Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37208 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37208 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/04/2024 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 29 aprile 2024, il Tribunale di Palermo in composizione monocratica , quale giudice dell’ esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione dell’esecuzione della pena concesso a NOME COGNOME con sentenza n. 4816/2020, emessa dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica, confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza n. 6172/2021, definitiva l’11/01/2013 in relazione al reato di cui all’art. 582 cod. pen., beneficio che era subordinato al pagamento da parte dell’imputato di una provvisionale immediatamente esecutiva liquidata in € 1.000,00 per ciascuna parte civile.
Il Tribunale accertava che il pagamento non era avvenuto e riteneva che non fosse documentata alcuna oggettiva incapacità ad adempiere da parte dell’imputato.
Avverso l ‘ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME e con un motivo unico h a lamentato la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per omessa motivazione in punto di sussistenza concreta ed effettiva di una ragione di impedimento del risarcimento pecuniario.
Il Tribunale non aveva dato atto delle circostanze che dimostravano la condizione economica del condannato, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio e poi anche al beneficio del reddito di cittadinanza, e che davano conto dell’incolpevole condotta di inadempimento, dalla quale non poteva discendere il provvedimento di revoca.
Il ricorrente allega documentazione INPS e ISEE, che aveva prodotto al giudice dell’esecuzione .
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Le condizioni economiche del condannato ai fini della concessione del beneficio subordinato al pagamento della provvisionale devono essere prese in esame dal giudice di merito, il quale, se intende subordinare il beneficio all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, «è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato» (Sez. 2, n. 20317 del 18/04/2024, Rv. 286410-01).
Tale valutazione integra gli accertamenti posti a fondamento della statuizione e può essere oggetto di contestazione o di censura nei gradi successivi di giudizio.
Come su tutte le altre statuizioni anche su questa si forma il giudicato e anche questa deve andare in esecuzione, così com’è formulata. Tant’è vero che «in tema di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l’imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, “ex iure”, del beneficio, non rilevando le vicende dell’obbligazione civile successive al decorso
di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere» (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023).
Passata dunque in giudicato la sentenza che concede il beneficio e lo subordina all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, dinanzi al giudice dell’esecuzione possono solo farsi valere fatti dimostrativi della sopravvenuta impossibilità ad adempiere e non possono essere dedotte condizioni che sono state già oggetto di valutazione da parte del giudice della cognizione o la cui rilevanza, ai fini della possibilità di adempiere, siano comunque già coperte dal giudicato.
La ricorrente fa riferimento alle proprie asserite condizioni economiche disagiate risalenti già all’epoca del giudizio e difatti cita l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio in quel procedimento; non deduce tuttavia elementi dimostrativi di fatti che abbiano dato origine ad un impedimento sopravvenuto.
Il giudice dell’esecuzione attesta che le condizioni di disagio economico non sono state documentate e che nel termine entro il quale avrebbe dovuto adempiere il condannato non ha assunto alcuna iniziativa.
Con queste affermazioni il ricorso non si confronta e lamenta la mancata valutazione della documentazione INPS e ISEE, che contiene peraltro meri indicatori e che non consente di ricavare la sussistenza di sopravvenuti elementi di impossibilità ad adempiere, a fronte di una somma non particolarmente onerosa da versare alle persone offese (€ 1.000,00 per ciascuna delle due parti civili, obbligazione in solido -e quindi con possibilità di riparto in regresso -con gli altri due coimputati).
Non solo non risulta che la condannata abbia corrisposto anche solo parzialmente l’importo indicato nella provvisionale, ma nemmeno che abbia chiesto rateizzazioni o differimenti o abbia rappresentato sopravvenuti impedimenti.
Ne consegue il rigetto del ricorso, statuizione dalla quale deriva, a norma dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 27 settembre 2024