti a lui legati da un rapporto affettivo, di parentela e, comunque, di convivenza” (v. pag. 1 dell’ordinanza impugnata).
La giurisprudenza di legittimità, in effetti, è costantemente orientata ad affermare che, in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo – cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen – determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine per l’adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena,
costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l’obbligo condizionante (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, COGNOME, RV. 229035; Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, COGNOME, Rv. 266466; Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266783; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, COGNOME, Rv. 267330; Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 267109).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.