Sospensione condizionale della pena: i limiti della concessione
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri necessari per ottenere la sospensione condizionale della pena, un beneficio che permette di sospendere l’esecuzione della sanzione detentiva. Nel caso in esame, un imputato condannato per il reato di possesso di documenti di identificazione falsi ha impugnato la sentenza di appello che gli aveva negato tale agevolazione.
La questione centrale riguarda la valutazione della pericolosità sociale e la possibilità di prevedere se il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati in futuro. La legge richiede infatti una prognosi positiva che, in presenza di determinati fattori ostativi, può essere legittimamente negata dal giudice.
Il ruolo dei precedenti penali recenti
Il ricorso presentato dalla difesa è stato ritenuto manifestamente infondato. La Suprema Corte ha sottolineato come il giudice di merito avesse correttamente motivato il diniego basandosi sui plurimi precedenti penali dell’imputato. Questi fatti di reato, essendo recenti e numerosi, costituiscono un ostacolo insormontabile per la formulazione di un giudizio di fiducia verso il condannato.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, non è necessaria una motivazione esaustiva su ogni singolo aspetto della vita del reo. È invece sufficiente un riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi, come appunto la recidiva o la gravità dei fatti contestati.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione ha ribadito che la presenza di condanne precedenti per reati simili o recenti è un parametro oggettivo che giustifica pienamente il rigetto dell’istanza di sospensione. La funzione della sospensione condizionale della pena è quella di favorire il reinserimento sociale di chi ha commesso un errore isolato, non di agevolare chi dimostra una propensione costante alla violazione delle norme penali.
Oltre alla conferma della condanna, l’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche rilevanti. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla normativa vigente per scoraggiare ricorsi privi di fondamento giuridico.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla corretta applicazione dei principi di economia processuale e di valutazione della prova. Il giudice di merito ha puntato l’attenzione sulla mancanza di elementi che potessero far presumere un futuro ravvedimento. La presenza di precedenti specifici e recenti rende la prognosi di non recidività del tutto illogica, confermando la legittimità del provvedimento impugnato.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma che la sospensione condizionale della pena non è un diritto automatico del condannato, ma un beneficio subordinato a una valutazione discrezionale del giudice. Tale discrezionalità deve essere esercitata analizzando la storia criminale del soggetto. Chi presenta un curriculum criminale attivo non può beneficiare di misure di clemenza che presuppongono una ragionevole certezza di futura onestà.
Quando può essere negata la sospensione condizionale della pena?
Il beneficio può essere negato se il giudice ritiene, basandosi su precedenti penali recenti o sulla gravità del reato, che il soggetto possa commettere nuovi illeciti in futuro.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria, solitamente tra i 1.000 e i 6.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
È necessaria una motivazione lunga per negare la sospensione della pena?
No, è sufficiente che il giudice indichi in modo chiaro e congruo gli elementi decisivi che giustificano il diniego, come ad esempio la presenza di plurime condanne precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1175 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1175 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 497-bis cod. pen.
Considerato che l’unico motivo di ricorso proposto, con il quale si contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, dal momento che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice d merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, i particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato, in cui si punta sui plurimi precedenti per fatti di reato recenti che non consento di formulare nei confronti del ricorrente una prognosi positiva).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 novembre 2022.