Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38798 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38798 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Pietrapertosa il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 04/10/2023 del Tribunale di Arezzo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al trattamento sanzionatorio in punto di concedibilità della sospensione condizionale della pena.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 4 ottobre 2023, il Tribunale di Arezzo – per quanto qui rileva – ha condannato l’imputato alla pena di € 1.400,00 di ammenda, per il reato di cui all’art. 727, secondo comma, cod. pen. (capo 4 dell’imputazione), poiché, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, avente ad oggetto l’allevamento di ovini, deteneva animali zootecnici e da compagnia in condizioni incompatibili
con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, collocandoli in ambienti non adeguati per la presenza sul suolo di rifiuti pericolosi sia per la tossicità sia per la possibilità di cagionare sugli stessi ferite, nonché in ricoveri costituiti da materiali posticci e di recupero anch’essi realizzati con materiali pericolosi per gli animali.
Avverso la sentenza l’imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell’art. 164, primo comma, cod. pen., nonché i connessi vizi della motivazione, relativamente alle ragioni del diniego della sospensione condizionale della pena.
Secondo la prospettazione difensiva, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente negato il beneficio della sospensione condizionale della pena sulla base delle sole particolari modalità della condotta, omettendo tuttavia di confrontarsi sia con la circostanza che, a differenza della non menzione della condanna – del cui diniego non ci si duole – la concessione del beneficio della pena sospesa necessiterebbe di un giudizio prognostico circa la futura astensione dal commettere reati, sia con i molteplici elementi sui quali tale prognosi avrebbe potuto fondarsi, quali: a) lo stato di incensuratezza dell’imputato, peraltro già considerato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; b) l’età avanzata, per la quale l’assenza di precedenti penali si sarebbe protratta; c) la dismissione del gregge, desumibile dal verbale di esecuzione di dissequestro di animali datato 15 settembre 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Arezzo – che ha ritenuto preclusive alla concessione del beneficio in esame «le particolari modalità della condotta, che ha recato un’offesa prolungata alla salute e all’integrità fisica degli animali» – invero, non ha indicato concreti elementi di valutazione sui quali poter basare, logicamente e motivatamente, un negativo giudizio prognostico ostativo al beneficio richiesto, non potendosi ritenere esaustivo, ai fini che qui rilevano, il solo riferimento alla ritenuta gravità del reato – di natura pur sempre contravvenzionale – in relazione al quale, peraltro, è stata ritenuta congrua una pena base pecuniaria pressocché pari al minimo edittale (pari ad € 2.100,00 di ammenda) e sono state altresì riconosciute le circostanze attenuanti generiche. A ciò si aggiunga che lo stato di incensuratezza dell’imputato, di cui lo stesso Tribunale ha dato atto, avreb richiesto una motivazione ancor più approfondita e connotata da stringente logicità, trattandosi di elemento positivo di significativa valenza.
Del resto, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale è solo apparente la motivazione con la quale, per giustificare il diniego della sospensione condizionale della pena, si afferma che non sussistono elementi che inducono a formulare una prognosi favorevole ai sensi dell’art. 164, primo comma, cod. pen., essendo sotto tale profilo insufficiente l’incensuratezza dell’imputato. A fronte di un elemento di indubbia valenza positiva qual è quello dell’assenza di precedenti penali, infatti, il giudice deve, per pervenire correttamente al diniego del beneficio, individuare nella fattispecie sottoposta al suo esame – riguardata nei profili oggettivi e soggettivi – uno o più elementi di segno contrario, idonei a neutralizzarlo (ex multis, Sez. 4, n. 33746 del 26/04/ 2017, Rv. 270609; Sez. 4, n. 2773 del 27/11/2012, dep. 18/01/2013, Rv. 254969; Sez. 5, n. 10494 del 22/10/1997, Rv. 209024).
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; beneficio che viene disposto con la presente sentenza, ben potendo provvedervi direttamente questa Corte ai sensi dell’art. 620, lettera I), cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 1, comma 67, della legge n. 103 del 2017.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena; beneficio che riconosce.
Così deciso il 12/07/2024.