Sospensione condizionale della pena: i limiti del beneficio
La concessione della sospensione condizionale della pena rappresenta uno dei pilastri del sistema rieducativo italiano, ma non costituisce un diritto automatico per il condannato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini del potere discrezionale del giudice nel negare tale beneficio, focalizzandosi sulla valutazione della personalità del reo e sul rischio di recidiva.
Diniego della sospensione condizionale della pena: i criteri
Il cuore della questione riguarda il cosiddetto giudizio prognostico previsto dall’articolo 164 del Codice Penale. Il magistrato deve valutare se il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati in futuro. Secondo gli Ermellini, il giudice di merito non ha l’obbligo di passare in rassegna analiticamente tutti i parametri indicati dall’articolo 133 c.p. (come la gravità del reato o i motivi a delinquere).
Al contrario, è sufficiente che la motivazione indichi chiaramente quali siano gli elementi ritenuti prevalenti per giustificare la decisione. Se il quadro complessivo suggerisce una personalità incline al crimine, il beneficio può essere legittimamente negato senza necessità di ulteriori approfondimenti su fattori secondari.
L’impatto dei precedenti penali specifici
Un punto di particolare rilievo riguarda la natura dei precedenti penali presi in considerazione. La Suprema Corte ha stabilito che anche i reati per i quali è intervenuto un proscioglimento per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) possono essere utilizzati per valutare negativamente la personalità dell’imputato.
Sebbene tali episodi non portino a una condanna effettiva, essi costituiscono comunque indicatori oggettivi di una condotta di vita e di una propensione alla violazione delle norme. La loro presenza giustifica il timore di una futura reiterazione del reato, rendendo il soggetto non meritevole della sospensione condizionale della pena.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto che la valutazione espressa nei gradi di merito fosse adeguatamente motivata. Il diniego si è fondato sulle modalità concrete del fatto e sulle condizioni personali dell’imputata. La presenza di precedenti specifici è stata considerata un elemento insuperabile, capace di oscurare eventuali altri fattori positivi. La Cassazione ha ribadito che il ricorso basato sulla mancata analisi di ogni singolo dettaglio dell’art. 133 c.p. è da considerarsi inammissibile quando la motivazione principale risulta logica e coerente.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma il rigore necessario nella valutazione dei benefici di legge. Chi presenta un ricorso manifestamente infondato o inammissibile non solo vede confermata la propria condanna, ma subisce anche sanzioni pecuniarie aggiuntive. In questo caso, l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a dimostrazione di come la strategia difensiva debba sempre confrontarsi con la solidità dei precedenti giudiziari.
Il giudice deve motivare ogni singolo parametro dell’art. 133 c.p. per negare il beneficio?
No, il giudice può limitarsi a indicare solo gli elementi prevalenti che giustificano il giudizio negativo sulla personalità del condannato.
I reati archiviati per particolare tenuità contano nella valutazione della personalità?
Sì, anche i proscioglimenti ex art. 131-bis c.p. possono essere considerati indicatori di un pericolo di reiterazione del reato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1720 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1720 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto con riferimento alla mancata concessione del benefici della sospensione condizionale della pena, ribadito nella memoria difensiva del 2/12/2022, inammissibile, considerato che ai fini della formulazione del giudizio prognostico di cui a 164 comma primo cod. pen., il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli element indicati nell’art. 133 cod. pen., ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti preval per negare che per concedere il beneficio;
ritenuto che nel caso in esame la valutazione negativa espressa sulla personalit dell’imputata è stata adeguatamente motivata con riguardo alle modalità del fatto ed al condizioni personali, con riferimento ai precedenti specifici che possono anche essere relativ reati per i quali è intervenuto il proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis c.p. comunque indicativi di un maggiore pericolo di reiterazione;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2022